COSTI ENERGIA – Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia – Nel decreto “Aiuti ter” concessione gratuita delle garanzie prestate da SACE

Misure a supporto delle imprese colpite
dall’aumento dei prezzi dell’energia
Nel decreto “Aiuti ter” concessione gratuita delle garanzie prestate
da SACE


di Pietro Mosella
Nel decreto “Aiuti ter”, ovvero il decreto-legge approvato lo scorso 16
settembre dal Consiglio dei Ministri, recante ulteriori misure urgenti in materia
di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del PNRR, sono previste anche alcune disposizioni di
supporto alla liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica.
Con tale obiettivo, infatti, è stabilito che, assicurando le migliori condizioni del
mercato dei finanziamenti bancari, è stata prevista la concessione di garanzie
gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle
banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse
nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, se viene applicato al finanziamento
un tasso d’interesse che prenda come riferimento i BTP.
Per le medesime finalità, è stato previsto un incremento della percentuale di
garanzia dal 60% all’80% dell’importo finanziato per il pagamento delle
bollette.
È innalzato l’importo massimo dei finanziamenti (da 35 mila a 62 mila euro)
garantibili dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in
relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e
dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.
Nello specifico, nell’ultima bozza del decreto, è stabilito che, al fine di
contenere il costo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per
esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi
energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le
garanzie prestate da SACE S.p.A. (si veda l’articolo “Nel decreto aiuti
sostegno alla liquidità delle imprese con garanzie da SACE S.p.A.” del 3
giugno 2022) sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in
materia di regime “de minimis” di cui alla Comunicazione della Commissione
Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia ed ai pertinenti
regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria.
Ciò, nei casi in cui il tasso d’interesse applicato al finanziamento non superi, al
momento dell’erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei buoni
del Tesoro poliennali (BTP) di durata pari al finanziamento concesso.
Ai fini dell’accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad
indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato,
le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
È, altresì, stabilito che, nel rispetto delle previsioni di cui alla Comunicazione
della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro
l’Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti
dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, relativamente alle misure
temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie
prestate da SACE S.p.A., l’ammontare del finanziamento garantito (articolo
15, comma 5, D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
91/2022), può essere elevato di un importo non superiore a 25 milioni di euro,
alle seguenti condizioni:
● a) il beneficiario è classificabile come impresa a forte consumo di
energia, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva
2003/96/CE;
● b) l’impresa abbia subito perdite di esercizio in misura non inferiore al
50% del costo ammissibile, per tale intendendosi il costo del gas
naturale e dell’energia elettrica, acquistati dall’impresa presso fornitori
esterni in qualità di consumatore finale, nel periodo compreso tra il 1°
febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022, al prezzo calcolato come la
differenza tra il prezzo unitario pagato dall’impresa in un dato mese e il
doppio del prezzo unitario pagato dall’impresa, in media, per il periodo
di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
● c) l’importo del finanziamento garantito non è superiore al 50% del
costo ammissibile e all’80% delle perdite di esercizio subite dall’impresa
nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022.
L’efficacia delle suddette disposizioni è, comunque, subordinata
all’approvazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

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