CREDITO ED INCENTIVI – La nuova Sabatini dal 1° gennaio 2023 anche Green

La nuova Sabatini dal 1° gennaio 2023
anche Green


di Clara Pollet e Simone Dimitri
L’agevolazione Sabatini cambia veste per le domande presentate a partire dal
1° gennaio 2023 ed il portale del Ministero dello Sviluppo Economico,
utilizzato per la presentazione delle domande non sarà accessibile tra il 28
dicembre ed il 1° gennaio 2023 per permettere l’adeguamento alla nuova
disciplina.
Ai fini dell’attuazione delle modifiche apportate alla misura dalla legge di
bilancio 2020 (articolo 1, comma 227, L. 160/2019), nonché per recepire le
ulteriori modifiche normative intervenute nel corso del tempo, è stato adottato
il decreto interministeriale 22.04.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 139 del 16.06.2022.
Tale provvedimento contiene la nuova disciplina d’attuazione delle misure
di accesso al credito Sabatini, stabilendo altresì le modalità di concessione
ed erogazione delle agevolazioni.
Da ultimo, con la circolare n. 410823 del 06.12.2022 sono state fornite le
istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli
schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che
l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.
La Legge Sabatini (articolo 2 D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni,
dalla L. 98/2013) prevede la concessione, a valere su un plafond di provvista
costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di
finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e
intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali
d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di
un contributo, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Con le nuove disposizioni, applicabili a tutte le domande presentate a
partire dal 1° gennaio 2023, debuttano gli investimenti a basso impatto
ambientale (green).
Tali investimenti sono correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di
programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei
processi produttivi.
L’agevolazione è concessa alle micro, piccole e medie imprese (PMI) nella
forma di un contributo in conto impianti (secondo le indicazioni del Mise) il
cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati,
in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di
importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:
a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.
Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i
quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell’apposito
campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, che sarà reso disponibile in
sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente
al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. 69/2013” da
riportare in maniera separata nelle medesime fatture.
Le diciture si aggiungono alle altre diciture previste per usufruire del credito
di imposta sugli investimenti in beni strumentali.
Fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa, il
contributo in conto impianti è erogato dal Ministero dello sviluppo economico,
sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla
realizzazione del programma d’investimento, in quote annuali secondo il
piano temporale riportato nel provvedimento di concessione e si
esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione del programma
d’investimento.
Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2022 per le quali alla predetta
data non risulta trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI) e/o la
richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni
operative stabilite nella precedente circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n.
14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le nuove disposizioni (di cui
all’articolo 14 del decreto 22 aprile 2022), ad eccezione delle disposizioni
relative alla dicitura sulle fatture.
Esclusivamente in relazione all’assolvimento degli obblighi di apposizione
della dicitura prevista sulle fatture oggetto delle agevolazioni, per le
predette domande continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 10,
comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016.
Rimane confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per
tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori
a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
nonché per le domande presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del
finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000 euro,
come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del Decreto
Crescita;
b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del
finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro,
come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni;
c) dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato
in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro, come già disposto dalla
L. 234/2021.

PER INFO E CHIARIMENTI – DANIELA VENDITTI – 3383919155

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