Decreto Semplificazioni fiscali, cosa
cambia: esterometro, fattura elettronica e
bollo, le novità
Nella bozza del DL Semplificazioni fiscali non ci sono proroghe al via
delle nuove modalità di comunicazione dei dati delle operazioni con
l’estero dal primo luglio, mentre sono escluse dall’obbligo di
comunicazione dei dati le operazioni entro i 5.000 euro
di Alessandro Mastromatteo – Avvocato, Studio Legale Tributario
Santacroce & Partners
Nessuna proroga rispetto alla decorrenza stabilita al primo luglio 2022 per
l’avvio delle nuove modalità di comunicazione dei dati delle operazioni attive e
passive con l’estero, ma con previsione dell’esclusione dall’adempimento
comunicativo per le operazioni fuori campo IVA di modico valore, sino a 5.000
euro per singola operazione: questo il principale intervento che si deduce
dalla bozza del decreto-legge Semplificazioni fiscali ad oggi conosciuto ed in
corso di approvazione in Consiglio dei ministri.
All’ampliamento del perimetro soggettivo degli obbligati alla fatturazione
elettronica e, per l’effetto all’esterometro, che ricomprende da inizio luglio
anche tutti i contribuenti forfetari, in regime di vantaggio e le ASD –
Associazioni Sportive Dilettantistiche con ricavi o compensi dichiarati nel 2021
in misura superiore ai 25.000 euro, fa quindi da contraltare un intervento in
tema di individuazione delle operazioni escluse da comunicazione.
Altro intervento previsto riguarda il differimento, con decorrenza dal primo
luglio 2022, del nuovo trattamento sanzionatorio per l’omessa o errata
trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere inizialmente
stabilito al primo gennaio scorso.
Sempre in tema di fatturazione elettronica, e con particolare riguardo
all’imposta di bollo eventualmente dovuta, per i documenti emessi dal primo
gennaio 2023 in avanti è stata viene innalzata da 250 a 5.000 euro la soglia di
importo sotto cui è possibile effettuare il versamento dell’imposta di bollo entro
il 30 settembre ed entro il 30 novembre per il primo e secondo trimestre. Da
ultimo, sempre in materia di IVA, il termine di presentazione della
comunicazione dei dati della liquidazione periodica – Li.Pe. relativa al
secondo trimestre dell’anno viene posticipata al 30 settembre rispetto al 16
settembre, misura questa che avrà effetto da subito.
Decreto semplificazioni fiscali, le operazioni fuori campo IVA
L’articolo 12 della bozza del decreto semplificazioni fiscali interviene
nuovamente nel corpo dell’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo
numero 127 del 2015 ampliando il novero delle operazioni con l’estero
escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati – cd. esterometro. Non vanno
infatti comunicate non solo quelle documentate con fattura elettronica
veicolata tramite SdI ovvero con bolletta doganale, ma anche, e in ciò risiede
la novità, quelle fuori campo IVA, per carenza del requisito territoriale, di
valore inferiore ai 5.000 euro. Si tratta di quelle operazioni non rilevanti
territorialmente in Italia, e cioè di acquisti di beni e prestazioni di servizi da un
fornitore estero non identificato a fini IVA e che, di conseguenza, non
determinano la necessità di adempiere all’obbligo di integrazione del
documento passivo ricevuto o di emissione di una autofattura.
Le operazioni interessate sono, più precisamente, quelle di cui agli articoli da
7 a 7-octies del D.P.R. n. 633 del 1972, come ad esempio relative a immobili
all’estero, ovvero acquisti di carburanti o pernottamenti all’estero. Queste
operazioni, che pure non vanno registrate, saranno tuttavia da comunicare
con l’esterometro quando di ammontare superiore ai 5.000 euro per singola
operazione mentre, al di sotto di questa soglia, nessun adempimento è
richiesto all’operatore nazionale. Nella individuazione di questa soglia, si
introduce nei fatti un’ulteriore complicazione nella gestione delle
comunicazioni verso il Fisco.
Decorrenza delle sanzioni: cosa dice il DL Semplificazioni fiscali
Altra novità interessa la previsione espressa, contenuta all’articolo 13 del
decreto semplificazioni fiscali, dell’applicazione del nuovo trattamento
sanzionatorio dettato a partire dal 1° luglio 2022, in caso di omessa o errata
trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere secondo
quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo del decreto
legislativo n. 471 del 1997. Nonostante lo slittamento dell’avvio
dell’esterometro con le nuove modalità, e cioè con formato xml e attraverso
l’utilizzo di appositi tipi documento per le operazioni passive con l’estero
(TD17, TD18 e TD19) oltre che con utilizzo del codice destinatario
convenzionale a 7 ics per quelle attive, le sanzioni irrogabili, nella nuova
misura, erano ancora previste con decorrenza da inizio 2022.
Si tratta della sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro
il limite massimo di 400 euro mensili, riducibili alla metà in caso di
trasmissione entro i quindici giorni successivi alle scadenze predefinite.
Questa misura troverà quindi applicazione con riguardo alle operazioni
effettuate dal 1° luglio 2022 in avanti. Sino al 30 giugno 2022 restano quindi in
vigore le precedenti regole sanzionatorie dove si faceva riferimento alla
cadenza trimestrale dell’adempimento “esterometro”, ovviando in questo
modo al potenziale rischio di un aggravio del trattamento sanzionatorio, per i
primi due semestri dell’anno, che avrebbe portato alla irrogazione della
sanzione massima stabilita in euro 400 per ciascun mese (e non a trimestre).
Imposta di bollo
Infine, con l’articolo 3 del decreto semplificazioni contenente misure in tema di
modifiche al calendario fiscale, è stata incrementata a 5.000 euro, rispetto
all’attuale misura dei 250 euro, la soglia che determina la possibilità di versare
l’imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche per il primo e
secondo trimestre solare dell’anno entro il termine previsto per il versamento
dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (secondo
quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 17 giugno
2014).
A decorrere infatti dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2023, nel caso
in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture
elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo
di 5.000 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può
procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento
dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.
Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture
elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente
considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di
bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti
trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento
dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.
fonte: AGENDA DIGITALE