CREDITO ED INCENTIVI – Bonus 200 euro, i chiarimenti INPS per soci e studi associati

Bonus 200 euro, i chiarimenti INPS per
soci e studi associati


di Salvatore Cuomo – DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI
Dal 26 settembre scorso sono aperti gli accessi ai portali degli enti
previdenziali per la presentazione delle domande dei bonus da parte dei
lavoratori autonomi. Con i chiarimenti della Circolare 103 INPS,
pubblicata di recente, ecco dissiparsi gli ultimi dubbi sui soci, sugli
studi associati e sul corretto riferimento reddituale
Dalla Circolare INPS 103, pubblicata il 26 scorso, arrivano le ultime indicazioni
operative per la presentazione della domanda di accesso alle indennità di cui
all’articolo 33 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 il c.d. decreto Aiuti, ed
all’articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, il decreto Aiuti ter.
Da rilevare, appunto, che con la medesima istanza previsto si potrà richiedere
anche l’ulteriore indennità di 150 euro di cui al DL 144/2022, apponendo un
apposito flag nel caso sia rispettato il più restrittivo riferimento reddituale dei
20.000 euro.
Interessanti inoltre in particolare un paio di passaggi contenuti nella circolare,
riguardanti l’accesso all’indennità dei soci di società e associazione
professionale, come pure la puntuale individuazione della casella da prendere
in considerazione ai fini dell’individuazione del reddito di riferimento.
Bonus 200 euro: i chiarimenti INPS per soci e studi associati
Il paragrafo 3 punto C) specifica in particolare che:
“ … il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non
deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione
autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori
(artigiani/commerciati/agricoli)… ”
Ma ancor più importante ed atteso chiarimento è il seguente:
“… Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della
titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere
soddisfatto in capo alla società o allo studio associato…”
Quindi via alle domande anche per questi ultimi, senza più remore.
Il puntuale riferimento reddituale
Per quanto attiene al requisito reddituale al paragrafo 3 punto A):
“ … Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, del
decreto interministeriale… …il valore reddituale da considerare ai fini del
riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come
rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di
redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi
previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo
RN 2)…”
Altro punto chiarito nel prosieguo, anche se ovvio:
“…Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente
versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo
di esonero contributivo…”
Quindi solo quanto effettivamente versato e non anche eventuali importi
“figurativi”.
Un ultimo inciso riguardo il requisito della iscrizione alle gestioni previdenziali
dell’INPS alla data del 18 maggio 2022.
Sul punto la circolare, nel ribadire l’obbligatorietà del requisito, in effetti chiude
come segue il paragrafo dedicato:
“…In ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano
provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.”
Come ad intendere che verrà considerata valida l’iscrizione anche se
presentata in ritardo pur con decorrenza antecedente il 18 maggio. Ma sarà
effettivamente così?

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