Esonero contributi INPS imprese agricole e
autonomi: pagamento somme rimanenti
entro il 27 aprile
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi: riconosciuto in
misura piena per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Lo
conferma il messaggio numero 1480 del 1° aprile 2022. Il pagamento
della quota di contribuzione rimanente deve essere effettuato entro la
scadenza del 27 aprile 2022. Per le istanze di riesame degli esiti delle
domande, 30 giorni di tempo
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi, l’agevolazione è
riconosciuta in misura piena per le somme richieste per i mesi di novembre e
dicembre 2020 e gennaio 2021.
A confermarlo è il messaggio INPS numero 1480 del 1° aprile 2022. Il
documento di prassi, tra gli altri chiarimenti, fornisce le istruzioni per i
versamenti delle eventuali quote di contribuzione.
I datori di lavoro devono effettuare i pagamenti entro 30 giorni dalla
comunicazione dell’importo autorizzato, ovvero entro la scadenza del 27 aprile
2022.
Per l’invio delle istanze di riesame degli esiti delle domande e per le istanze
che devono inviare gli eredi di soggetti deceduti, invece, il termine è fissato a
30 giorni dalla pubblicazione del messaggio.
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi: pagamento
somme rimanenti entro il 27 aprile
L’esonero dai contributi INPS per le imprese agricole e i lavoratori autonomi
sarà concesso in misura piena.
La conferma arriva con il messaggio INPS numero 1480 del 1° aprile
2022.
Nel documento di prassi l’Istituto fornisce ai datori di lavoro e ai lavoratori
autonomi le indicazioni e le istruzioni da seguire per versare le eventuali quote
di contribuzione residue.
Il 28 marzo scorso, infatti, l’INPS ha completato le procedure di gestione delle
domande pervenute per accedere al beneficio concesso dal Decreto Ristori
e dal Decreto Ristori bis per gli ultimi due mesi del 2020 e, poi, esteso a
gennaio 2021 dal Decreto Sostegni.
Nella stessa data è stato comunicato ai beneficiari, tramite posta elettronica,
l’importo dell’esonero autorizzato.
Nello specifico il documento di prassi è articolato come segue:
● Premessa;
● Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato in caso di
esito positivo delle domande;
● Pagamento della contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto
all’importo autorizzato;
● Modalità di recupero dell’esonero nella sezione PosContributiva del
flusso Uniemens;
● Presentazione istanze di riesame esiti domande esonero contributivo
articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020.
Per quanto riguarda i contributi dovuti, al netto delle somme riconosciute per
l’esonero, si deve tenere presente la scadenza del 27 aprile 2022.
Entro 30 giorni dalla comunicazione degli importi riconosciuti, infatti, i datori di
lavoro dovranno procedere ai versamenti.
Nel messaggio si sottolinea che:
“Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero (cfr. la circolare
n. 131/2021, paragrafo 3, e il messaggio n. 3774/2021) potrà essere effettuato
in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero nel rispetto delle
condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti
contributivi in fase amministrativa”.”
I pagamenti non devono comprendere le somme riconosciute a titolo di
esonero. Tuttavia, per tale riconoscimento, è necessario che sia verificata la
regolarità dei contributi obbligatori tramite la procedura “Durc On Line”.
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi: la scadenza
per le richieste degli eredi
Tra le scadenze da tenere in considerazione ce n’è una che deve essere
cerchiata in rosso nel calendario.
Il termine di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del messaggio
(ovvero il 1° aprile 2022) riguarda le domande per gli eredi di lavoratori
autonomi deceduti.
Gli stessi potranno presentare istanze con posta elettronica certificata alla
struttura INPS territorialmente competente.
L’oggetto della comunicazione deve essere “Domanda di esonero articoli 16 e
16-bis del DL 137/2020 – eredi del Sig. (nome e cognome del soggetto
deceduto) – codice fiscale (codice fiscale del soggetto deceduto)”.
Alla domanda devono essere allegati:
● il modulo SC99, “Domanda di esonero, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis
del D.L. n. 137/2020, degli eredi del titolare della posizione contributiva
nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura”;
● la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall’erede che presenta la
domanda in cui sono indicati gli estremi dell’atto di morte, gli eredi e il
tipo di successione (legittima o testamentaria);
● copia del documento di identità in corso di validità dell’erede che
presenta la domanda di esonero.
L’erede dovrà indicare nel modulo di domanda che l’esonero viene richiesto
nella misura massima.
A riguardo il messaggio sottolinea inoltre quanto di seguito riportato:
“Se l’esonero è richiesto con riferimento a entrambe le sezioni 3.1 e 3.12 del
Quadro temporaneo, è necessario specificare l’importo richiesto con
riferimento ad almeno una delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione
dell’importo autorizzato tra le predette sezioni.”
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi: la scadenza
per le richieste di riesame degli esiti
Anche le istanze di riesame degli esiti delle domande dell’esonero dai
contributi INPS devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione
del messaggio.
La richiesta dovrà essere inoltrata tramite PEC alla struttura territorialmente
competente.
L’oggetto della comunicazione deve essere il seguente:
“Istanza di riesame domanda esonero contributivo articoli 16 e 16 bis del DL
137/2020 – C.F._ – matricola/cida/progressivo azienda
__.”
I datori di lavoro che hanno visto accolte le proprie domande dovranno
seguire le istruzioni già fornite con la circolare numero 131 del 2021.
Alle aziende con dipendenti verrà attribuito il codice di autorizzazione 8J.
Per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, i datori di lavoro
dovranno esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante.
Nello specifico dovranno seguire le seguenti istruzioni:
● all’interno dell’elemento CausaleACredito di AltrePartiteACredito di
DenunciaAziendale dovranno inserire il codice causale L548;
● nell’elemento ImportoACredito il relativo importo.
La valorizzazione del codice causale potrà essere effettuata entro la denuncia
di competenza del mese di giugno 2022.
Allegato:
INPS – Messaggio numero 1480 del 1° aprile 2022
fonte: INFORMAZIONE FISCALE