Si fa seguito alla nota n. 1189 del 14 ottobre u.s. per informare che l’Inps il 23 ottobre 2020 ha pubblicato il messaggio n. 3871 recante le istruzioni operative per i datori di lavoro per la compilazione delle denunce contributive nei casi di quarantena regolamentati dall’art. 26 in oggetto.
Nelle precedenti informative in materia (messaggi 2584 del 24 giugno e 3653 del 9 ottobre 2020) l’Istituto aveva provveduto a chiarire la ratio delle disposizioni di cui ai commi 1 (equiparazione della quarantena alla malattia), comma 2 (equiparazione dei periodi di assenza dal lavoro dei cd. lavoratori fragili alla degenza ospedaliera) e comma 6 (malattia conclamata da Covid-19) dell’art. 26.
In ordine al precitato comma 1, il messaggio 3871 in esame precisa (punto 2) che il lavoratore dipendente del settore privato dovrà presentare il certificato di malattia attestante la quarantena, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica e che qualora quest’ultimo elemento non sia in possesso del medico, sarà compito dello stesso lavoratore acquisirlo e comunicarlo all’Inps.
Sempre al punto 2, si ricapitolano gli aspetti attuativi dei successivi commi 2 e 6. Il comma 2 dell’art. 26 riguarda i periodi di assenza dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di disabilità grave o di rischio per immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita sono equiparati al ricovero ospedaliero ed è pertanto applicabile la decurtazione ai 2/5 della normale indennità di malattia.
Il comma 6 stabilisce che nei casi accertati di Covid-19, il certificato del medico curante è redatto nelle consuete modalità telematiche e viene gestita come i normali eventi di malattia.
In relazione alle fattispecie sopra indicate pertanto i datori di lavoro, avvalendosi delle istruzioni riportate al successivo punto 3 e con la relativa nuova codicistica, potranno conguagliare gli importi anticipati secondo le richiamate disposizioni dell’art. 26, entro i limiti di spesa previsti dall’ultimo comma dello stesso articolo.
Proprio in relazione alle esigenze del corretto utilizzo delle risorse finanziarie, peraltro, l’Istituto dispone che il conguaglio in argomento sarà consentito solo per gli eventi di quarantena con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre u.s., facendo riserva di successive istruzioni per gli eventi successivi con un messaggio di prossima emanazione.
Il messaggio non annuncia invece, malgrado la formulazione utilizzata all’ultimo cpv. del punto 2, le attese indicazioni circa le modalità attuative del comma 5 dell’art. 26, riguardante la copertura degli oneri relativi all’indennità di malattia a carico del datore di lavoro. Al riguardo è in preparazione presso la competente Direzione centrale Entrate una apposita istruzione per la quale si fa riserva di apposite comunicazioni.
In Allegato:
Messaggio numero 3871 del 23-10-2020
Per maggiori informazioni: CONFARTIGIANATO IMPRESE PERUGIA, info@confartigianatoperugia.com – 0759977000