Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre, entra in vigore oggi la Legge n. 142/2022 di conversione del decreto legge “Aiuti bis” (D.L. n. 115/2022), recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Tra le varie modifiche apportate dal Senato, sono due le principali novità di interesse per il comparto edile: la prima consiste nell’alleggerimento della responsabilità solidale per la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus, mentre la seconda riguarda la semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili.
In particolare, l’articolo 33-ter, introdotto al Senato in prima lettura, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). Il nuovo comma 1-bis.1 integra l’articolo 121, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020 chiarendo che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Si precisa inoltre che tale limitazione di responsabilità si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste.
Con nuovo comma 1-bis.2 si dispone, inoltre che, per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura che sono sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, il cedente che coincide con il fornitore e che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, allo scopo di limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione richiesta ex lege.
L’articolo 33-quater, introdotto sempre dal Senato in prima lettura, inserisce una modifica al comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili. Più nel dettaglio, la nuova lettera b-bis) dispone che sono eseguiti in regime di attività edilizia libera:
La norma in esame specifica, inoltre, che tali strutture devono:
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