DECRETO COVID e Scuole Febbraio 2022: tutte le regole in 7 punti – Cosa prevede il Decreto Covid spiegatO in modo chiaro in 7 punti e il testo PDF da scaricare

Decreto Covid e Scuole Febbraio 2022:
tutte le regole in 7 punti
Cosa prevede il Decreto Covid e Scuole Febbraio 2022, ecco tutte le
regole spiegate in modo chiaro in 7 punti e il testo PDF da scaricare

Arriva il nuovo Decreto Covid e Scuole di Febbraio 2022, approvato dal
Consiglio dei Ministri che interviene sulla durata del Super Green Pass e
riscrive le regole per quarantene e DAD a scuola.
Cambiano anche le norme per gli stranieri e per la zona rossa, ma per tutti
le nuove regole scatteranno dal giorno dopo la pubblicazione del decreto in
Gazzetta Ufficiale.
Vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa prevede il nuovo Decreto
Covid di Febbraio 2022 e rendiamo disponibile il testo da scaricare e
consultare.
DECRETO COVID FEBBRAIO 2022, COSA PREVEDE
Il nuovo Decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri cambia la validità
del Super Green Pass, cioè quello per chi ha fatto il booster e per i guariti che
hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino. Nuove norme anche sulla
scuola, in particolare, quarantene e Dad. Vediamo il Decreto spiegato in punti.
1) GREEN PASS ILLIMITATO PER CHI HA LA TERZA DOSE
Il Governo ha dato il via libera alla durata del Green Pass illimitata per chi ha
fatto la terza dose (booster). Stessa cosa vale per chi dopo due dosi ha avuto
l’infezione e poi è guarito. Dunque, per chi ha fatto tre dosi di vaccino il
cosiddetto “Mega Green Pass” non avrà più scadenza e al momento non
sono previste ulteriori dosi di richiamo. “La certificazione verde Covid-19 ha
validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di
ulteriori dosi di richiamo” si legge nella bozza del testo “A coloro che sono stati
identificati come casi accertati positivi al Covid oltre il 14° giorno dalla
somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la
certificazione verde, che ha validità di 6 mesi a decorrere dall’avvenuta
guarigione. Invece, a coloro che sono stati identificati come casi accertati
positivi a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della
relativa dose di richiamo, è rilasciato altresì, il Green Pass che ha validità a
decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di
richiamo”.
2) STOP QUARANTENA PER GUARITI CON DUE DOSI
Le disposizioni sull’applicazione dell’autosorveglianza invece della quarantena
– in caso di contatto con un positivo – si applicano anche a chi ha effettuato
due dosi di vaccino e poi è risultato infetto ed è guarito. Al momento
l’autosorveglianza si applica, al posto della quarantena, a chi ha fatto la terza
dose o a chi ha avuto un contatto nei 120 giorni dal completamento del ciclo
vaccinale primario o dalla guarigione. Con la nuova norma, in sostanza, si
equipara per questa previsione chi è guarito dopo due dosi a chi ha ottenuto il
booster. L’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare mascherine
FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con
soggetti confermati positivi al Covid, e di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5°
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
3) ABOLITA LA ZONA ROSSA PER I VACCINATI
Anche in zona rossa con il Green pass rafforzato (per chi è vaccinato o
guarito) si ammette la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli
spostamenti limitati o sospesi. Dunque, le restrizioni previste nelle zone
rosse, dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.
4) DAD 5 GIORNI IN SCUOLA INFANZIA SOLO DOPO 5 CASI
Nella scuola dell’infanzia nessun bimbo dovrà rimanere a casa fino a 5 casi di
positività al Covid. L’obbligo di rimanere a casa scatterà dal 5° caso e per 5
giorni. Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,
quindi, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di
mascherine FFP2 “da parte dei docenti fino al 10° giorno successivo alla
conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo”. In tali casi, è fatto comunque
obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare” o anche un
tampone fai da te alla prima comparsa dei sintomi, se si è ancora sintomatici,
al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test
autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
5) NUOVE REGOLE DAD PER LA SCUOLA PRIMARIA
Nella scuola primaria, il nuovo Decreto Covid e Scuole Febbraio 2022
prevede:
● fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche
in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e
alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla
conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid 19. Inoltre, è
obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o
molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
● dal 5° caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120
giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la
dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di
mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età
per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale
integrata per 5 giorni.
Per il rientro a scuola, vale l’autosorveglianza per i vaccinati. Dunque, ok al
ricorso al tampone fai-da-te (con esito negativo autocertificato).
6) NUOVE REGOLE DAD PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
Nelle scuole secondarie di primo grado, nonché nelle scuole secondarie di
secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, il
Decreto Covid Febbraio 2022 prevede:
● con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in
presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni
e docenti;
● con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno
concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da
meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività
didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per
dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica
digitale integrata per 5 giorni.
Per il rientro a scuola, nell’ottica di un modello di gestione dei casi positivi in
classe adottando l’autosorveglianza per i vaccinati, si prevede anche il ricorso
al tampone fai-da-te (con esito negativo autocertificato).
7) PORTE APERTE PER I TURISTI
L’accesso alle attività e alle strutture ricettive sarà consentito per gli stranieri
che si trovano in Italia anche se provengono da luoghi con regole vaccinali
diverse. Al momento, infatti, per poter accedere ad alberghi e ristoranti in Italia
è necessario il cosiddetto Super Green Pass che si ottiene o mediante ciclo
vaccinale o guarigione, come si legge in questo approfondimento.
La norma riguarda in generale l’accesso ai servizi e alle attività per i quali in
Italia è necessario il Green pass rafforzato, consentendo tale accesso però
solo con un test rapido o molecolare negativo se la vaccinazione è
avvenuta con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in
Italia. Il tampone serve anche per i soggetti provenienti da uno Stato estero in
possesso di un certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta
vaccinazione. Ciò vale anche se il vaccino è “autorizzato o riconosciuto come
equivalente in Italia”, nel caso in cui però “siano trascorsi più di 6 mesi dal
completamento del ciclo vaccinale primario anti-Covid o dall’avvenuta
guarigione”. I tamponi, in questo caso, non sono invece obbligatori “in caso di
avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale
primario”.
IL TESTO DEL DECRETO COVID E SCUOLE FEBBRAIO 2022
Mettiamo a vostra disposizione il testo (Pdf 93 Kb) della Bozza del Decreto
Covid e Scuole Febbraio 2022 in attesa della pubblicazione definitiva sulla
Gazzetta Ufficiale su cui vi aggiorneremo. Trattandosi si una bozza, alcune
disposizioni potrebbero variare nel documento, rispetto a quanto vi abbiamo
illustrato. In questa pagina c’è anche il comunicato ufficiale del Governo sul
Decreto.

FONTE – TI CONSIGLIO UN LAVORO

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