CREDITO ED INCENTIVI – Sostegno alle imprese italiane colpite dalla guerra e dal caro energia – Via libera dall’ Ue all’aumento dei fondi a disposizione fino a 23 miliardi di euro e alla proroga al 31 dicembre 2023

Sostegno alle imprese italiane colpite dalla
guerra e dal caro energia
Via libera dall’ Ue all’aumento dei fondi a disposizione fino a 23 miliardi
di euro e alla proroga al 31 dicembre 2023


di Cinzia De Stefanis
Disco verde dell’Ue al rifinanziamento delle garanzie statali Sace per facilitare
la concessione di nuovi finanziamenti a favore delle imprese danneggiate
dalle conseguenze della guerra in Ucraina e dal caro bollette. Il Via libera
dell’Ue, è arrivato il 20 dicembre 2022, e riguarda il rifinanziamento delle
garanzie Sace fino a un massimo di 23 miliardi di euro e la proroga della loro
operatività fino al 31 dicembre 2023.
Novità sulle garanzie pubbliche Sace – Il 20 dicembre la Commissione
europea ha accolto la richiesta italiana di dare seguito alle garanzie SACE fino
al 31 dicembre 2023 con alcune importanti novità:
● aumento del bilancio fino a 23 miliardi di euro;
● introduzione di una misura che prevede aiuti di importo limitato fino a 7
milioni di euro per coprire i premi di garanzia a determinate condizioni;
● possibilità, per le imprese a forte consumo di energia, di ottenere
garanzie per coprire il fabbisogno di liquidità per un periodo massimo di
12 mesi per le piccole e medie imprese e di 6 mesi per le grandi
imprese, a decorrere dalla concessione dell’aiuto e con la possibilità di
utilizzare autocertificazioni;
● possibilità di aumentare l’importo del prestito per rispondere alla
necessità di fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione
sui mercati dell’energia, sulla base di autocertificazioni da parte dei
beneficiari.
Regime Italiano in linea con il quadro temporaneo di crisi – La Commissione
ha constatato che il regime italiano, così come è stato modificato, continua a
essere in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi.
In particolare, per le garanzie:
● la scadenza dei prestiti non può superare gli otto anni;
● i tassi di interesse annuali sui prestiti rispettano i livelli minimi stabilità
nel quadro temporaneo di crisi (modulati in modo da rispecchiare la
copertura della garanzia e la durata dei prestiti garantiti).
Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, essi non supereranno il
massimale:
● di 250.000 € per beneficiario nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli;
● di 300.000 € per beneficiario nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
● di 2 milioni di € per beneficiario in tutti gli altri settori.
La Commissione ha constatato che il regime italiano modificato rimane
necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave
turbamento dell’economia di uno Stato membro conformemente all’articolo
107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e alle condizioni stabilite nel quadro
temporaneo, come modificato il 28 ottobre 2022.
Su queste basi la Commissione ha approvato le modifiche in quanto conformi
alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.
Contesto – Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, approvato il 23
marzo 2022, consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista
dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della
guerra della Russia contro l’Ucraina.
Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato il 20 luglio 2022 per integrare il
pacchetto di preparazione all’inverno.
È stato ulteriormente modificato il 28 ottobre 2022 conformemente al
regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi
elevati dell’energia (“regolamento Ue 2022/1854”) e alla proposta della
Commissione relativa a un nuovo regolamento di emergenza per far fronte ai
prezzi elevati del gas nell’UE e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento
in inverno.
Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere
i seguenti tipi di aiuti:
● aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite
dall’attuale crisi o dalle sanzioni e contro sanzioni utilizzate in tale
contesto, fino ai nuovi massimali, aumentati a 250.000 € e a 300.000 €,
rispettivamente, per i settori dell’agricoltura e della pesca e
acquacoltura e a 2 milioni di € per tutti gli altri settori;
● sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati.
In casi eccezionali e subordinatamente a rigorose garanzie, gli Stati
membri possono fornire alle imprese energetiche garanzie pubbliche
superiori al 90% per le attività di negoziazione sotto forma di garanzie
finanziarie non finanziate alle controparti centrali o ai partecipanti diretti;
● aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia. Questi aiuti,
che possono essere concessi in qualsiasi forma, compenseranno
parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di
energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei
prezzi del gas e dell’energia elettrica. L’importo degli aiuti individuali può
essere calcolato sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo
conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per
ridurre il consumo energetico e garantire il proseguimento delle attività
economiche. Gli Stati membri possono inoltre fornire sostegno in modo
più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia
particolarmente colpiti, nel rispetto delle misure di salvaguardia volte ad
evitare le sovra compensazioni;
● misure per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Gli Stati
membri possono istituire regimi di investimenti nelle energie rinnovabili,
tra cui l’idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il
calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di
gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo
nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni.
In particolare gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a
tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle
specificità dei mix energetici nazionali;
● misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali. Per
accelerare ulteriormente la diversificazione dell’approvvigionamento
energetico, gli Stati membri possono sostenere gli investimenti volti a
ridurre gradualmente l’utilizzo di fossili, in particolare attraverso
l’elettrificazione, l’efficienza energetica e lo spostamento verso l’utilizzo
di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico che soddisfa determinati
requisiti. Gli Stati membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare
d’appalto o ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d’appalto,
con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento;
● misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica.

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