CREDITO ED INCENTIVI – Accesso al fondo di garanzia Pmi Gestore del fondo chiamato a verificare le dimensioni della Pmi

Accesso al fondo di garanzia Pmi
Gestore del fondo chiamato a verificare le dimensioni della Pmi


di Cinzia De Stefanis
Nuove regole di accesso alla garanzia del Fondo Pmi diretto a facilitare
l’accesso al credito da parte delle imprese. La dimensione della Pmi deve
essere verificata dal gestore del fondo che concede la garanzia . Il Gestore
del Fondo richiede al soggetto beneficiario finale, mediante Portale FdG, con
comunicazione trasmessa anche a mezzo Pec, idonea documentazione
comprovante il rispetto, alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione, dei predetti parametri dimensionali. La garanzia è inefficace
qualora, sulla base della documentazione acquisita dal Gestore del Fondo, si
dimostri che il soggetto richiedente fosse consapevole della mancanza del
requisito di Pmi da parte del soggetto beneficiario finale.
È con il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2023 (il cui comunicato sta per
essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale) ha approvato le modifiche e le
integrazioni alle disposizioni operative per l’amministrazione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese adottate dal Consiglio di gestione
nella seduta del 26 maggio 2023, fatta eccezione per la parte relativa
all’adeguamento alle modifiche al Regolamento (UE) 651/2010.
Le nuove disposizioni operative, allegate al decreto stesso, si applicano a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Controlli e accertamenti documentali – I soggetti richiedenti e i soggetti
beneficiari finali si obbligano a consentire, in ogni momento e senza
limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali e ispezioni in
loco presso le sedi dei medesimi, da parte del Gestore del Fondo e degli
organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria,
nazionale e regionale riconosce tale competenza. Il Portale FdG è lo
strumento di gestione delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, e
dei procedimenti amministrativi nonché strumento esclusivo di comunicazione
tra il Gestore del Fondo e il soggetto richiedente e tra il Gestore del Fondo e il
soggetto beneficiario finale.
Controlli a campione – Il Gestore del Fondo effettua controlli documentali su
un campione di operazioni finanziarie ammesse alla garanzia. L’individuazione
del campione avviene a fronte delle operazioni finanziarie perfezionate in
misura pari o superiore al 25% dell’importo totale dichiarato nella richiesta di
ammissione alla garanzia. Il campionamento casuale è svolto in maniera da
assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10%
delle operazioni finanziarie a fronte di investimenti e pari ad almeno il 5% delle
restanti operazioni finanziarie ammesse a valere su ciascuna sezione o
riserva del Fondo. L’estrazione del campione avviene su base giornaliera,
selezionando le operazioni finanziarie, precedentemente ordinate per data di
perfezionamento e, nel caso di più operazioni perfezionate nello stesso
giorno, per numero di posizione assegnato, con un intervallo determinato in
funzione della percentuale di campionamento, ossia una operazione ogni dieci
nel caso di percentuale pari al 10% o una ogni venti nel caso di percentuale
pari al 5%.
Completamento del programma di investimento – Il programma di
investimento oggetto delle operazioni finanziarie a fronte di investimenti deve
essere completato dal soggetto beneficiario finale entro:
● nel caso di perfezionamento dell’operazione finanziaria in un’unica
soluzione, 3 anni dalla data del predetto perfezionamento;
● nel caso di perfezionamento dell’operazione finanziaria in più tranches,
3 anni dalla data in cui l’operazione finanziaria è stata perfezionata in
misura pari o superiore al 25% dell’importo totale dichiarato nella
richiesta di ammissione alla garanzia.
Per data di completamento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa
rientrante nel programma di investimento. Completato il programma di
investimento, i soggetti beneficiari finali devono predisporre una relazione
finale, firmata dal legale rappresentante con le formalità previste dall’articolo
47 del Dpts 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l’elenco degli impieghi del
finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali
intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento
presentato, l’attestazione dell’avvenuto avvio dell’attività prevista, nonché
copia della documentazione relativa agli attivi acquistati o realizzati. La
relazione finale sul programma di investimento deve essere conservata per un
periodo di 5 anni dalla data di scadenza dell’operazione finanziaria garantita
dal fondo. Ai fini dell’espletamento dei controlli documentali, ovvero per il
completamento delle istruttorie relative alle richieste di escussione della
garanzia, il Gestore del Fondo verifica l’effettiva realizzazione del programma
di investimento. A tal fine il Gestore del Fondo richiede al soggetto
beneficiario finale, mediante Portale FdG, con comunicazione trasmessa
anche a mezzo PEC, la relazione finale di cui ai paragrafi precedenti,
comprensiva della documentazione relativa agli attivi acquistati o realizzati.
Verifica requisito Pmi – Ai fini dell’espletamento dei controlli documentali ,
ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di
escussione della garanzia il Gestore del Fondo verifica che il soggetto
beneficiario finale rispetti i parametri dimensionali previsti dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, anche alla luce
delle indicazioni fornite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18
aprile 2005, come dallo stesso dichiarato nella domanda di agevolazione. A
tal fine, il Gestore del Fondo richiede al soggetto beneficiario finale, mediante
Portale FdG, con comunicazione trasmessa anche a mezzo PEC, idonea
documentazione comprovante il rispetto, alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione, dei predetti parametri dimensionali, tra cui:
● la documentazione contabile del soggetto beneficiario finale e degli
eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o
collegamento;
● la documentazione comprovante la compagine societaria del soggetto
beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti
di associazione o collegamento;
● la documentazione comprovante il numero medio mensile degli
occupati del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a
questo legati da rapporti di associazione o collegamento nell’ultimo
esercizio;
● nel caso di imprese beneficiarie collegate e/o associate a società
fiduciarie, documentazione relativa al soggetto fiduciante
(documentazione contabile, documentazione relativa al numero degli
eventuali ULA, documentazione relativa alle eventuali relazioni di
associazione e/o collegamento del fiduciante con altre imprese);
● nel caso di imprese beneficiarie collegate e/o associate a trust, il
contratto di trust al fine di verificare eventuali rapporti di
associazione/collegamento riferibili al trustee, al disponente, ai
beneficiari e ad altri soggetti coinvolti, ovvero anche a più di uno dei
soggetti coinvolti a seconda delle clausole contrattuali;
● nel caso di imprese beneficiarie collegate e/o associate a società
estere, documentazione relativa all’impresa estera (documentazione
contabile, documentazione relativa al numero degli eventuali ULA,
documentazione relativa alle eventuali relazioni di associazione e/o
collegamento con altre imprese), non rilevando la nazionalità della
stessa. In caso di professionisti o studi professionali, è richiesta
esclusivamente copia del certificato di attribuzione della partita IVA ed
evidenza dell’eventuale iscrizione ad albi professionali.
Entro 3 mesi dalla richiesta del Gestore del Fondo, il soggetto beneficiario
finale deve inviare la documentazione predetta, mediante Portale FdG,
accedendo con le credenziali ricevute al momento della presentazione della
domanda di ammissione alla garanzia da parte del soggetto richiedente
ovvero richiedendone di nuove secondo le modalità descritte sul sito web
www.fondidigaranzia.it nella sezione dedicata.
In caso di documentazione incompleta e/o insufficiente, il Gestore del Fondo
può richiedere, mediante Portale FdG, con comunicazione trasmessa anche a
mezzo PEC, un’integrazione documentale al soggetto beneficiario finale,
assegnando allo stesso un ulteriore termine per l’invio della documentazione.

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