È rurale il fabbricato «di lusso» utilizzato
nell’attività agrituristica
di Francesco Giuseppe Carucci
Ai fabbricati abitativi utilizzati dall’imprenditore agricolo nell’ambito dell’attività
di agriturismo, anche se in possesso delle caratteristiche delle abitazioni di
lusso previste dal DM del 2 agosto 1969, può essere riconosciuto il requisito
di ruralità di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 in funzione
della strumentalità all’attività agricola.
Il principio di diritto è stato affermato dalla Suprema Corte con la recente
ordinanza n. 27198 depositata lo scorso 15 settembre e, viene rafforza
ulteriormente la distinzione tra i requisiti che la legge impone affinché, ai fini
fiscali, si possa riconoscere il carattere di ruralità agli immobili abitativi e il
requisito richiesto per poter considerare rurali le costruzioni strumentali
all’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile.
In materia di edilizia rurale abitativa, l’articolo 9, comma 3, del D.L. n.
557/1993, impone la sussistenza di requisiti soggettivi e oggettivi, afferenti
rispettivamente a caratteristiche proprie dei soggetti utilizzatori e a qualità
tipologiche edilizie, di ubicazione, di destinazione d’uso e di utilizzazione
dell’immobile. Tra i requisiti soggettivi, a titolo esemplificativo, il possesso
della qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese e la
determinazione del volume di affari derivante da attività agricole che risulti
superiore alla metà del reddito complessivo del contribuente. Tra i requisiti
oggettivi, alla lettera e) della citata disposizione, l’esclusione dalla possibilità
di attribuire carattere rurale alle abitazioni classificate nelle categorie catastali
A/1 e A/8 ovvero considerate di lusso secondo le previsioni del DM del 2
agosto 1969.
In merito, invece, ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, le
condizioni per il riconoscimento del carattere di ruralità sono dettate dal
comma 3-bis dell’articolo 9 del D.L. n. 557/1993 che non prevede alcun
requisito soggettivo afferente al possessore, prescrivendo esclusivamente
l’effettiva strumentalità della costruzione allo svolgimento di un’attività agricola
di cui al richiamato articolo 2135 del Codice Civile. Tale principio, negli ultimi
anni, è stato più volte ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria.
Nel gennaio 2018, infatti, la Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia
delle Entrate (Ufficio attività immobiliari), in risposta ad un quesito di un
comune, ha chiarito che, a differenza di quanto previsto per gli immobili
destinati ad abitazione, il comma 3-bis dell’articolo 9 del D.L. n. 557/1993 non
prevede alcun requisito soggettivo afferente al possessore. Pertanto, sul
piano fiscale, per le costruzioni rurali strumentali si deve accertare soltanto
l’esistenza dell’esercizio di un’attività agricola cui i fabbricati siano asserviti. È
anche addirittura possibile che il fabbricato rurale sia utilizzato, per finalità
strumentali all’esercizio dell’attività agricola, da parte di un soggetto diverso
rispetto al soggetto passivo d’imposta. Si pensi al caso del terreno e dei
fabbricati rurali strumentali ivi insistenti concessi in affitto.
A distanza di un anno esatto, nel gennaio 2019, la Direzione Centrale Servizi
Catastali, Cartografici e di Pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, in
risposta ad un’altra richiesta di chiarimenti proveniente dal medesimo comune
pugliese, e relativa all’eventuale rispetto di una superficie minima del terreno
sul quale i fabbricati dovessero insistere, ha ulteriormente chiarito che il
comma 3-bis dell’articolo 9 del D.L. n. 557/1993 non prevede esplicitamente
alcun requisito soggettivo e si limita ad elencare, come requisito oggettivo, le
destinazioni degli immobili che possono essere riconosciuti rurali, dopo aver
richiamato il concetto di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola di cui
all’articolo 2135 del codice civile. Si tratta dunque dei fabbricati destinati alla
protezione delle piante, al ricovero degli attrezzi agricoli, all’allevamento del
bestiame, ecc.
L’articolo 9, comma 3-bis, lett. e), del D.L. n. 557/1993 consente di
riconoscere il requisito di ruralità anche ai fabbricati destinati all’attività
agrituristica che, viste le funzioni di ricezione e ospitalità, potrebbero essere di
natura abitativa. In tale ipotesi, il fabbricato, sia pure destinato a finalità
abitative, è strumentale all’esercizio dell’attività agrituristica, attività agricola
connessa di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile. Per il
riconoscimento del carattere di ruralità degli immobili in questione, pertanto,
non devono essere osservati i requisiti di cui al comma 3, ma il solo requisito
di effettiva strumentalità imposto dal comma 3-bis. Ciò rende inefficace il
divieto di attribuire carattere rurale agli immobili abitativi considerati di lusso in
quanto valevole esclusivamente per le abitazioni di coloro che esercitano
l’attività agricola.
Se le costruzioni strumentali hanno finalità abitative sono classificate nelle
categorie catastali del gruppo A in virtù dell’articolo 9, comma 3-ter, del D.L. n.
557/1993. Gli atri fabbricati rurali strumentali sono censiti nella categoria D/10
secondo la previsione dell’articolo 1 del D.P.R. n. 139/1998 ovvero, se
classificati in altra categoria, devono risultare in possesso di annotazione della
sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto nel rispetto del DM del
26 luglio 2012.