Credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo, Credito d’imposta 4.0 e Credito d’imposta 5.0


A che punto siamo?


PREMESSA


Il credito d’imposta rappresenta uno strumento prezioso per la crescita di un’impresa in quanto permette di ridurre l’ammontare dei debiti e delle imposte dovute al Fisco, ottenendo un notevole risparmio. La misura, di norma, è cumulabile con altri incentivi. Anche per l’anno in corso è stato previsto sotto forma i: transizione 4.0, transizione 5.0, ricerca & sviluppo.


CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0


Il credito d’imposta relativo all’acquisto di beni strumentali nuovi (transizione 4.0) prosegue anche per gli anni 2024 2025. Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, (che ha novellando l’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e, in particolare, modificato il comma 1058 e introdotto i commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter), ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026.
Le aliquote, previste dal 2023 al 2025, sono le seguenti:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di
    costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi
    complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo
    di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti
    inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con
    decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
    transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il credito d’imposta è riconosciuto, inoltre, per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

Al fine di meglio monitorare l’utilizzo della misura, il Governo, con l’art. 6 del il DL 39/2024, convertito in legge n. 67 del 23 maggio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 28 maggio 2024, ha introdotto un sistema di comunicazione relativo alla richiesta di compensazione del credito d’imposta in via sia preventiva che consuntiva.
Il sistema di comunicazione in via preventiva e consuntiva è previsto per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024. La comunicazione può essere inviata in via esclusivamente consuntiva, invece, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024: ciò in considerazione della data di entrata in vigore della norma che ha introdotto il nuovo adempimento: il Decreto-legge n. 39/2024 del 30/03/2024.
Tale decreto ha avuto attuazione attraverso il decreto Direttoriale del 24/04/2024 contenente i modelli di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in “beni strumentali nuovi” (ex articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020) e della fruizione del credito d’imposta “ricerca e sviluppo” (ex articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019). In ordine al sistema di comunicazione, tuttavia, al momento rimango alcuni aspetti non chiariti da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy. In particolare, le relazioni intercorrenti tra la comunicazione preventiva e quella consuntiva e le tempistiche delle stesse.

CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0


Grazie alle risorse del PNRR sono stati stanziati 6,3 miliardi per la sfida green e digitale delle imprese (Missione 7 – Repower EU) da destinare ad una nuova misura Transizione 5.0. Tale misura è stata introdotta dal Governo nel Piano Transizione 5.0 di cui al decretolegge19/2024 (recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR”), convertito in legge 29/04/2024, n. 56.

Si tratta di uno strumento, sotto forma di credito di imposta, che viene aperto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Il Piano ricalca gli investimenti già previsti e ammessi in Transizione 4.0, tanto è vero che prevede che i beni agevolabili siano quelli di cui agli allegati A e B della legge 232/2016, già citata sopra nel paragrafo 4.0. La condizione è che tramite i suddetti investimenti si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici

  • della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto
    di innovazione, non inferiore al 3 per cento
  • in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
    dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
    Tra i software agevolabili vi sono anche:
    a. i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o dei meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati b. b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera: questa è una novità del piano transizione 5.0 che era stata più volte caldeggiata dalle imprese anche con riferimento al piano 4.0.
    Come è messo in evidenza nei commi 4 e 5 dell’art. 38 del DL 19/2024, alla base dell’incentivo deve sussistere un progetto di innovazione: questo è il presupposto per poter vantare anche spese ammissibili in vista di:
    a. gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (Registro delle tecnologie per il fotovoltaico). Il risparmio energetico deve essere riferito e valutato verso il progetto di innovazione nel suo insieme e non in relazione alla capacità di risparmio garantito da ciascun bene. b. le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, (categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato). Le attività di formazione devono essere finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro. Le attività per la formazione non valgono stand-alone ma solo all’interno di un progetto di innovazione complessiva in cui possono esserci anche costi ammissibili per autoproduzione e autoconsumo di energia.

ASPETTI APPLICATIVI TRANSIZIONE 5.0
Decreto Attuativo

La piena applicazione della norma in oggetto sarà possibile solamente con l’emanazione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
Tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (02/03/2024).
In questi giorni il decreto è pronto per la trasmissione al MEF (ministero Economia e Finanze).
Tale decreto attuativo dovrà nel dettaglio definire quanto segue:

  • a. contenuto, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute
  • b. criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9, e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti
  • c. costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5
  • d. procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea
  • e. modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21
  • f. individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico
  • g. individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma
  • h. modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Comunicazione periodica

Per l’accesso al beneficio, il comma 10 dell’art. 38 del DL 19/2024, prevede che le imprese presentino, in via telematica quanto segue:

  • una comunicazione di certificazione ex ante della riduzione attesa dei consumi energetici:
    un modello standardizzato verrà messo a disposizione dal GSE – Gestore dei Servizi
    Energetici
  • la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
    Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa dovrà inviare al GSE comunicazioni periodiche relative
    all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo da emanarsi da parte del MIMIT di cui al comma 17 del DL 19/2024.

Soggetti certificatori


Per l’accesso al beneficio, il comma 11 dell’art. 38 del DL 19/2024 prevede che le imprese presentino apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano:

  1. ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di
    cui al comma 4
  2. ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla
    certificazione ex ante
    Il Ministero ha già indicato nel comma 11bis del dell’art. 38 del DL 19/2024 che tra i soggetti abilitati
    al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
    a. gli esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la
    norma UNI CEI 11339;
    b. b) le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la
    norma UNI CEI 11352.
    Si tratta di una previsione meno restrittiva di quanto era ipotizzato in precedenza perché, da quanto
    emerge dalle assicurazioni del Ministero, tra i certificatori vi saranno sia EGE ed ESCo che altri
    professionisti in possesso di titoli di formazione di base senza la necessità di vantare titoli pregressi
    o iscrizione in elenchi. Su tale estensione si attendono le norme del decreto attuativo.

Il principio DNSH


Il comma 6 dell’art. 38 del DL 19/2024 prevede il rispetto del principio Do Not Significantly Harm –
DNSH (Danno significativo agli obiettivi ambientali) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE
852/2020.
Per tale ragione non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati

  • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che
    generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di
    riferimento
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento
    meccanico biologico
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti
    classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della
    Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente
    Al momento, in assenza di elenchi di codici ATECO, non vi sono indicazioni specifiche sulle attività escluse.

Agevolazione per Struttura e/o processi


Per l’accesso al beneficio, il comma 4 dell’art. 38 del DL 19/2024 prevede come agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio
    nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in
    alternativa,
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore
    al 5 per cento.
    Il corretto inquadramento dei concetti di struttura e processi si spera possa derivare da
    decreto attuativo1.

Cumulabilità con altri incentivi


Come previsto dal comma 18 dell’art. 38 del DL 19/2024, il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 (ex articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (ex articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124). Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
È cumulabile, invece, con la misura “Sabatini”.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO


Come noto, l’articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021, (che ha novellato l’articolo 1 della n. 160 del 2019 modificando il comma 203 e introducendo i commi da 203-bis a 203-sexies), ha 1 Cfr FAQ Invitalia 2023, Fondo Transizione Industriale, dove si fa cenno al concetto e alla definizione di struttura produttiva.

disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, per gli investimenti in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Sistema di comunicazione preventiva e consuntiva credito d’imposta R&S Anche nel caso del credito d’imposta R&S, disciplinato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 198 a 209, è stato introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito in legge n. 67 del 23 maggio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 28 maggio 2024, un sistema di comunicazione preventiva e successiva che opera nel seguente modo:

  • comunicazione sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a
    partire dal 30 marzo 2024;
  • comunicazione esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali
    nuovi effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.

Come indicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, a partire dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE.


Albo certificatori del credito d’imposta R&S


Come previsto dal Decreto-legge 21/06/2022, n. 73, convertito in legge 122/2022 è stata introdotta la possibilità di certificazione del credito ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle imprese riguardo alla fruizione dell’incentivo.
Il DL 73/2022 sopra citato, all’art. 23, comma 2 prevede che “al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 200, 201 e 202, legge 27 dicembre 2019, n. 160), che disciplina il credito d’imposta ricerca e sviluppo, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2023 ha istituito l’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività inerenti a progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, per le quali si intende accedere al credito d’imposta.
Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la
dichiarazione di accettazione del certificatore.
Con il decreto direttoriale del 21 febbraio 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato
attuazione al DPCM 15 settembre 2023 recante la disciplina per la certificazione del credito di imposta in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, in particolare per ciò che attiene alle modalità di iscrizione all’albo dei certificatori.


Riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S


La legge 23/05/2024, n. 67 all’art. 7, comma 7-bis, ha disposto una proroga dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024 per i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta. Gli interessati devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2024 (non più entro il 30 luglio 2024), specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile la procedura per il riversamento automatico.

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