Covid- 19 , Nuova Ordinanza Regione Umbria: arancione “rinforzato” fino al 5 marzo
Da lunedì 1 marzo, entra in vigore in Umbria la nuova ordinanza che prevede sia misure di carattere regionali che specifiche per la Provincia di Perugia, senza l’individuazione, però, di aree rosse.
L’ordinanza sarà valida sino al 5 marzo; il provvedimento potrà essere suscettibile di proroghe o modifiche in ragione del nuovo quadro legislativo nonché dell’eventuale mutamento delle condizioni epidemiologiche.
In sintesi, alcuni dei provvedimenti previsti dall’ordinanza regionale.
Solo per la Provincia di Perugia:
Tornano in presenza i servizi educativi della scuola dell’infanzia 0-36 mesi, statali e paritarie, mentre sono sospesi i servizi educativi della scuola dell’infanzia (3-6 anni). Rimane in vigore la didattica a distanza per gli studenti delle scuole primarie e secondario di primo e secondo grado. Sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi Ie FP (salvo la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali). Rimane la modalità telematica a distanza per tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria
Solo per la provincia di Terni:
Le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Dai servizi per l’infanzia alla terza media rimane la didattica in presenza.
Misure valide per tutta la regione
Coprifuoco dalle ore 21
Scuole – E’ consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell’effettuazione delle prove INVALSI, nonché degli studenti delle medesime istituzioni per le Olimpiadi della Fisica 2021 organizzate da AIF sulla base del bando del Ministero delle Università e della ricerca.
Associazioni – Vietate le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
Consentite le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi.
Commercio
Per gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita si avrà l’obbligo di rispettare alcune specifiche disposizioni, tra cui: misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superfici; mantenimento del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori; garanzia di ricambio di areazione.
Inoltre gli accessi dovranno essere regolamentati secondo le seguenti modalità: per locali fino a 40 mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti; per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, comprendendo gli operatori.
All’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno.
E’ fatto obbligo a tutti gli operatori di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.
Tale protezione è fortemente raccomandata anche per la clientela.
Per i Centri commerciali o ed altre strutture assimilabili si applicano le disposizioni contenute nell’allegato 1 che oltre a misure di controllo, pulizia e distanziamento prevedono una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.
Sport – Sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
Sospeso anche lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto. Infine è sospeso le sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale anche per gli atleti non professionisti, limitatamente a quelli le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Comportamenti in luoghi pubblici
Sono vietati: consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l’intera giornata; svolgimento delle attività̀ sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché́ il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.
Attività venatoria
E’ consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione: per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall’amministrazione regionale; per l’esercizio della caccia di selezione, per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dalla Regione. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.