EDILIZIA – Visto di conformità bonus edilizi: aggiornate le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Visto di conformità bonus edilizi: aggiornate
le FAQ dell’Agenzia delle Entrate


di Tommaso Gavi – DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI
Il professionista non è chiamato a inviare all’Agenzia delle Entrate il
visto di conformità relativo agli interventi “ora per allora”. Il documento
ha la finalità di limitare la responsabilità in caso di controlli da parte
dell’Amministrazione finanziaria. I chiarimenti nelle FAQ aggiornate al 6
giugno 2023
Il visto di conformità degli interventi “ora per allora” non deve essere inviato
dal professionista all’Agenzia delle Entrate.
I chiarimenti relativi ai bonus edilizi sono forniti nella risposta aggiunta alle
FAQ pubblicate sul sito istituzionale, aggiornate oggi, 6 giugno 2023.
L’invio non è considerato una condizione per l’esercizio dell’opzione, che deve
essere già avvenuto. L’adempimento ha come obiettivo quello di limitare la
responsabilità in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Visto di conformità bonus edilizi: aggiornate le FAQ dell’Agenzia delle
Entrate
Con l’aggiornamento di oggi, 6 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce
chiarimenti sul visto di conformità relativo ai bonus edilizi.
Le FAQ, risposte alle domande più frequenti, vengono aggiornate con la
pubblicazione di un nuovo quesito:
“Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle
comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai
bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50
del 2022? Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle
Entrate?”
In risposta alla domanda l’Amministrazione finanziaria chiarisce che,
diversamente dal visto di conformità ordinario che viene posto dal
professionista sulle prime opzioni di cessione del credito o sconto in fattura
dei bonus edilizi, il visto “ora per allora” non deve essere trasmesso.
L’invio all’Agenzia delle Entrate non è infatti una delle condizioni per l’esercizio
dell’opzione, in quanto tale esercizio è già avvenuto.
L’esercizio è infatti esercitato con il precedente invio dell’apposita
comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prevista dall’articolo 21 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164, relativa alla cessione.
Il visto di conformità “ora per allora” ha invece come fine quello di limitazione
della responsabilità del cessionario, ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2,
del decreto-legge n. 50 del 2022.
Deve essere quindi fatto valere nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle
Entrate.
Visto di conformità bonus edilizi: gli elementi dell’opzione da indicare nel
documento
In risposta al quesito l’Agenzia delle Entrate spiega quali sono le informazioni
che devono essere indicate nel documento che attesta il rilascio del visto.
In tale documento, sottoscritto dal professionista incaricato, si devono indicare
il protocollo e il numero progressivo della comunicazione dell’opzione per la
prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto di
conformità fa riferimento.
Nel documento in questione devono essere infine inseriti gli elementi
essenziali dell’opzione.
Tali elementi sono elencati, a titolo esemplificativo:
● codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione
ceduta;
● codice fiscale del condominio (se applicabile);
● codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
● codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
● tipologia di intervento agevolato;
● anno di sostenimento della spesa;
● ammontare della spesa sostenuta;
● ammontare del credito ceduto.
Come già sottolineato il documento non deve essere inviato all’Agenzia delle
Entrate ma utilizzato esclusivamente in caso di controlli da parte
dell’amministrazione finanziaria.
Nella risposta che aggiorna le FAQ viene infine specificato quanto di seguito
riportato:
“L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista
incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata

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