Perdite di fatturato per le imprese italiane a
seguito della guerra in Ucraina: fondo
perduto e finanziamento a tasso agevolato
di Raffaello Russo
Allo scopo di aiutare le imprese colpite dalla crisi a seguito
dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, in quanto esportatrici dirette
verso l’Ucraina e/o la Federazione Russa e/o la Bielorussia, è stato introdotto
un sostegno finanziario per interventi finalizzati al recupero di quote del
proprio fatturato estero perso e all’individuazione di nuovi mercati
alternativi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati
internazionali.
In questo articolo si analizzano sinteticamente i requisiti ed i criteri di
ammissibilità all’intervento agevolativo, fornendo, inoltre, informazioni in
ordine alle modalità di compilazione e presentazione delle domande di
finanziamento.
Le misure sanzionatorie stabilite dall’Unione Europea nei confronti della
Russia a seguito della guerra in Ucraina, hanno causato notevoli danni
economici alle imprese italiane che effettuavano scambi commerciali nelle
aree interessate dal conflitto (Ucraina, Russia e Bielorussia), con conseguenti
perdite di fatturato. Per sostenere tali aziende il decreto legge 25 febbraio
2022, n. 14, (“Misure a favore delle imprese che esportano o hanno filiali o
partecipate in Ucraina, nella Federazione russa e/o in Bielorussia”), convertito,
con modificazioni, dalla legge aprile 2022, n. 28, all’articolo 5-ter ha previsto
un finanziamento affiancato da un contributo a fondo perduto.
L’agevolazione prevede la formula mista del finanziamento a tasso
agevolato in regime de minimis con co-finanziamento a fondo perduto,
fino al 40%.
La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa nei limiti
dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di “Temporary
Crisis Framework” per impresa unica, pari a 400mila euro.
Il “Temporary Crisis Framework” è stato adottato dalla Commissione Europea
il 23 marzo 2022 a sostegno dell’economia, proprio in seguito alla crisi
scaturita dall’invasione russa dell’Ucraina.
La durata del finanziamento si divide in due periodi, quello del
pre-ammortamento di due anni e il periodo di ammortamento di quattro anni.
Il sostegno SIMEST a sostegno delle imprese con perdite di fatturato
causa guerra in Ucraina
Ogni impresa può presentare un’unica domanda all’ente gestore SIMEST che
è la società del gruppo Cassa, Depositi e Prestiti (CDP), chiamata a
supportare la crescita delle imprese italiane nel mondo.
Detto ente farà la propria valutazione secondo l’ordine cronologico di arrivo
delle domande.
Così come precisato nella circolare n. 1/397/2022 della SIMEST, ai fini
dell’ammissibilità all’intervento agevolativo, alla data della domanda, l’Impresa
richiedente deve:
● essere un’impresa con sede legale in Italia costituita in forma di
società di capitali, configurabile come PMI o Mid Cap.
Rientrano nella definizione di Mid Cap italiane le società a media
capitalizzazione, ossia quelle non qualificabili come PMI, con un
numero di dipendenti non superiore alle 1500 unità calcolate
conformemente all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 della
Commissione Europea del 17 giugno 2014;
● essere in stato di attività e risultare iscritta al registro delle imprese;
● aver depositato presso il Registro imprese almeno tre Bilanci relativi
a tre Esercizi completi. I Bilanci devono riguardare lo stesso soggetto
richiedente (identificato dal codice fiscale);
● avere un rapporto fatturato estero verso Ucraina e/o Federazione
russa e/o Bielorussia/Fatturato totale almeno pari al 20%, come
dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei
Revisori Contabili tenuto dal MEF;
● dichiarare un calo del valore di fatturato estero a livello aggregato
verso Ucraina e/o Federazione russa e/o la Bielorussia e di
prevedere che, al termine dell’esercizio 2022, tale calo del valore di
fatturato sia di almeno il 20% rispetto al valore del fatturato medio
estero realizzato verso questi tre paesi nel triennio precedente.
Inoltre, alla data di presentazione della domanda l’Impresa richiedente
non deve:
● essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né deve aver
presentato domanda per una procedura concorsuale, essere nelle
condizioni perché una tale procedura possa essere richiesta nei suoi
confronti o essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
● trovarsi in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
● rientrare tra le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non abbiano
rimborsato o depositato in un conto bloccato i relativi importi;
● rientrare nell’ambito dei settori esclusi.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili e finanziabili sono quelle destinate:
- alla realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui
l’acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti
e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e
strumentali esistenti o tecnologie hardware e software e digitali in
genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie
esistenti; - alla realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche
temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un
Paese estero alternativo a Ucraina e/o Federazione Russa e/o
Bielorussia. Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un
negozio, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura
affittata/acquistata/potenziata nel periodo di realizzazione; - a consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri
alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al
potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi; - ad attività promozionali e ad eventi internazionali in Italia e all’estero
finalizzati all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o
Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della
presenza su mercati esteri alternativi; - a certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi,
brevetti, ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina e/o
Federazione Russa e/o Bielorussia; - alla consulenza finalizzata alla presentazione della domanda di
Intervento agevolativo e alle asseverazioni rese dal Revisore dei
conti, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5%
dell’importo deliberato.
Misura del finanziamento
L’importo concedibile è pari al 25% dei ricavi risultanti dagli ultimi due
bilanci ed è compreso tra un minimo di 50mila euro ed un massimo di
1,5 milioni di euro.
L’Intervento agevolativo può coprire fino al 100% dell’importo delle spese
ammissibili.
Sono, in ogni caso, escluse dalle spese ammissibili le seguenti spese:
● per attività connesse all’esportazione, ossia le attività direttamente
collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una
rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l’attività di
esportazione;
● relative ad attività correnti dell’impresa richiedente (quali a titolo
esemplificativo le spese relative al personale dell’impresa richiedente
o di soggetti riferibili all’impresa richiedente quali esponenti o soci
dell’impresa richiedente o spese per consulenze continuative o
periodiche che rientrano nei costi di esercizio ordinari dell’impresa
connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la
consulenza legale o la pubblicità);
● correnti relative alle strutture all’estero (gestione, personale, viaggi);
● oggetto di altra agevolazione pubblica (ivi incluso il c.d. doppio
finanziamento);
● connesse ai settori esclusi;
● non conformi ai requisiti richiesti.
Spese ammissibili
Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento agevolativo, le spese ammissibili:
● devono essere sostenute successivamente alla ricezione dell’esito
della domanda e entro il periodo di realizzazione;
● si considerano sostenute alla data in cui avviene l’effettivo
pagamento tramite il Conto Corrente Dedicato;
● devono essere effettuate indicando all’interno della causale di ogni
pagamento/movimentazione i “riferimenti delle fatture” (numero e
data di emissione) a cui si riferiscono i pagamenti effettuati;
● ai fini delle verifiche, devono essere accompagnate dall’estratto
conto del Conto Corrente Dedicato.
Dalle ore 09:00 del 12 luglio 2022 è possibile accedere al Portale per la
compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per
tale strumento.
Per poter accedere al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda
virtuale.
Una volta arrivato il proprio turno, sarà possibile effettuare le attività di
compilazione della domanda entro una tempistica massima, trascorsa la quale
sarà necessario accedere nuovamente al meccanismo di coda.
Gli adempimenti del revisore
Ai fini della compilazione della richiesta è necessario allegare l’asseverazione
del revisore sul requisito del fatturato export verso le tre geografie (Ucraina
e/o Federazione Russa e/o Bielorussia) e le dichiarazioni IVA sottostanti.
Nel caso in cui la domanda sia inviata mediante un consulente, è richiesto
di allegare il contratto.
Ai fini del riconoscimento delle spese di consulenza per la presentazione della
domanda, è necessario presentare la “Dichiarazione di professionalità e
indipendenza dei soggetti che erogano consulenze”; ove non caricata al
momento della presentazione, la stessa sarà richiesta durante l’istruttoria
della domanda.
In fase di compilazione della domanda occorre:
● indicare il dato relativo al fatturato estero registrato in ciascuno dei
tre anni verso le tre geografie (Ucraina e/o Federazione Russa e/o
Bielorussia), allegando l’asseverazione da parte del soggetto
revisore, ivi incluse le dichiarazioni IVA sottostanti;
● dichiarare una previsione di calo del fatturato estero a livello
aggregato verso Ucraina, Federazione Russa e/o la Bielorussia che,
al termine dell’esercizio 2022, dovrà essere complessivamente pari o
superiore al 20% del fatturato medio estero realizzato verso tali
Paesi nel triennio precedente.
Termine per la presentazione della domanda di finanziamento
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino alle ore
18:00 del 31 ottobre 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili.
Entro il 31 dicembre 2023 occorre attestare, mediante dichiarazione e
asseverazione da parte di un soggetto iscritto al registro dei Revisori Contabili
tenuto dal MEF, di aver subito effettivamente un calo di fatturato per l’esercizio
2022 a livello aggregato verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia
di almeno il 20% rispetto al fatturato medio estero realizzato nel triennio
precedente verso le medesime geografie.
Si fa, infine, rilevare che la presentazione della domanda non comporta il
diritto alla delibera dell’intervento, che resta, invece, subordinata al
completamento dell’istruttoria da parte di SIMEST e all’effettiva disponibilità
delle risorse finanziarie.