Facendo seguito alla precedente comunicazione sull’emergenza “coronavirus” e sulle misure anti-contagio varate dal Governo, vi forniamo i seguenti aggiornamenti in materia di certificazione F-Gas.
La Legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29-4-2020, ha modificato, tra l’altro, il comma 2 dell’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) prevedendo in particolare che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Per effetto di questa modifica:
1) le certificazioni F-Gas prese in considerazione sono quelle in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio, non più 31 gennaio – 15 aprile;
2) I certificati conservano la validità non più fino al 15 giugno, ma per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata al 31 luglio 2020;
3) Il periodo di validità di 90 giorni sarà efficace in ogni caso, anche qualora la data di cessazione dello stato di emergenza dovesse subire variazioni.
Gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvedono all’ esten sione del la
validità d ei certificati da loro rilasciati (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) revocati),
secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020
In allegato :
Per maggiori informazioni: fabrizio.scacciatella@confartigianatoperugia.com – 3665082972