Leasing in agricoltura
di Cinzia De Stefanis
Il leasing rappresenta per le imprese agricole uno strumento di finanziamento
interessante per l’acquisto di beni strumentali. Infatti, attraverso il contratto di
leasing, operativo o finanziario, la banca o un altro intermediario finanziario
(società di leasing) concede all’imprenditore agricolo il diritto di utilizzare un
determinato bene a fronte del pagamento di canoni periodici.
Possono essere acquisiti in leasing tutti i beni strumentali utili alle produzioni.
A titolo esemplificativo si citano gli immobili, le macchine agricole e le
attrezzature agricole.
Definizione – Il leasing è una forma di finanziamento con cui l’impresa
acquisisce la possibilità di disporre dei beni strumentali attraverso il
pagamento di canoni periodici. Tali beni possono quindi essere impiegati nel
processo produttivo anche se non si ha la disponibilità dei mezzi finanziari
necessari per l’acquisto.
Leasing finanziario -L’impresa agricola che ha bisogno di un determinato bene
strumentale si rivolge a una banca o società di leasing. L’intermediario
finanziario acquista il bene richiesto e lo concede in leasing all’impresa.
È un contratto con il quale:
● la banca o altro intermediario finanziario (società di leasing) si obbliga
ad acquistare o a far costruire un bene a scelta e secondo le indicazioni
fornite dall’impresa agricola che lo dovrà utilizzare, lo mette a
disposizione dell’impresa per un determinato periodo di tempo
rappresentato dalla durata del contratto di leasing;
● l’utilizzatore ne acquisisce la disponibilità attraverso il pagamento di
canoni periodici che tengono conto sia del prezzo di acquisto o di
costruzione del bene, sia della durata contrattuale.
Tra i soggetti coinvolti si menzionano:
● fornitore o produttore, vale a dire colui che fornisce il bene alla banca o
all’intermediario finanziario.
● banca o altro intermediario che concederà il bene il leasing all’impresa
agricola.
● l’impresa agricola che utilizza il bene nell’ambito del proprio processo
produttivo.
Da un punto di vista giuridico il contratto di leasing è comunque bilaterale ed è
stipulato tra l’intermediario e l’azienda utilizzatrice del bene.
Al termine del contratto di leasing l’impresa agricola può alternativamente:
● diventare proprietaria del bene attraverso il pagamento di un prezzo per
il suo riscatto;
● riconsegnare il bene;
● decidere di rinnovare il contratto sostituendo il bene che ne costituisce
l’oggetto.
Il leasing finanziario è adatto per quelle imprese agricole che, non avendo
inizialmente i mezzi finanziari per l’acquisto di determinati beni strumentali, ne
acquisiscono la disponibilità attraverso il leasing ma non accantonano
l’obiettivo di diventare un giorno proprietari pagando un prezzo di riscatto alla
scadenza contrattuale.
Leasing operativo – Il produttore del bene concede direttamente in leasing il
bene strumentale richiesto dall’impresa agricola senza prevedere un
intervento della banca o della società di leasing.
Tale confronto può essere fatto sulle quantità quando i beni comparati sono
omogenei, o in termini di qualità quando i beni non sono omogenei.
Tra i soggetti coinvolti si menzionano:
● produttore del bene strumentale.
● l’impresa agricola utilizzatrice.
Il produttore concede quindi direttamente il bene in leasing all’azienda
agricola, senza che intervenga l’intermediario finanziario.
Il contratto del leasing operativo è assimilabile a un noleggio e non esiste una
possibilità di riscatto del bene alla scadenza del contratto.
Il leasing operativo è quindi finalizzato esclusivamente ad acquisire la
disponibilità del bene senza però avere mire di acquisirne la proprietà.
Vantaggi economici e finanziari – L’impresa non deve pagare l’intero prezzo
del bene in un’unica soluzione ma deve corrispondere dei canoni periodici.
Le uscite di mezzi liquidi non avvengono in un’unica soluzione ma sono
distribuite nel tempo, con riflessi positivi per gli equilibri finanziari.
Anche l’Iva non viene quindi corrisposta in un’unica soluzione ma viene
rateizzata e spalmata sui canoni periodici. L’istruttoria del leasing è in genere
più breve rispetto alle altre forme di finanziamento; l’impresa può quindi
ottenere in tempi più rapidi la disponibilità dei beni di cui ha bisogno.
Non altera la capacità di credito dell’impresa poiché la proprietà rimane in
capo al soggetto che effettua il leasing, il bene strumentale non può essere
pignorato, sequestrato e su di esso non può essere iscritta ipoteca. L’impresa
non rischia quindi di perdere la disponibilità dei beni necessari per la
produzione per effetto di pignoramenti.
fonte: FISCALFOCUS