CREDITO – Fondo di Garanzia PMI: dal 25 luglio in vigore le nuove Disposizioni – Rimane operativa la disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2023

Fondo di Garanzia PMI: dal 25 luglio in
vigore le nuove Disposizioni operative
Rimane operativa la disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2023


di Pietro Mosella
Sono in vigore dal 25 luglio 2023, le nuove Disposizioni operative del Fondo di
garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale (si veda sul punto
anche l’articolo “Fondo di Garanzia PMI: approvate modifiche ed integrazioni
alle Disposizioni operative” del 4 luglio 2023).
La principale novità riguarda le domande per i settori dell’agricoltura, della
pesca e dell’acquacoltura, sospese dal 1° luglio. Con le modifiche approvate
dal decreto 30 giugno 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
(MIMIT), infatti, sarà nuovamente possibile approvare richieste di garanzia per
questi settori, come conseguenza dell’adeguamento delle Disposizioni
operative ai nuovi Regolamenti europei di esenzione n. 2472/2022
(Agricoltura) e n. 2473/2022 (Pesca e Acquacoltura).
È, comunque, rilevante sottolineare che, anche dopo l’entrata in vigore delle
Nuove Disposizioni, rimane operativa fino al 31 dicembre 2023 la disciplina
transitoria del Fondo prevista dalla Legge di Bilancio 2022 che stabilisce, tra
l’altro, la copertura all’80% o al 60% per tutte le operazioni e l’ammissibilità
delle imprese senza valutazione del merito di credito.
Fino alla fine dell’anno rimane, inoltre, in vigore la possibilità di richiedere la
garanzia sul Temporay Framework, istituito per contrastare gli effetti della crisi
generati dal conflitto tra Russia e Ucraina.
Il documento inerente alle Disposizioni operative, è composto da quattordici
Parti, l’ultima delle quali dedicata alle procedure per l’individuazione dei
soggetti garanti autorizzati, nonché dalle relative Appendici (riguardanti le
diverse sezioni speciali).
Con l’approvazione delle nuove Disposizioni operative, sono state apportate
alcune modifiche ed integrazioni alla normativa ordinaria, finalizzate ad una
maggiore completezza e chiarezza del funzionamento del Fondo, descritte
nella Circolare di Mediocredito Centrale n. 14/2023.
A titolo esemplificativo, è stato sostituito l’Allegato 4 che prevedeva una
versione per la garanzia diretta ed una per la riassicurazione, con un modulo
unico denominato “Domanda di agevolazione”, semplificandone la struttura
per facilitare la compilazione da parte dell’impresa beneficiaria.
È stato, inoltre, chiarito l’iter del procedimento del controllo documentale nei
confronti dei soggetti richiedenti e nei confronti dei soggetti beneficiari finali,
definendo con maggiore dettaglio gli adempimenti e la documentazione da
inviare al Gestore MCC.
Il Portale del Fondo di Garanzia – è stato precisato – è l’unico strumento
d’interazione con il Gestore del Fondo per quanto riguarda tutti gli
adempimenti procedurali, anche per le imprese beneficiarie che potranno
evitare gli inconvenienti derivanti dall’utilizzo di modalità differenti quali PEC e
fax.
Modifiche ed integrazioni – Nel dettaglio, le predette modifiche ed integrazioni
si applicheranno a partire dal 25 luglio 2023 e, tra quelle di maggior rilevanza,
è opportuno ricordare le seguenti:
● modifiche apportate dall’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti
d’esenzione per il settore Agricoltura (Regolamento UE n. 2472/2022) e
per i settori Pesca e Acquacoltura, (Regolamento UE n. 2473/2022). In
particolare, alla Parte XIII delle nuove Disposizione operative:
● Paragrafo D “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore
Agricoltura”, in conformità a quanto previsto con il nuovo
Regolamento, sono stati indicati i nuovi limiti dell’ESL in
percentuale (pari al 60%) e in assoluto per impresa e progetto
d’investimento (pari a 600 mila euro);
● Paragrafo E “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore
Pesca e Acquacoltura”, in conformità a quanto previsto con il
nuovo Regolamento, sono stati indicati i nuovi massimali relativi
all’importo massimo di spese ammissibili per progetto (pari a 2,5
milioni di euro) e all’ESL per beneficiario e per anno (pari a 1,25
milioni di euro);
● modifica della definizione “Portale Fdg”, al fine di chiarire che il Portale
FdG rappresenta l’unico strumento per la gestione delle operazioni
finanziarie garantite e per qualsiasi comunicazione tra il Gestore del
Fondo e i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali, in tutte le fasi
procedimentali, dal processo di ammissione alla garanzia, agli
adempimenti successivi all’ammissione, alle procedure volte
all’espletamento delle verifiche documentali e delle richieste di
escussione della garanzia;
● integrazioni e modifiche delle Disposizioni Operative finalizzate ad una
maggiore completezza e ad una maggiore chiarezza della disciplina di
funzionamento del Fondo, nel rispetto del principio di sana e prudente
gestione e dei criteri di semplificazione previsti dall’articolo 13, comma
2, del D.M. n. 248 del 31 maggio 1999.
Con l’entrata in vigore delle nuove Disposizioni operative, termina, invece, la
disciplina a carattere temporaneo delle procedure di controllo documentale nei
confronti dei soggetti beneficiari finali comunicata con Circolare n. 6/2023 di
Mediocredito Centrale.

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