CREDITI ED INCENTIVI – Pubblicato in GU il decreto sui finanziamenti alle piccole cooperative

Pubblicato in GU il decreto sui finanziamenti
alle piccole cooperative

di Emiliano Marvulli – COOPERATIVE
Società cooperative, il decreto del MISE con modalità e criteri per il
rimborso di finanziamenti in favore delle piccole imprese costituite a
seguito di operazioni di workers buyout è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 4 aprile 2022. Le domande devono essere presentate alle
società finanziarie partecipate dal MISE, con procedura a sportello
Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto a
firma del Ministero dello Sviluppo Economico contenente le modalità e i criteri
per la concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore delle
piccole imprese in forma di società cooperative costituite a seguito di
operazioni di workers buyout.
Si tratta in buona sostanza di finanziamenti diretti a favore di società
cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.
Il provvedimento segue il DM del 4 gennaio 2021, in base al quale i
finanziamenti a tasso zero potranno essere richiesti dalle cooperative
direttamente alle società finanziarie partecipate dal MISE, e non più agli
investitori istituzionali, secondo una procedura a sportello, fino all’esaurimento
dei fondi disponibili a valere sul Fondo Crescita Sostenibile (FCS) ed
eventualmente anche attingendo a risorse dei Programmi operativi
cofinanziati dai fondi strutturali europei.
Modalità di attuazione dell’intervento
I finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese sono concessi con le
modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti istituito dal citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, volto ad
istituire un nuovo regime di aiuto per il rafforzamento del sostegno pubblico
alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola
e media dimensione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio
2021.
Detti finanziamenti, in particolare:
● sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali
costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni
anno;
● sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
● nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono
coprire l’intero importo del programma di investimento.
Il decreto prevede, inoltre, il rispetto delle seguenti condizioni:
● i finanziamenti ai lavoratori delle cooperative dovranno avere durata
non inferiore a tre anni e non superiore a 12 anni, comprensivi di un
periodo di preammortamento massimo di tre anni;
● l’importo non deve essere superiore a sette volte il valore della
partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società
cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo
complessivamente non superiore a 2.500.000 euro.
Le società cooperative beneficiarie
Le cooperative, per beneficiare dell’intervento, rispettano la condizione di
prevalenza di cui all’art. 2513 C.c., a decorrere dal quinto anno successivo
alla loro costituzione.
Come noto, l’art. 2513 cc descrive i criteri quantitativi per la definizione della
prevalenza, che devono essere obbligatoriamente documentati da parte degli
amministratori e dei sindaci nella nota integrativa al bilancio, con
evidenziazione contabile dei seguenti parametri:
● i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci
superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni rilevati alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del
valore della produzione del Conto Economico (art. 2425, primo comma,
punto A1): tale parametro si riferisce alle cooperative di utenza, ad
esempio cooperative edilizie di abitazione;
● il costo del lavoro dei soci superiore al cinquanta per cento del totale
del costo del lavoro di cui alla voce “costo della produzione per
personale” del Conto Economico (art. 2425, primo comma, punto B9),
computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico: tale
parametro riguarda le cooperazione di produzione e lavoro;
● il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni
conferiti dai soci rispettivamente superiore al cinquanta per cento del
totale dei costi dei servizi di cui all’art. 2425, primo comma, punto B7,
ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui
all’art. 2425, primo comma, punto B6: tale criterio attiene alle
cooperative in cui i soci, il più delle volte a loro volta imprenditori,
conferiscono beni o servizi.
Nell’ipotesi in cui la cooperativa svolga contestualmente più attività, le cd.
cooperative miste, il calcolo sulla prevalenza è effettuato con riferimento alla
media ponderata dei coefficienti ottenuti con le regole sopra descritte per
singole tipologie di scambio mutualistico.
Presentazione e valutazione delle richieste
Dal 4 aprile 2022 le richieste di finanziamento agevolato sono presentate dalle
società cooperative interessate alle società finanziarie, che valuteranno, oltre
alla sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi previsti per l’accesso
all’agevolazione, anche la validità tecnica, economica e finanziaria
dell’iniziativa e adeguato merito creditizio della società cooperativa
richiedente, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e alle capacità
di rimborso, anche previsionali, dei finanziamenti in essere.
In relazione alle richieste di finanziamento positivamente valutate, le società
finanziarie procederanno alla delibera del finanziamento, entro il termine di 60
giorni dalla ricezione della richiesta di finanziamento completa, a condizione
del positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, delle verifiche
richieste dal Regolamento Registro Nazionale Aiuti, all’accertamento della
regolarità contributiva della società cooperativa, nonché alla verifica della
disponibilità delle risorse da parte del Ministero.
Le società finanziarie procederanno quindi alla stipula del contratto di
finanziamento agevolato con le società cooperative entro il termine di 180
giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilità delle
risorse.
Allegato:
DECRETO 17 febbraio 2022_Modalità e criteri per la
concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in
favore di piccole imprese in forma di società cooperative
costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori
medesimi. (22A02087)

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