Assegno di assistenza anziani: prestazione
universale da 1.380 euro
Misura sperimentale per il 2025 e il 2026
di Salvatore Cortese
Il Consiglio dei Ministri il 25 gennaio scorso, ha approvato il decreto attuativo
della Legge n. 33/2023, dedicato all’assistenza delle persone anziane che, tra
le altre, istituisce, in via sperimentale (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre
2026), una prestazione universale per le persone anziane non autosufficienti,
il cui bisogno assistenziale sarà individuato dall’Inps.
In base a quanto si legge nella Bozza che abbiamo potuto visionare, la
prestazione in oggetto è riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona
anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:
● un’età anagrafica di almeno 80 anni;
● un livello di bisogno assistenziale gravissimo;
● un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità,
non superiore a 6.000 euro;
● titolarità dell’indennità di accompagnamento.
La prestazione in argomento, esente da imposizione fiscale e non soggetta a
pignoramento, è erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi
alla persona, previa individuazione – da parte dell’Inps, sulla base delle
informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni
fornite dall’apposita commissione – dello specifico bisogno assistenziale
gravissimo.
Il beneficio, erogato su base mensile, è composto da:
● a) una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di
accompagnamento;
● b) una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, pari 1.380
euro mensili finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e
assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza
alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi
nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza
e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non
residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella
programmazione integrata di livello regionale e locale.
Qualora venga accertato che la quota integrativa non sia stata utilizzata, in
tutto o in parte, per la stipula di rapporti di lavoro o per l’acquisto di servizi ivi
previsti, l’Inps procede alla revoca dell’“assegno di assistenza” e il beneficiario
è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il
diritto della persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire
l’indennità di accompagnamento, in presenza dei presupposti di legge.