Decreto Semplificazioni: cosa cambia per
imprese e professionisti
di Bruno Pagamici
Razionalizzazione del calendario fiscale. Riduzione dei controlli sulle
dichiarazioni precompilate. Estensione al 2022 dei correttivi in materia di
ISA. Semplificazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e
per la gestione degli errori contabili. Modifica alla disciplina
dell’esterometro e del monitoraggio fiscale sulle operazioni di
trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori.
Proroga al 31 dicembre 2026 del reverse charge. Disposizioni in materia
di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito d’imposta
ricerca, sviluppo e innovazione. Novità per il Terzo settore, per lo smart
working e per la cessione dei crediti legati al superbonus 110% e ai
bonus edilizi minori. Sono alcune delle principali disposizioni contenute
nella versione finale del decreto Semplificazioni, approvato
definitivamente dal Senato
L’Aula del Senato, nella seduta del 2 agosto 2022, ha approvato in via
definitiva il decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022).
Il provvedimento, originariamente composto da 47 articoli, consta, nella sua
versione finale, di 61 articoli, divisi in tre titoli:
- il Titolo I reca disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;
- il Titolo II riguarda le procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria
dello Stato, oltre a disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale; - il Titolo III reca misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del
nulla osta al lavoro.
Di seguito una disamina delle principali disposizioni.
Nuovo calendario fiscale
L’iter di conversione ha confermato, con qualche ritocco, il nuovo calendario
fiscale dettato dal decreto nella sua originaria formulazione.
Una prima novità arrivata con il passaggio parlamentare riguarda l’invio degli
elenchi Intrastat: il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari viene riportato al giorno 25 del mese
successivo al periodo di riferimento. La versione iniziale del decreto invece
aveva prorogato l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat alla fine del
mese successivo al periodo di riferimento.
L’altra modifica ha interessato il comma 4 dell’articolo 35, che prevede la
proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione
della dichiarazione IMU relativa al 2021. Mentre nella versione originaria del
decreto si prevedeva il differimento solo per la dichiarazione dei soggetti
indicati all’articolo 1, comma 769 della legge di Bilancio 2020 (ossia persone
fisiche ed enti commerciali), nell’iter di conversione è stato precisato che tale
proroga riguarda anche la dichiarazione IMU dei soggetti passivi IMU indicati
nel comma 759, lettera g), ossia gli enti non commerciali.
Di seguito, nel dettaglio, il nuovo calendario fiscale previsto dalla versione
definitiva del decreto Semplificazioni:
Riferimento
decreto
Semplificazioni
Termini oggetto di modifica Nuova scadenza
Articolo 3,
comma 1 Termine per la trasmissione
all’Agenzia delle Entrate delle
liquidazioni periodiche IVA del
30 settembre di
ciascun anno
secondo semestre ex articolo
21-bis del D.L. 78/2010 (LIPE)
Articolo 3,
comma 2
Termine per l’invio all’agenzia
delle Dogane, Accise e Monopoli
degli elenchi INTRASTAT per le
operazioni intracomunitarie ex
articolo 50, comma 6-bis, D.L.
331/1993
Giorno 25 del mese
successivo al
periodo di
riferimento
Articolo 3,
comma 6
Termine per la presentazione
della dichiarazione dell’imposta di
soggiorno ex articoli 4, comma
1-ter, del D.lgs. n. 23/2011 e 4,
comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017
per gli anni di imposta 2020 e
2021
30 settembre 2022
() Articolo 14 Termine per la registrazione degli atti in termine fisso ex articolo 13, commi 1 e 4, e articolo 19, comma 1, del D.P.R. n.131/1986 La registrazione deve avvenire entro 30 giorni alla data dell’atto o se precedente dall’inizio del contratto Articolo 35, comma 4 Termine per la presentazione della dichiarazione IMU di cui all’articolo 1, commi 769 e 770, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) relativa all’anno di imposta 2021 31 dicembre 2022 () Il modello di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche sono
stati approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile
2022
Pagamento bollo sulle fatture elettroniche
I commi 4 e 5 dell’articolo 3 introducono una significativa semplificazione degli
adempimenti in tema di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche di cui all’articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. n.
124/2019.
Viene infatti incrementato – per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal
1° gennaio 2023 – da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è
possibile effettuare cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato,
il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel
primo e nel secondo trimestre.
A seguito della modifica, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio
2023, il versamento può essere effettuato: - entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture
elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 5.000
euro; - entro il 30 novembre, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture
elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore,
complessivamente, a 5.000 euro.
Se, invece, gli importi dovuti per il primo e secondo trimestre sono superiori a
5.000 euro, i versamenti devono essere effettuati entro le scadenze ordinarie.
Di seguito, i termini previsti per il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture
elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Scadenza versamento imposta di bollo dal 1° gennaio
2023
1° Trimestre 31 maggio () () 2° Trimestre 30 settembre () 3° Trimestre 30 novembre 4° Trimestre 28 febbraio dell’anno successivo () Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il
versamento può essere eseguito entro il 30 settembre
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non
supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre
Termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato
L’articolo 35, commi 1-3, differisce i termini in materia di registrazione degli
aiuti di Stato nel Registro nazionale aiuti (RNA).
In particolare, con il comma 1, in relazione alle misure di aiuto fiscali, non
subordinate all’emanazione di provvedimenti di concessione o di
autorizzazione ai fini della loro fruizione, i termini di cui all’art. 10, comma 1,
secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza: - dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni) al
31 dicembre 2022, sono rinviati al 30 giugno 2023; - dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono rinviati al 31 dicembre 2023.
Come specificato al comma 2, la proroga si applica anche alla registrazione
degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary
Framework.
Infine, il comma 3 posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il
termine entro il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti
di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della
concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.
La proroga della scadenza per la registrazione degli aiuti nel RNA ha avuto come
effetto immediato la proroga del termine per la presentazione
dell’autodichiarazione di tutti i contributi ricevuti nel 2020 e nel 2021 che rientrano
nel regime “ombrello” di cui all’art. 1, comma 13, D.L. n. 41/2021, fissato, dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438/2022, al 30
giugno 2022.
Il nuovo termine fissato per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti Covid è il
30 novembre 2022 (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.
233822 del 22 giugno 2022).
Semplificazioni fiscali
Conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili
Con il comma 2-bis dell’articolo 1 viene abrogato l’obbligo annuale di
conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi
elettronici.
In particolare, la disposizione, novellando il comma 4-quater dell’articolo 7 del
D.L. n. 357/1994, stabilisce che non soltanto la tenuta (così come previsto
dalla norma finora vigente) ma anche la conservazione di qualsiasi registro
contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso,
considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di
legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale (di cui al D.lgs. n. 82/2005) se in sede di
accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi
elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi
procedente ed in loro presenza.
A seguito di tali modifiche, quindi, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le
scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di
eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di
controllo.
Scelta di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille
L’articolo 2 semplifica gli adempimenti posti a carico dei sostituti d’imposta
(datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri
sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione della dichiarazione
personale dei redditi (modello 730).
Nello specifico si consente la dematerializzazione delle modalità di
acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta delle scelte di
destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef espresse dai dipendenti
che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a
quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale
dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite intermediari abilitati.
Tale nuova modalità è applicabile a partire dalle dichiarazioni relative al
periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del
decreto Semplificazioni).
Modello F24
Con l’articolo 3-bis si estende l’utilizzo del modello F24 per il pagamento di
qualsiasi imposta, tassa o contributo.
In particolare, la disposizione demanda ad un decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, il compito di individuare le ulteriori tipologie di
versamento per le quali è utilizzare il modello F24.
Si prevede quindi che, dall’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, i
contribuenti possano effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o
contributo comunque denominati, in favore dello Stato, degli enti territoriali e
previdenziali, secondo la disciplina dettata dall’articolo 17 del D.lgs. 241/1997.
Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
L’articolo 5 – intervenendo sull’articolo 28 del testo unico delle disposizioni
concernente l’imposta sulle successioni e donazioni (di cui al D.lgs. n.
346/1990) – semplifica gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi
fiscali spettanti a soggetti defunti e riduce i tempi di pagamento ai beneficiari.
In particolare, viene disposto che, nei casi di eredità devoluta per legge, salva
diversa comunicazione espressa dai soggetti interessati, i rimborsi di
competenza dell’Agenzia delle Entrate spettanti al defunto sono corrisposti ai
chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione validamente
presentata alla data di erogazione del rimborso, per l’importo corrispondente
alla rispettiva quota ereditaria. Se il chiamato all’eredità non intende accettare
il rimborso fiscale, dovrà restituire l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.
È demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il
compito di definire le modalità di trasmissione all’Agenzia della predetta
comunicazione di rinuncia al rimborso.
Semplificazione controlli dichiarazioni precompilate
Con l’articolo 6 vengono ridotti i controlli sulle dichiarazioni precompilate. In
particolare, per effetto della norma, si evita che, con riferimento alle spese
sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di
dettaglio al Sistema Tessera sanitaria, compresi i dati riferiti a ciascun
documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli
documenti di spesa i cui dati non sono stati modificati.
Nel dettaglio, la disposizione – applicabile a partire dalle dichiarazioni relative
al periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 – prevede che: - nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente
ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero
mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo
formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata
forniti dai soggetti terzi. Su tali resta fermo il controllo della sussistenza delle
condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle
agevolazioni; - solo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con
modifiche mediante CAF o professionista sarà svolto il controllo formale; - nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche,
mediante CAF o professionista, il controllo formale non deve essere effettuato
sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla
dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della
documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista deve verificare,
prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la
corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle
tipologie di spesa utilizzate per la predisposizione della dichiarazione
precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo
formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati
nella dichiarazione precompilata.
Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente
L’articolo 6-bis introduce modalità semplificate di comunicazione da parte
dell’amministrazione finanziaria dell’esito negativo della procedura di controllo
nei confronti del contribuente.
Nello specifico, viene disposto che in caso di esercizio di attività istruttorie di
controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato,
l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata,
entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo,
l’esito negativo della medesima.
Le modalità semplificate di comunicazione saranno individuate
dall’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante
l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario,
della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione “IO”.
Con il predetto provvedimento saranno definite le modalità attraverso le quali
il contribuente dovrà i propri dati al fine di consentire detta comunicazione.
La comunicazione dell’esito negativo non pregiudica tuttavia l’esercizio
successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Per espressa previsione normativa, le predette modalità semplificate di
comunicazione non si applicheranno alle liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (articolo
36-bis del D.P.R. n. 600/1973) né dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni
(articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972).
Semplificazione contratti di locazione a canone concordato
L’articolo 7 interviene sulla validità dell’attestazione dei contratti di locazione a
canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà
edilizia e dei conduttori.
In particolare, viene disposto che tale attestazione può essere fatta valere per
tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il
medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali
variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del
Comune a cui essa si riferisce.
Estensione del principio di derivazione rafforzata
Attraverso l’articolo 8, di modifica dell’articolo 83 del TUIR – si introducono
semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e
per la gestione degli errori contabili.
Nello specifico: - si estende il principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la
determinazione del reddito d’impresa a fini Ires è coerente con la
rappresentazione contabile, in deroga alle norme del TUIR) anche alle
micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria; - si dispone che il principio di “derivazione rafforzata” vale ai fini fiscali anche
in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli
errori contabili. Tale previsione non si applica ai componenti negativi di reddito
(es. le perdite) per i quali è scaduto il termine per la presentazione della
dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998; - si prevede che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione
degli errori contabili effettuato ai sensi delle nuove disposizioni rilevano anche
ai fini dell’IRAP. Tale rilevanza non si applica ai componenti negativi del valore
della produzione netta per i quali sia scaduto il termine per la presentazione
della dichiarazione integrativa prevista dal comma 8 dell’articolo 2 del D.P.R.
n. 322/1998.
Le novità sono applicabili a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno
2022 e, pertanto, a partire dal 2022 per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare.
Ulteriori disposizioni fiscali
Società in perdita sistematica e Robin tax “petrolieri
L’articolo 9 dispone l’abrogazione: - dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, della disciplina delle
società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e
36-duodecies dell’articolo 2 del D.L. n. 138/2011; - a decorrere dal periodo d’imposta 2021 (periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2020), dell’addizionale all’Ires per le imprese
operanti nel settore degli idrocarburi, di cui all’articolo 3 della legge n. 7/2009
(Robin tax sulle attività petrolifere).
Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP
Con l’articolo 10, che ha subito alcuni ritocchi nel corso dell’iter di
conversione, si semplificano le modalità di determinazione della base
imponibile IRAP.
Nel passaggio parlamentare, in primo luogo, è stato precisato che per le
spese relative agli apprendisti, ai disabili e per le spese per il personale
assunto con contratti di formazione e lavoro la relativa deduzione permanga
integralmente per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti che operano
senza fini di lucro mentre si riferisca al solo personale diverso dai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato per gli altri soggetti d’imposta.
Con un’altra modifica, è stato consentito ai contribuenti di compilare il modello
IRAP 2022 secondo quanto previsto dalla normativa precedentemente
vigente.
Entrando nel dettaglio, la disposizione: - ammette la deduzione integrale del costo complessivo per il personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è invece
ammessa nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni
lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta,
a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro
nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente
contratto; - prevede che la deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro prevista è ammessa solo in relazione a soggetti
diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; - abroga la deduzione prevista dal numero 2) della lettera a) del comma 1
dell’articolo 11 del D.lgs.n. 446/1997, di un importo pari a 7.500 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso
femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; - abroga la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, prevista dal numero 4) del
comma 1 dell’articolo 11 del D.lgs.n. 446/1997; - limita al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato la
deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il
personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti
passivi d’imposta (ad eccezione delle amministrazioni pubbliche e degli organi
costituzionali) dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo prevista al numero 5) del comma 1 dell’articolo 11 del D.lgs.n.
446/1997 a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione ai
sensi degli articoli da 5 a 9 del medesimo decreto legislativo. La stessa
deduzione rimane pienamente applicabile al personale, con le medesime
caratteristiche, degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente
attività non commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 10 del D.lgs. n.
446/1997, nonché delle amministrazioni pubbliche, degli organi costituzionali
e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale che determinano il
valore della produzione ai sensi dell’articolo 10-bis del medesimo decreto
legislativo; - specifica che la deduzione 1.850 euro, su base annua, di cui al comma 4-bis
dell’articolo 11 del D.lgs. n. 446/1997, riconosciuta ai soggetti d’imposta per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo
di 5 (non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto
con contratti di formazione lavoro) è limitata ai lavoratori diversi da quelli a
tempo indeterminato; - abroga il comma 4-quater dell’articolo 11 del D.lgs. n. 446/1997, che
prevedeva per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori
assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta
precedente, la possibilità di dedurre il costo del predetto personale per un
importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale; - riscrive il comma 4-septies: per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni
ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite
massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del
datore di lavoro.
Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta
precedente al 22 giugno 2022 e, pertanto, a partire dal 2021 per i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. È comunque consentito ai
contribuenti – ove ritenuto più agevole- compilare il modello IRAP 2022 senza
considerare le modifiche introdotte.
Approvazione della modulistica dichiarativa
L’articolo 11 posticipa: - alla fine del mese di febbraio (in luogo del 31 gennaio) il termine di adozione
del provvedimento di approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IRAP, della dichiarazione dei sostituti d’imposta e
delle dichiarazioni semplificate per dipendenti e pensionati; - dal 15 febbraio alla fine di febbraio il termine entro il quale l’Agenzia delle
Entrate rende disponibili, in formato elettronico, i modelli di dichiarazione, le
relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati.
Si sottolinea che non è oggetto di proroga, e quindi resta confermato al 15
gennaio, il termine relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione
del modello di dichiarazione IVA.
Esterometro
L’articolo 12 amplia le ipotesi di esonero dalla presentazione dell’esterometro,
previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
In particolare, con la disposizione vengono escluse dall’obbligo di
comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo
singolarmente non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi
non rilevanti territorialmente ai fini dell’IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a
7-octies del D.P.R. n. 633/1972.
Per effetto della modifica legislativa, pertanto, sono escluse dall’obbligo
comunicativo dell’esterometro: - le operazioni documentate da bolletta doganale;
- le operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
- le operazioni fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di valore
inferiore a 5.000 euro.
L’articolo 13, invece, fissa al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si
applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative
alle operazioni transfrontaliere.
In base al nuovo regime sanzionatorio entrato in vigore dal 1° luglio 2022, in caso
di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti,
si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite
massimo di 400 euro mensili. La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200
euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.
Monitoraggio fiscale
L’articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 euro l’importo oltre il quale gli
intermediari finanziari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, i dati
analitici dei trasferimenti da o verso l’estero effettuati, anche attraverso
movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell’articolo 1,
comma 2, lettera s), del D.lgs. n. 231/2007 (assegni bancari e postali, assegni
circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di
accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento,
polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a
disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per
via telematica, fondi).
Sono oggetto della comunicazione le operazioni eseguite per conto o a favore
di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni
equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.
Reverse charge
L’articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del meccanismo
di inversione contabile dell’IVA per le seguenti operazioni indicate nelle lettere
b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 del D.P.R. n. 633/1972: - cessioni di telefoni cellulari;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito
integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate
prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; - trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per
conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all’energia elettrica; - cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi
dell’art.7-bis, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/72.
ISA
L’articolo 24 prevede, anche per il 2022, specifici correttivi degli ISA, così
come è stato per i periodi di imposta 2020 e 2021.
Viene inoltre disposto che: - per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche
del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli
indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre
2020; - per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche
del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli
indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre
2021.
Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale
sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere
conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche
normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a
determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il
mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono
applicate.
Disposizioni per il Terzo Settore
Trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore
L’articolo 25-bis interviene sul comma 2 dell’articolo 54 del Codice del Terzo
settore (D.lgs. n. 117/2017), disponendo che ai fini del computo dei 180 giorni
entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le
informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli
enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la
sussistenza dei requisiti per l’iscrizione non si tiene conto del periodo
compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.
Modifiche al Codice del Terzo Settore
Con l’articolo 26 si apportano significative modifiche al Codice del Terzo
Settore (D.lgs. n. 117/2017).
In particolare, si interviene: - sull’articolo 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi);
- sull’articolo 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali);
- sull’articolo 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali);
- sull’articolo 84 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli
enti filantropici); - sull’articolo 85 (Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale);
- sull’articolo 87 (Tenuta e conservazioni delle scritture contabili);
- sull’articolo 88 (De minimis);
- sull’articolo 104 (Entrata in vigore).
Altre novità riguardano la disciplina dell’impresa sociale, con modifiche agli
articoli 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali) e 18
(Misure fiscali e di sostegno economico) del D.lgs n. 112/2017.
Adeguamenti statutari
L’articolo 26-bis estende al 31 dicembre 2022 il termine per le Onlus, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale per
adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore
(D.lgs. 117/2017) con la procedura semplificata di approvazione in assemblea
ordinaria.
Ulteriori disposizioni
Oneri informativi e pubblicitari per gli enti che percepiscono
benefici di natura pubblica
Il comma 6-bis dell’articolo 3 interviene sulla disciplina dell’obbligo di
pubblicità previsto per i soggetti che percepiscono “vantaggi economici” di
natura pubblica, introdotta dall’articolo 1, comma 125 e 125-bis, della legge n.
124/2017.
Tale adempimento, si ricorda, riguarda le associazioni e le imprese che hanno
ricevuto da Enti pubblici (compresi, tra gli altri, le Camere di commercio e gli
Enti pubblici non economici) sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,
in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo complessivo superiore a
10.000 euro.
Con il comma 6-bis si dispone che fermo restando il termine del 30 giugno di
ogni anno previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari, per gli
enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio
o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è
quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.
Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita
catastale
Con l’articolo 6-ter si introduce una specifica disciplina per le procedure di
vendita dei beni pignorati in seno alle procedure di riscossione coattiva dei
tributi.
In particolare, viene stabilito che nel caso in cui la vendita diretta su proposta
del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza
attribuzione di rendita catastale (quali fabbricati in corso di costruzione,
fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree
urbane), il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene, con il
consenso dell’Agente della Riscossione, al valore determinato da perizia
inoppugnabile, effettuata dall’Agenzia delle entrate.
Credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo per farmaci
Il comma 1 dell’articolo 23 modifica la disciplina del credito d’imposta in favore
delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i
vaccini di cui all’articolo 31, commi 1-5 e comma 9, del D.L. n. 73/2021.
In particolare: - vengono ammesse all’incentivo non solo le attività riferibili a nuovi
medicinali, ma tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico, finalizzate ad
acquisire nuove conoscenze ovvero a produrre conoscenze aggiuntive,
basate su conoscenze acquisite dalla ricerca e dall’esperienza pratica e
dirette a realizzare nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi
esistenti; - viene specificato che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo
ammissibili al beneficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 recante
“Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attività di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”.
Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi
sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l’importo massimo
annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro
Certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione
I commi da 2 a 8 sempre dell’articolo 23, invece, introducono un sistema di
certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito
di imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione
estetica, di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge di bilancio per
il 2020 (Legge n. 160/2019).
In particolare, si prevede che le imprese possano richiedere una certificazione
che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini
della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al
beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della
qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione
ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito
d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi
203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della legge n. 160/2019.
La richiesta delle certificazioni è subordinata all’assenza di verifiche in corso o
di contestazioni per utilizzo indebito di crediti d’imposta.
La certificazione: - sarà rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo,
a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo
economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. Sarà un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ad individuare i requisiti dei soggetti
pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione. Con il medesimo
decreto saranno stabilite anche le modalità di vigilanza sulle attività esercitate
dai certificatori, le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione,
nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della
procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione sono compresi,
in ogni caso, le università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché
gli enti pubblici di ricerca; - esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne
nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la
certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente
realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da
quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
Bonus 200 per i dipendenti pubblici
Con l’articolo 36, comma 1, si esonerano i dipendenti pubblici dal produrre
l’autodichiarazione per l’erogazione del bonus 200 euro, di cui all’articolo 31,
comma 1, del decreto Aiuti (D.L. 50/2022).
Viene infatti previsto che l’individuazione dei beneficiari avviene mediante
apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nel rispetto della normativa,
europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.
Soglie di allerta per l’avvio della procedura di composizione
negoziata
L’articolo 37-bis interviene sull’articolo 25-novies del Codice della crisi
d’impresa (D.lgs. n. 14/2019), concernente le segnalazioni previste per l’avvio
della procedura di composizione negoziata.
Nello specifico, viene previsto che gli obblighi di segnalazione all’imprenditore
e all’eventuale organo di controllo posti a carico dell’Agenzia delle Entrate
sussistono in relazione all’esistenza di un debito scaduto e non versato
relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010, di importo
superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del
volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta
precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è
superiore a 20.000 euro.
Viene inoltre stabilito che: - le segnalazioni dall’Agenzia delle Entrate devono essere inviate
contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del
DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione
delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010; - le disposizioni di cui all’articolo 25-novies, attinenti alle segnalazioni dei
creditori pubblici qualificati, si applichino, con riferimento all’Agenzia delle
Entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo
21-bis del D.L. n. 78/2010 relative al secondo trimestre 2022.
Assegno unico figli con disabilità
All’articolo 38 vengono apportate diverse modifiche alla disciplina dell’assegno
unico universale, di cui al D.lgs. n. 230/2021.
In particolare: - tra i destinatari dell’assegno sono inseriti i nuclei familiari orfanili, composti
da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un
trattamento pensionistico in favore dei superstiti; - per il solo anno 2022, l’importo base previsto per ciascun figlio con disabilità
senza limiti di età viene parificato a quello per i figli minorenni, che varia in
base all’ISEE da 175 a 50 euro mensili.
A decorrere dal 2023, la misura di base per ciascun figlio maggiorenne a
carico e disabile torna ad essere pari a 85 euro mensili in caso di ISEE pari o
inferiore a 15.000 euro, con una riduzione graduale per livelli di Isee superiori,
fino (per i casi di Isee pari o superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 25
euro; - limitatamente al 2022, la maggiorazione dell’assegno prevista per ciascun
figlio minorenne a carico e disabile viene estesa per i figli maggiorenni – a
carico e disabili – di età inferiore a 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata
sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di
non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro
mensili in caso di disabilità media. A decorrere dal 2023, per ciascun figlio
maggiorenne a carico, disabile e di età inferiore a 21 anni, la maggiorazione
torna ad essere pari a 80 euro mensili; - si prevede, sempre con riferimento al 2022, un importo aggiuntivo di 120
euro per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con
Isee non superiore a 25.000 euro.
Le predette disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti
da marzo 2022.
Tempi immatricolazione auto acquistata con incentivi statali
L’articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori
devono confermare le operazioni per l’acquisto con gli incentivi statali dei
veicoli a basse emissioni.
Contributi all’acquisto di veicoli elettrici di categoria L1
All’articolo 40-bis si prevede la rimodulazione delle risorse destinate per il
2022 alla concessione di incentivi all’acquisto di veicoli elettrici, disponendo il
trasferimento di 20 milioni di euro dagli incentivi all’acquisto di automobili
elettriche agli incentivi all’acquisto di ciclomotori elettrici.
Crediti d’imposta energia e gas
Con l’articolo 40-quater si abroga il comma 3-ter dell’articolo 2 del decreto
Aiuti (D.L. 50/2022) che vincolava la fruizione dei crediti d’imposta per il
secondo trimestre per imprese gasivore, non gasivore e non energivore al
regime del “de minimis”.
Cessione bonus edilizi
Sempre l’articolo 40-quater abroga il comma 3 dell’articolo 57 del decreto Aiuti
(D.L. 50/2022). Con la soppressione di tale comma si riconosce alle banche di
cedere tutti i crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai
loro clienti dotati di partita IVA, non più solo quelli comunicati all’Agenzia delle
entrate dopo il 1° maggio 2022, ma anche quelli comunicati prima.
Smart working
L’articolo 41-bis rende strutturale ed obbligatoria, a decorrere dal 1° settembre
2022 la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di lavoro agile,
attualmente prevista in via transitoria fino al 31 agosto 2022.
Dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica
al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la
data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile,
senza obbligo di allegare l’accordo individuale.
In caso di mancata comunicazione secondo tali modalità, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore
interessato dalla mancata comunicazione.