CREDITO ED INCENTIVI – Nuova sabatini “green”: le novità per la concessione dei contributi

Nuova sabatini “green”: le novità per la
concessione dei contributi


di Elena Traini
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato la circolare
n. 50031 dell’11 dicembre 2023, la quale interviene sulla disciplina di
concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a seguito dell’entrata in
vigore, il 1° luglio 2023, del regolamento UE 2023/1315 della Commissione
del 23 giugno 2023, integrando le disposizioni afferenti al regolamento UE n.
51/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, contenute nella circolare del
6 dicembre 2022 n. 410823.
La circolare, inoltre, modifica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
rilasciata dal fornitore che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione
del contributo, in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco
delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo
ricomprese nell’allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 2022 n.
410823, aggiornato con la circolare direttoriale del 3 luglio 2023 n. 28277.
La Nuova Sabatini è un’agevolazione che favorisce gli investimenti per
l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali a uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali da parte
delle micro, piccole e medie imprese.
La misura prevede finanziamenti da 20.000 a 4 milioni di euro di durata
massima di 5 anni, concessi da banche e intermediari che hanno aderito alla
Convenzione “Beni Strumentali”, con possibilità di copertura fino all’80%
dell’importo erogato dal fondo di garanzia PMI.
La Nuova Sabatini prevede anche un contributo in conto impianti da parte del
MIMIT, commisurato al valore degli interessi, calcolati su un finanziamento del
tasso annuo del 2,75% per investimenti ordinari, del 3,575% per investimenti
4.0 e per investimenti green.
Il contributo è maggiorato del 30% per investimenti green alle imprese con
certificazione ambientale di processo o di prodotto e per investimenti in
Transizione 4.0.
Possono fare domanda di accesso alla Nuova Sabatini tutte le micro, piccole
e medie imprese di qualunque settore produttivo (inclusi agricoltura e pesca),
ad eccezione di attività finanziarie e assicurative.
Quali sono le novità? La nuova circolare integra gli aggiornamenti introdotti
dal regolamento GBER, che definisce i limiti dell’intensità di aiuto in favore di
imprese che non riguardano la produzione di prodotti agricoli e la produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura.
Inoltre, apporta modifiche alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
rilasciata dal fornitore. Nello specifico, va a modificare integralmente il punto
6.5 della circolare n.410823 del 6 dicembre 2022 che disciplina le modalità di
attuazione della Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e
Green.
La Nuova Sabatini concede credito finalizzato all’acquisto o all’acquisizione in
leasing di beni materiali o immateriali ad uso produttivo. Solo gli investimenti
in beni nuovi che sono autonomi e correlati all’attività produttiva dell’impresa
sono ammissibili per il contributo e solo se rientranti nelle categorie di
immobilizzazioni materiali che includono “impianti e macchinari”, “attrezzature
industriali e commerciali” e “altri beni”, oltre alle immobilizzazioni immateriali
come “software” e “tecnologie digitali”.
Non sono ammessi investimenti agevolati in terreni, beni usati o rigenerati, o
beni in fase di sviluppo.
Pertanto, secondo quanto appena descritto, i programmi d’investimento
devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento
GBER a una delle tipologie indicate all’art. 17 del regolamento stesso:
● investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un
nuovo stabilimento;
● ampliamenti della capacità di uno stabilimento esistente;
● diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere
prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale
stabilimento;
● cambiamenti sostanziali del processo di produzione complessivo del
prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei
servizi interessati dall’investimento nello stabilimento;
● acquisizioni di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso
o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, mediante un’operazione
che avviene a condizioni di mercato, da parte di terzi che non hanno
relazioni con l’acquirente.
Nella circolare è precisato che l’acquisto di azioni di un’impresa non viene
considerato come un investimento iniziale e pertanto non dà diritto
all’agevolazione. Quindi, gli allegati 1 e 4 alla circolare del 6 dicembre 2022,
facsimile del modulo di domanda e facsimile della dichiarazione liberatoria
fornitore, sono sostituiti dai nuovi modelli aggiornati.

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