Confartigianato Imprese Perugia – Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga e assegno ordinario con causale Covid-19

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga e assegno ordinario con causale Covid-19 ex art. 1, DL 104/20

 

 

Si segnala all’attenzione delle Associazioni la circolare n. 115 del 30 settembre u.s., con la quale l’Inps fornisce criteri e istruzioni attuative della disciplina in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’art. 1 del DL 104/20 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Com’è noto l’art. 1 del DL 104 prevede un nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario, che può essere richiesto per le sospensioni o riduzioni d’orario per causale Covid-19, per la durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 per i datori di lavoro a cui sia stato già autorizzato integralmente il primo periodo, erogabili tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

In materia, facendo seguito alle indicazioni già disposte con il messaggio n. 3131 del 21 agosto u.s. l’Istituto provvede pertanto a fornire nuovi chiarimenti per i principali dei quali si danno i seguenti cenni.

Il criterio introdotto dalla nuova disciplina fa riferimento a periodi precedenti “richiesti e autorizzati” (comma 1, art. 1) e ancora, ai fini della concessione dell’ulteriore periodo di 9 settimane (comma 2, art. 1), alla condizione che il periodo precedente sia “interamente autorizzato”: la legge ha pertanto abbandonato il previgente criterio (art. 19, c. 1, DL 18/20 come integrato dall’art. 68 del DL 34/20 e poi art. 1, DL 52/20) che condizionava all’integrale fruizione dei precedenti periodi l’autorizzazione delle successive 9 settimane di trattamento.

Le istruzioni dell’Istituto attinenti al calcolo del fruito, tra cui da ultimo il punto 1.1 della circolare 84 del 10 luglio u.s. sono pertanto da considerarsi superate.

Riguardo alla previsione dell’art. 1, c. 1, del DL 104 per cui per i trattamenti collocati anche parzialmente dopo il 13 luglio 2020 questi vanno imputati all’interno delle 9 settimane oggetto della norma in esame, al punto 1 della

circolare 115 viene precisato che tale disposizione trova applicazione anche in caso di “domande presentate, ma non ancora autorizzate”.

A seguito di contatti con la competente Direzione Centrale Entrate si precisa che ai predetti trattamenti a cavallo del 13 luglio, per la parte successiva a tale data, va applicato il criterio dell’”autorizzato” invece che del “fruito”.

Al punto 1 è ancora precisato, dietro esplicito parere ministeriale, che i trattamenti di integrazione salariale sono applicabili ai lavoratori assunti fino al 13 luglio 2020: viene in tal modo aggiornato in via interpretativa il termine dell’assunzione dei dipendenti destinatari degli ammortizzatori sociali per Covid-19 stabilito dall’art. 68, DL 34/20 entro il 25 marzo 2020.

I termini di trasmissione delle domande e dei dati utili al pagamento o saldo dei trattamenti di cui trattasi sono stati già oggetto di apposita disamina al punto 4 del precitato messaggio 3131, al quale perciò si rimanda.

Il punto 1.1 della circolare oltre a confermare l’utilizzo della causale “COVID-19 nazionale” già in essere per il nuovo periodo oggetto di richiesta, informa che per le prestazioni di CIGO eventualmente richiesti dai datori di lavoro (in caso di esaurimento dei precedenti periodi con causale Covid-19), in relazione alle settimane di trattamento ricadenti dopo il 13 luglio u.s. non ancora autorizzate e se autorizzate ancora non in pagamento, potranno essere convertite in periodi con causale Covid-19 su domanda del datore di lavoro. Agli stessi fini viene indicata una diversa procedura per le prestazioni del FIS e dei Fondi di solidarietà ex art. 26, D.Lgs. 148/15.

Il punto 2 in relazione al secondo periodo di 9 settimane ex c. 2, art. 1 del decreto 104 rimanda alle istruzioni rese con il messaggio pubblicato il 1° ottobre u.s. n. 3525, recante le modalità di presentazione della dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza della eventuale riduzione del fatturato utile ai fini dell’applicazione del contributo addizionale nella misura stabilita dalla legge, e secondo le indicazioni stabilite dal successivo punto 2.1 della circolare a cui si rimanda.

In ordine alla dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, i criteri per il calcolo del fatturato (raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente semestre 2019) si ritiene anche a seguito di contatti per le vie brevi con la competente DC Ammortizzatori Sociali siano quelli riportati nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno e 22/E del 21 luglio 2020.

In rapporto al precitato messaggio, si segnala la differente causale specifica per la richiesta “COVID 19 fatturato”, riguardante periodi non anteriori al 14 settembre 2020, dovendo comunque concludersi entro il 31 dicembre 2020.

Le modalità di presentazione delle domande sono esclusivamente telematiche ed esposte al punto 2.

Al riguardo si fa presente che l’elenco delle credenziali d’accesso ivi riportato, comprendente SPID di livello 2 o superiore, CIE e CNS, non va inteso nel senso di escludere il PIN che qualora già in possesso degli operatori accreditati potrà essere utilizzato anche dopo il 1° ottobre, come disposto dalla circolare dell’Istituto 87/2020.

Il successivo punto 3 conferma alcuni degli orientamenti già assunti dall’Istituto in relazione ai precedenti periodi, tra i quali si segnala quello secondo cui gli interventi con causale Covid-19 non rientrano nei limiti delle durate previste dal D.Lgs. 148/15, artt. 4 e 12.

E’ altresì precisato che resta ferma la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla disciplina generale, per periodi distinti da quelli richiesti con causale Covid-19, sempre che sia rilevata la disponibilità finanziaria delle relative Gestioni Inps (che è al momento attestata almeno per la CIGO).

 

 

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