Contributo a fondo perduto anche per
l’imprenditore che diventa lavoratore
autonomo
Contributo a fondo perduto, via libera anche per l’imprenditore che
diventa lavoratore autonomo dopo una operazione di cessione di
azienda. La verifica dei requisiti relativi al calo di fatturato va effettuata
elidendo le somme relative all’impresa ceduta. Lo chiarisce l’Agenzia
delle Entrate con la risposta all’interpello numero 419 del 5 agosto 2022
Il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni bis è accessibile anche per
l’imprenditore che diventa lavoratore autonomo senza cancellare la partita IVA
dopo una operazione di cessione del ramo d’azienda.
Non vanno considerate nel calcolo del fatturato, utile per verificare se si ha
diritto agli aiuti, le somme relative all’impresa ceduta. I chiarimenti arrivano
dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 419 del 5
agosto 2022.
Contributo a fondo perduto, via libera anche se l’imprenditore diventa
lavoratore autonomo
Come di consueto, lo spunto per fare luce sull’accesso al contributo a fondo
perduto previsto dall’articolo 1, comma 5, del DL n. 73/2022 arriva
dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è un titolare di impresa individuale che ha effettuato una
cessione di ramo di azienda e ha cominciato a operare come lavoratore
autonomo.
Prima del passaggio ha comunicato alla camera di commercio un periodo di
sospensione delle attività senza cancellare la partita IVA e successivamente
ha effettuato la cancellazione dal registro delle imprese.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare due aspetti relativi al
contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni bis:
● le modalità di calcolo della differenza del fatturato medio mensile per
verificare l’accesso ai benefici, e più nello specifico la rilevanza degli
importi riscossi per la cessione del ramo d’azienda;
● la possibilità di accedere ai benefici nonostante il passaggio da attività
di impresa commerciale a lavoro autonomo.
Con la risposta all’interpello numero 419 del 5 agosto 2022, arriva
il via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto e le istruzioni per il
calcolo.
In primis, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il contributo a fondo perduto
del Decreto Sostegni bis è un beneficio riservato agli operatori economici
maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia e in particolare a “tutti i
soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono
reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato”.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea:
“Tenendo conto della finalità del contributo qui in esame e considerando che
tra i soggetti fruitori vi siano sia i soggetti che svolgono attività d’impresa sia i
lavoratori autonomi, si ritiene che il passaggio dall’attività di impresa a quella
professionale non determini alcun effetto sulle modalità di fruizione del
contributo”.
Contributo a fondo perduto: istruzioni sul calcolo in caso di cessione
d’azienda
Per quanto riguarda il calcolo necessario per verificare la possibilità di
accedere ai benefici, la risposta all’interpello numero 419 del 2022 parte
dall’analisi dei requisiti previsti dal Decreto Sostegni bis.
Per accedere all’aiuto è necessario che l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia
inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
La cessione del ramo d’azienda è avvenuta a maggio 2020. L’imprenditore,
diventato lavoratore autonomo, deve elidere le somme che fanno riferimento
all’impresa ceduta per verificare i requisiti richiesti.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate conclude:
“L’istante deve determinare la riduzione del fatturato rispetto ai 12 mesi
precedenti, prescindendo dalla circostanza che l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi sia riconducibile ad attività d’impresa ovvero ad attività di lavoro
autonomo, senza tener conto di quanto realizzato dall’azienda oggetto di
cessione nel periodo d’imposta 2020”.
fonte: INFORMAZIONE FISCALE