Fotovoltaico da balcone: agevolazioni
disponibili e autorizzazioni necessarie
Con la riforma del condominio (giugno 2013) è stata totalmente
liberalizzata l’installazione degli impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, ma i condomini possono opporsi? Ci sono
agevolazioni? Tutte le risposte
di Lisa De Simone
Piccola taglia, ottima resa. I pannelli fotovoltaici da balcone possono
essere una soluzione interessante per abbattere il costo delle bollette.
Sono semplici da montare, hanno standard elevati di produzione di energia e
grazie alla possibilità di ottenere lo sconto in fattura al posto della detrazione
fiscale del 50 per cento si ripagano in tempi rapidissimi.
E soprattutto non richiedono permessi per l’installazione, a patto di non
abitare in un condominio vincolato. Altrimenti, per legge, l’installazione è
libera, anche se qualcuno non è d’accordo.
Con la riforma del condominio, entrata in vigore giusto nove anni fa nel giugno
2013, è stata totalmente liberalizzata l’installazione degli impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Il comma 3 dell’art. 1112 bis del
codice civile, infatti, stabilisce che “È consentita l’installazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità
del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e
sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.
Nessun dubbio, dunque, sul fatto che sia un diritto installare il pannello sul
proprio balcone, senza la necessità di ottenere nessuna autorizzazione
preventiva da parte dell’assemblea. L’unico obbligo in questo caso è quello di
comunicare all’amministratore l’intenzione di installare il pannello. Da parte
sua nessuno dei condomini può opporsi o mettere in discussione
l’installazione a meno di non poter provare che il pannello mette a rischio la
stabilità del palazzo o altera il decoro architettonico dell’edificio.
Il rispetto del decoro
Il decoro architettonico, però, come chiarito da tempo da decine e decine di
sentenze della Cassazione, non è un concetto astratto o un vincolo che
impedisce di fare qualunque intervento sull’edificio e soprattutto sulla proprietà
privata. No, chi ritiene che il pannello arrechi un danno alle linee
architettoniche dell’edificio lo deve dimostrare davanti al giudice.
Chiaramente considerando il proliferare delle unità esterne dei condizionatori
su tutte le facciate degli edifici, soprattutto quando non ci sono balconi, è
assai arduo sostenere che un pannello fotovoltaico che ricopre il
parapetto possa essere più brutto di una pompa di calore, o di una
caldaia.
Modelli per tutti i gusti
Inoltre anche per i pannelli da balcone c’è la possibilità di scegliere tra diversi
modelli, considerando che comunque anche l’occhio vuole la sua parte.
Conoscendo i propri vicini, quindi, è possibile scegliere il pannello che abbia
minor impatto visivo e che possa essere installato senza polemiche.
In ogni caso è sempre bene evitare il fai da te e rivolgersi a installatori
specializzati. Avere un pannello “certificato” riduce ulteriormente il rischio di
contestazioni.
fonte: EDILTECNICO