Decreto Aiuti quater: le novità fiscali in sintesi

Decreto Aiuti quater: le novità fiscali
in sintesi


di Lucia Recchioni
Giovedì scorso, 10 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d.
“Decreto Aiuti quater”.
Di seguito si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali annunciate.
Credito d’imposta a
favore delle imprese
per l’acquisto di
energia elettrica e gas
naturale
I crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono
riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese
di dicembre 2022, alle stesse condizioni previste dal
D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti ter). Si ricorda, a tal
proposito, che il Decreto Aiuti ter aveva tra l’altro
esteso la spettanza del credito d’imposta alle
imprese dotate di contatori di energia elettrica di
potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di energia
elettrica.
I crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre potranno essere utilizzati in
compensazione entro il 30.06.2023, ferma restando
la facoltà di cessione.
A pena di decadenza dovrà essere trasmessa, entro
il 16.03.2023, un’apposita comunicazione
sull’importo del credito maturato nell’esercizio
2022 all’Agenzia delle entrate, con riferimento ai
crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre (prima
il termine era del 16.02.2023). È necessario
attendere, a tal fine, apposito provvedimento da parte
delle Entrate.
Disposizioni in materia
accisa e di imposta sul
valore aggiunto su
alcuni carburanti
Sono rideterminate, fino al 31.12.2022 le aliquote di
accisa di benzina, oli da gas o gasolio usato come
carburante, GPL usati come carburanti, gas naturale
usato per autotrazione. L’aliquota Iva applicata al
gas naturale usato per autotrazione è invece stabilita
al 5%.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti
gli impianti di distribuzione stradale di carburanti
dovranno trasmettere, entro il 13 gennaio 2023,
all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei
prodotti oggetto dell’agevolazione in esame giacenti
nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla
data del 31 dicembre 2022 (salvo non sia prorogata
la riduzione delle aliquote).
Misure di sostegno per
fronteggiare il caro
bollette
Le imprese residenti in Italia possono richiedere la
rateizzazione degli importi dovuti a titolo di
corrispettivo per la componente energetica di
elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo
medio contabilizzato, a parità di consumo, nel
periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1°
ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il
31 dicembre 2023.
Le imprese interessate dovranno formulare apposita
istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate
stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto.
Le imprese che accederanno di questa forma di
rateazione potranno beneficiare di un tasso di
interesse calmierato (che non può superare il
saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari
durata) e potranno vedersi sottoporre un piano con
massimo di 48 rate mensili. È prevista la
decadenza dalla rateazione in caso di mancato
pagamento di due rate consecutive.
Gli oneri della rateazione saranno a carico dei
fornitori. Questi ultimi, però, potranno chiedere una
fideiussione assicurativa contro garantita da
Sace. Potranno anche beneficiare, a determinate
condizioni, di finanziamenti bancari assistiti da
garanzia pubblica.
Questa misura richiede l’autorizzazione Ue, che,
come noto, potrebbe richiedere anche qualche mese;
si tratta quindi, presumibilmente, di una norma
introdotta per anticipare una misura che sarà
confermata, per tutto il 2023, dalla Legge di
bilancio.
Misure fiscali per il
welfare aziendale
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non
concorrono a formare il reddito il valore dei beni
ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti
nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi
dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato,
dell’energia elettrica e del gas naturale entro il
limite complessivo di euro 3.000 (in luogo del
precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto
Aiuti bis).
Misure urgenti in
materia di mezzi di
pagamento
Dal prossimo 1° gennaio il limite per la circolazione
del contante passa da euro 1.000 ad euro 5.000.
Viene contestualmente introdotto un contributo per
l’adeguamento degli strumenti per la
memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi, in considerazione delle novità
introdotte dall’articolo 18 D.L. 36/2022, che ha
previsto la possibilità, per coloro che acquistano con
metodi di pagamento elettronico, di partecipare
all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di
una lotteria nazionale.
Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 100%
della spesa sostenuta, entro il limite di euro 50
per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa
di euro 80 milioni per l’anno 2023.
Modifiche alla
disciplina sul
superbonus:
condomini
Il superbonus passa dal 110% al 90% dal 2023;
continueranno a beneficiare del 110% soltanto i
condomini che avranno già deliberato l’intervento
e avranno già presentato, entro il 25 novembre, la
CILAS.
Modifiche alla
disciplina sul
superbonus:
unifamiliari
È possibile beneficiare del superbonus al 110% fino
al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022)
per le unifamiliari, se è stato completato il 30 per
cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle
unifamiliari è possibile beneficiare del superbonus
al 90% fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate
le seguenti due condizioni:
● l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale,
● il reddito non risulta superiore a 15.000
euro.
Il reddito di cui al secondo punto deve essere
calcolato secondo uno specifico meccanismo dettato
dalla stessa norma, in forza del quale la somma dei
redditi complessivi posseduti nell’anno
precedente quello di sostenimento della spesa dal
contribuente e dai familiari deve essere diviso per
un numero stabilito dalla norma in funzione del
numero dei componenti del nucleo familiare
(inteso come richiedente, coniuge e familiari a
carico).
fonte: NEWS EUROCONFERENCE

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