Decreto sostegni Ter: le ulteriori misure
previste per i settori in sofferenza
di Danilo Sciuto
Contributi settori del wedding, dell’intrattenimento,
dell’HORECA
L’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2022, prevede delle ulteriori misure di
sostegno per le attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza
epidemiologica.
Nell’ambito dei contributi previsti a favore dei settori del wedding,
dell’intrattenimento, dell’HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café), si dà spazio
anche ad altri settori in difficoltà.
Gli altri settori vengono individuati anche stavolta con il diretto riferimento al
codice ateco utilizzato (e dichiarato), come attività prevalente: si tratta dei
codici 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 (di seguito il link utile a vedere a
cosa si riferiscono le attività sopra indicate
https://www.istat.it/it/archivio/17888)
Tali attività, ovviamente, devono aver subito una riduzione di ricavi (articolo
85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), determinata nella misura non inferiore
al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la
riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA
rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Il credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del DL n. 34/20 (ossia il credito
d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e
accessori) è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche
alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della
moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai
seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
47.51, 47.71, 47.72. (di seguito il link utile a vedere a cosa si riferiscono le
attività sopra indicate https://www.istat.it/it/archivio/17888)
Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per
canoni di locazione
Proseguendo l’analisi del decreto, abbiamo l’articolo 5, che disciplina il credito
d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.
Tale credito d’imposta spetta a tali imprese del settore turistico, con le solite
modalità di cui al DL 34/20, in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati
con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento
dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Gli interessati potranno presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia
delle entrate attestante il possesso dei requisiti con modalità, termini di
presentazione e contenuto stabiliti con un prossimo provvedimento del
direttore dell’Agenzia medesima.
L’articolo 9, poi, estende il già esistente credito d’imposta per gli investimenti
pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e
associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti pubblicitari effettuati
dall’1/1/2022 al 31/3/2020.
Il blocco delle cessioni a catena di crediti fiscali
Infine, ma non certo per importanza, la novità in tema di cessione di crediti di
imposta.
L’articolo 28 prevede che dal 27/1/22: per le detrazioni edilizie per le quali è
concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, è prevista
la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendone
quindi ulteriori.
Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per il credito d’imposta
per botteghe e negozi, per i canoni di locazione, per l’adeguamento degli
ambienti di lavoro, per la sanificazione.
E’ infine previsto che, se un credito è stato oggetto di cessione o sconto prima
del 7/2/2022, potrà essere ceduto solo un’altra volta.
FONTE – COMMERCIALISTA TELEMATICO