Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana; Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria; Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”; Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l’epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall’Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021 con il decreto legge 125 del 07/10/2020;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 ed il quale inoltre prevede testualmente che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale; Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020; Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori; Considerato che le misure adottate a livello regionale e nazionale stanno iniziando ad influire positivamente sulla curva del contagio, ma che questa tendenza deve essere confermata e valutata compiutamente nell’arco della prossima settimana; Considerato che si conferma la necessità di mantenere misure stringenti anche al fine di contribuire ulteriormente al pieno dispiegamento degli effetti derivanti dalla applicazione delle ordinanze 68 del 23 ottobre 2020, 69 del 30 ottobre 2020 e 71 del 13 novembre 2020, nonché delle ulteriori misure derivanti dall’applicazione del DPCM 3 novembre 2020 e dell’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020; Considerato che la diffusività del contagio da COVID-19 sta al momento continuando a gravare sulle strutture di ricovero e cura regionali;
Considerato che occorre persistere nelle misure limitative dei contatti sociali, anche in quelli derivanti dalla didattica in presenza nelle scuole superiori di primo e secondo grado come da parere del Comitato Tecnico Scientifico del 19 novembre 2020; Tenuto comunque conto che, se durante il periodo di vigenza della presente ordinanza i dati epidemiologici dovessero continuare a migliorare segnando una decisa inversione di rotta, vi sarebbe la disponibilità a valutare almeno la riapertura parziale e graduale delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, anche con riferimento alle classi prime di dette scuole; Richiamate le precedenti ordinanze emanate dalla Presidente della Giunta regionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 (G.U. 18 ottobre 2020 n. 258); Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica; Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 19 novembre 2020; Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini; Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere oggetto di ulteriori determinazioni in considerazione dell’andamento dei contagi; Dato atto della comunicazione al Ministero dell’Istruzione ed al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale del 20 novembre 2020; Visto il DPCM 3 novembre 2020, in G.U.275 del 4 novembre 2020; Preso atto dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020 (G.U. 280 del 10 novembre 2020);
O R D I N A
Art. 1 1. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 è vietata l’apertura nelle giornate di domenica:
a) di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
b) dei centri commerciali, outlet, “mall” o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10. 2. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino 29 novembre 2020 è vietato l’esercizio nelle giornate di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche. 3. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 ai centri commerciali, outlet, “mall” o attività comunque denominate, di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza, ferma restando la vigenza per le singole attività commerciali e di servizio, localizzate all’interno, delle specifiche linee guida ricomprese nelle disposizioni nazionali.
Art. 2 1. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
Art. 3 1. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le disposizioni di cui al periodo che precede si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.
Art. 4 1. A decorre dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche. 2. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti. È altresì precluso per tutti l’uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020. Art. 6 1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e della Ricerca, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, alle Camere di Commercio di Perugia e Terni e al Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.