DL Semplificazioni: strutturale dal 1°
settembre la comunicazione semplificata
di smartworking
di Salvatore Cortese
Dal 1° settembre 2022 la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di
lavoro agile, attualmente prevista in via transitoria fino al 31 agosto 2022,
diventa strutturale. A prevederlo è l’articolo 41-bis del decreto Semplificazioni
(D.L. n. 73/2022), approvato in via definitiva al Senato, che va a sostituire il
comma 1 dell’articolo 23 della L. 81/2017, rubricandolo in “Obblighi di
comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali”.
Quest’ultima disposizione, infatti, prevede attualmente che l’accordo per lo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue
modificazioni sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie relative alle
assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro che devono
essere inoltrate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art.
9-bis del D.L. 510/1996, convertito, con modificazioni, in legge n. 608/1996 e
ss.mm.ii.
Sennonché, durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da
Covid-19, l’articolo 90 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) – prorogato da
ultimo dall’art. 10, co. 2-bis, del D.L. 24/2022 – ha introdotto una procedura
semplificata per le comunicazioni di lavoro agile (attualmente prevista in via
transitoria fino al 31 agosto 2022) in base alla quale i datori di lavoro privati
comunicano in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori
e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile,
senza obbligo di allegare l’accordo individuale.
Ebbene, al fine di rendere strutturale la suddetta procedura semplificata,
l’articolo 41-bis del decreto Semplificazioni – sostituendo integralmente il
comma 1 dell’articolo 23 della L. 81/2017 – stabilisce che con decorrenza dal
1° settembre 2022 il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e
di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità
che saranno individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
In caso di mancata comunicazione secondo tali modalità (come detto, da
definire), la disposizione prevede l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 19, comma 3, del D.lgs. 276/2003, stabilita in un
importo che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato dalla
mancata comunicazione.
Viene, infine, stabilito che i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di
cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile siano resi disponibili
all’Inail con le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale di cui
al D.lgs. 82/2005.
Decreto semplificazioni: più agevole
qualificare un ETS commerciale o non
commerciale
di Nicola Forte
Nel corso dell’iter di conversione del c.d. decreto semplificazioni (D.L. n.
73/2022) sono state approvate alcune modifiche riguardanti il Codice del
Terzo settore. Ciò con l’intento di rendere più agevole l’applicazione dell’art.
79 del D.L.gs n. 117/2017. Tale disposizione indica i criteri da seguire al fine
di qualificare gli ETS commerciali o non commerciali.
Secondo quanto previsto dall’art. 79 in commento si considerano come non
commerciali gli ETS che esercitano una o più attività di interesse generale ex
art. 5 del citato D.Lgs n. 117/2017 i cui corrispettivi non superano i costi
effettivi o che realizzano un avanzo di gestione di modesta entità (entro
determinati limiti) in un circoscritto ambito temporale. Il decreto semplificazioni
fa chiarezza sui criteri da applicare per verificare che i corrispettivi non
superino i costi effettivi.
In primis la modifica normativa chiarisce quali sono i costi da prendere in
considerazione al fine di effettuare la predetta operazione di confronto. Deve
essere preso in considerazione il costo pieno, quindi si deve fare riferimento
ad una nozione più ampia rispetto all’art. 143 del TUIR che richiama i “costi di
diretta imputazione”.
Pertanto, oltre ai costi diretti, devono essere presi in considerazione tutti quelli
imputabili alle attività di interesse generale (ex art. 5 del D.Lgs n. 117/2017),
compresi i costi indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari.
Sorge però il problema, qualora l’ETS eserciti due o più attività, come i costi
generali debbano essere imputati a ciascuna di esse. La soluzione potrebbe
però essere rinvenuta nei criteri da adottare al fine di verificare la natura di
ETS non commerciale o non commerciale. Ad esempio, si potrebbe sostenere
che la verifica della prevalenza dei corrispettivi rispetto ai costi, oppure
l’eccedenza dei costi non debba essere effettuata per ogni singola attività, ma
avendo riguardo alle entrate e ai costi complessivamente considerati.
Non è quindi del tutto chiaro come si debba procedere, ma il decreto
semplificazioni, dopo aver fatto chiarezza sulla necessità di prendere in
considerazione il “costo pieno,” non fornisce alcuna ulteriore indicazione. E’
auspicabile che l’Agenzia delle entrate, interpretando la disposizione,
consenta di considerare complessivamente tutte le attività esercitate dall’ETS.
Un’ulteriore modifica prevista dal decreto in commento riguarda il margine di
tolleranza affinché, nonostante i corrispettivi siano superiori ai costi, l’ETS
conservi la qualifica di ente non commerciale. In particolare, tale qualifica
resta invariata anche nel caso in cui dall’esercizio delle attività di interesse
generale i corrispettivi non superino i costi di oltre il 6 per cento (in
precedenza il 5 per cento) per non più di tre esercizi consecutivi. La
precedente disposizione, nella formulazione in vigore prima delle modifiche,
faceva riferimento a due esercizi consecutivi.
Ulteriori semplificazioni previste riguardano la perdita della qualifica di ETS
non commerciale con l’attribuzione della qualifica di ETS commerciale. In tale
ipotesi si prevede che tale mutamento di qualifica avrà effetto solo con
decorrenza dal periodo d’imposta successivo.
Si tratta di una semplificazione estremamente rilevante in quanto non sarà
necessario ricostruire retroattivamente, dal 1° gennaio in cui avviene il
mutamento della qualifica, la contabilità e i relativi effetti fiscali.
L’attribuzione della qualifica di ETS commerciale determina l’insorgenza degli
obblighi contabili propri degli esercenti attività di impresa (contabilità
semplificata ex art. 66 del TUIR o contabilità ordinaria). Se la disposizione non
fosse stata modificata, l’ETS divenuto commerciale sarebbe stato obbligato ad
effettuare una minuziosa ricostruzione contabile al fine di osservare gli
obblighi previsti dal D.P.R. n. 600/1973. Ora, invece, la ricostruzione non sarà
più necessaria in quanto i nuovi obblighi contabili dovranno essere osservati
con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’ente assume
la qualifica di ETS commerciale.
fonte: FISCALFOCUS