Confartigianato Imprese Perugia – Rinnovo del Reddito di cittadinanza

Rinnovo del Reddito di cittadinanza: identificazione del termine di godimento delle 18 mensilità – Messaggio INPS n. 3627 dell’8 ottobre 2020

 

I nuclei familiari che hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza senza interruzione fin da aprile 2019 hanno ricevuto la diciottesima mensilità nel mese di settembre 2020 e la relativa domanda nella procedura INPS è stata posta in stato “Terminata”; questi nuclei, quindi, possono presentare la domanda di rinnovo di Rdc a partire dal mese di ottobre 2020 (cfr. circolare INAPA n. 52 del 5 ottobre 2020).

L’INPS, con messaggio n. 3627 dell’8 ottobre 2020, ha fornito istruzioni per la presentazione della domanda di rinnovo. Nell’occasione ha fornito precisazioni relativamente al computo della completa fruizione delle 18 mensilità del Rdc – al fine di determinare il momento in cui si può procedere al “rinnovo” – laddove il periodo massimo venga raggiunto a seguito di due o più domande, con particolare riferimento ai casi di variazione del nucleo familiare e/o di sospensione del beneficio in corso di godimento.

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzate le casistiche di variazione nel periodo di godimento del Rdc .

Variazione composizione nucleo familiare 
Evento 

 

Effetti  Adempimenti  Scadenza 18 mesi 
Nuova nascita

 

Nessuno Il beneficio viene erogato per 18 mesi dall’inizio della percezione (scadenza naturale in base alla domanda iniziale)
Decesso

 

Nessuno Il beneficio viene erogato per 18 mesi dall’inizio della percezione (scadenza naturale in base alla domanda iniziale)
Uscita dal nucleo di un componente maggiorenne La prestazione decade dal mese successivo a quello della dichiarazione ISEE aggiornata Necessità di una nuova domanda ai fini della percezione del beneficio per i mesi mancanti al 18° [***] A seguito della eventuale nuova domanda, il beneficio viene concesso per i mesi residui (es. se al momento della variazione era stato goduto per 15 mesi, dopo la nuova domanda viene concesso per ulteriori 3 mesi) [*] [**]
[*] Nel caso in cui la domanda di reddito di cittadinanza venga presentata da un nucleo familiare i cui membri hanno percepito un numero diverso di mensilità, nel computo temporale ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 18 mensilità si considera il periodo di Rdc percepito dal componente o dai componenti il nucleo, anche minorenni, che ne hanno usufruito in misura maggiore
[**] INPS terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni dal termine di conclusione della misura. Decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova richiesta, questa sarà considerata come prima domanda, con erogazione del beneficio, al ricorrere dei prescritti requisiti di legge, per un massimo di 18 mensilità.
[***] Nel calcolo delle mensilità si computano anche quelle eventualmente non riscosse per effetto di sanzioni che comportino la decurtazione di una o più mensilità
Variazione della situazione economica del nucleo familiare   
Motivazione interruzione fruizione  Adempimenti  Effetti   
Incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa Nuova domanda presentata entro 12 mesi dall’interruzione A seguito della nuova domanda, il beneficio viene concesso per il periodo residuo non goduto [***]  
Nuova domanda presentata dopo almeno 12 mesi dall’interruzione La domanda costituisce una “prima domanda” e il beneficio viene concesso per ulteriori 18 mesi  
[*] Nel caso in cui la domanda di reddito di cittadinanza venga presentata da un nucleo familiare i cui membri hanno percepito un numero diverso di mensilità, nel computo temporale ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 18 mensilità si considera il periodo di Rdc percepito dal componente o dai componenti il nucleo, anche minorenni, che ne hanno usufruito in misura maggiore  
[**] INPS terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni dal termine di conclusione della misura. Decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova richiesta, questa sarà considerata come prima domanda, con erogazione del beneficio, al ricorrere dei prescritti requisiti di legge, per un massimo di 18 mensilità.  
[***] Nel calcolo delle mensilità si computano anche quelle eventualmente non riscosse per effetto di sanzioni che comportino la decurtazione di una o più mensilità  

Revoca o decadenza dal beneficio per sanzioni 
Nucleo 

 

Adempimenti  Effetti 
Nucleo familiare senza componenti minorenni o con disabilità Nuova domanda presentata prima di 18 mesi dalla revoca Nessun diritto
Nuova domanda presentata dopo almeno 18 mesi dalla revoca Diritto al Rdc per 18 mesi (come in caso di ‘prima domanda’)
Nucleo familiare con componenti minorenni o con disabilità Nuova domanda presentata prima di 6 mesi dalla revoca Nessun diritto
Nuova domanda presentata dopo almeno 6 mesi dalla revoca Diritto al Rdc per 18 mesi (come in caso di ‘prima domanda’)

 

 

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