FISCO – Decreto Semplificazioni: le novità fiscali tra testo ordinario e legge di conversione

Decreto Semplificazioni: le novità fiscali
tra testo ordinario e legge di conversione
di Giovambattista Palumbo –

FISCO
Decreto Semplificazioni: le novità fiscali tra testo ordinario e legge di
conversione. Dalle nuove disposizioni in materia di precompilata fino
alle modifiche al sistema dell’assegno unico, una panoramica sulle
misure inserite nel DL n. 73/2022
Con il decreto “Semplificazioni fiscali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno 2022 (il DL n. 73/2022 è stato infine approvato in via
definitiva il 2 agosto 2022), sono state introdotte e disciplinate varie misure di
semplificazione fiscale, quali:
● la soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori;
● la dematerializzazione della scheda della scelta per la destinazione nel
730 dell’8, del 5 e del 2 per mille;
● la modifica del calendario fiscale e del domicilio fiscale stabilito
dall’Amministrazione;
● l’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi;
● le disposizioni in materia di precompilata;
● la modifica della validità dell’attestazione per i contratti a canone
concordato;
● l’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata”;
● l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
● la semplificazione in materia di dichiarazione Irap,
● la modifica della disciplina in materia di esterometro;
● la modifica della disciplina del termine per la richiesta di registrazione
degli atti in termine fisso;
● la disciplina in tema di monitoraggio fiscale, di IVA per prestazioni rese
ai ricoverati;
● l’adeguamento dell’addizionale comunale all’Irpef.
Limitandoci all’esame di alcune delle misure più rilevanti, possiamo
evidenziare quanto segue.
Decreto Semplificazioni, abrogato l’obbligo annuale di
conservazione sostitutiva digitale
Con il comma 2-bis dell’articolo 1 viene abrogato l’obbligo annuale di
conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi
elettronici.
In particolare, si stabilisce che non soltanto la tenuta (così come previsto dalla
norma finora vigente) ma anche la conservazione di qualsiasi registro
contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso,
considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di
legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale se in sede di accesso, ispezione o verifica gli
stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a
seguito della richiesta avanzata dagli organi procedente ed in loro presenza.
Sarà dunque d’ora in poi sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture
contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali
richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Decreto Semplificazioni, modifiche al calendario fiscale
Il decreto riscrive poi alcune date del calendario fiscale.
Tra le altre, quanto alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
IVA, l’adempimento del secondo trimestre deve essere effettuato entro il 30
settembre e non più entro il 16 settembre.
Il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari, in sede di conversione finale del decreto, viene
riportato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La
versione iniziale del decreto invece aveva prorogato l’obbligo di presentazione
dei modelli Intrastat alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
Inoltre, viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della
soglia da 250 a 5.000 euro.
Il pagamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza
applicazione di interessi e sanzioni:
● per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta
relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, se
l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse
nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5mila euro, e non più
a 250 euro;
● per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento
dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento,
qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche
emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore
complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro.
A seguito della modifica, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio
2023, il versamento può essere dunque effettuato:
● entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta da versare per le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è
superiore a 5.000 euro;
● entro il 30 novembre, se l’ammontare dell’imposta da versare per le
fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre non è
superiore, complessivamente, a 5.000 euro.
Se, invece, gli importi dovuti per il primo e secondo trimestre sono superiori a
5.000 euro, i versamenti devono essere effettuati entro le scadenze ordinarie.
Di seguito quindi, i termini previsti per il pagamento dell’imposta di bollo per le
fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Trimestre
31 maggio – Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000
euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre – Se l’importo
dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i
5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre

Trimestre
30 settembre – Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e
secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere
eseguito entro il 30 novembre

Trimestre
30 novembre

Trimestre
28 febbraio dell’anno successivo
Infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione
dell’imposta di soggiorno per gli anni d’imposta 2020 e 2021 è differito al 30
settembre 2022.
Decreto Semplificazioni, le principali novità fiscali
Con l’articolo 3-bis si estende l’utilizzo del modello F24 per il pagamento di
qualsiasi imposta, tassa o contributo.
In particolare, la disposizione demanda ad un decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, il compito di individuare le ulteriori tipologie di
versamento per le quali è utilizzare il modello F24.
In effetti appare poco giustificabile la presenza di due diversi modelli di
pagamento dei tributi (F23 ed F24).
La presenza di due modelli di pagamento discrimina, ingiustificatamente, i
contribuenti che devono pagare imposte con l’uno o l’altro modello.
La semplificazione consiste dunque nel passaggio ad un unico modello di
pagamento F24.
Viene inoltre modificata la disciplina in tema di domicilio fiscale stabilito
dall’Amministrazione, semplificando la procedura per la modifica del domicilio
fiscale del contribuente, che può essere stabilito dall’Amministrazione
finanziaria nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la
principale attività, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel
comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze, inoltre, l’Amministrazione
finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che
il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto
dall’articolo precedente.
Sono competenti all’esercizio delle facoltà esposte – stabilisce la nuova
norma – la Direzione regionale dell’Agenzia o la Divisione contribuenti
dell’Agenzia a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del
domicilio fiscale nell’ambito della stessa regione o in altra regione,
diversamente dalla versione previgente del testo normativo, in cui, per lo
spostamento del domicilio al di fuori della provincia, occorreva l’intervento
ministeriale.
L’articolo 6 detta invece disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi
precompilata, stabilendo che, in caso di presentazione della dichiarazione
precompilata senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati
relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti
terzi.
Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive
che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche,
mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati
delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione
precompilata.
L’articolo 6-bis introduce modalità semplificate di comunicazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria dell’esito negativo della procedura di controllo
nei confronti del contribuente.
Nello specifico, viene disposto che in caso di esercizio di attività istruttorie di
controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato,
l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata,
entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo,
l’esito negativo della medesima.
Le modalità semplificate di comunicazione saranno individuate
dall’Amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante
l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario,
della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione “IO”.
La comunicazione dell’esito negativo non pregiudica l’esercizio successivo dei
poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Per espressa previsione normativa, le predette modalità semplificate di
comunicazione non si applicheranno alle liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (articolo
36-bis del Dpr. n. 600/1973) né dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni
(articolo 54-bis del Dpr. n. 633/1972).
Decreto Semplificazioni, altre novità fiscali
L’articolo 8 introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci
delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili, modificando l’art.
83 Tuir (principio di derivazione rafforzata).
La norma dispone che il reddito complessivo è determinato apportando
all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio
chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione
conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni
della presente sezione.
Si ricorda che per micro-imprese, ex art. 2435-ter cc, si intendono le società
che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato
due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 175.000
euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 350.000 euro e 5 dipendenti
occupati in media durante l’esercizio.
La nuova disposizione stabilisce anche che i criteri di imputazione temporale
valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del
processo di correzione degli errori contabili, ma ciò non si applica ai
componenti negativi di reddito, per i quali è scaduto il termine per la
presentazione della dichiarazione integrativa.
Le novità sono applicabili a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno
2022 e, pertanto, a partire dal 2022 per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare.
Una delle modifiche più rilevanti è quella di cui all’articolo 9, che abroga la
disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires, di cui
all’art. 3 legge 6 febbraio 2009, n. 7.
La norma, si ricorda, imponeva la dichiarazione di un reddito minimo a partire
dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali la compagine
aveva dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un
reddito inferiore a quello minimo.
L’articolo 10, in tema di dichiarazione Irap, con decorrenza dal periodo
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
decreto (quindi dal 2021), semplifica, tra le altre, le modalità di deduzione dal
valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente
a tempo indeterminato.
In particolare, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato.
L’articolo 10 ha subito alcuni ritocchi nel corso dell’iter di conversione.
Nel passaggio parlamentare, in primo luogo, è stato precisato che per le
spese relative agli apprendisti, ai disabili e per le spese per il personale
assunto con contratti di formazione e lavoro la relativa deduzione permanga
integralmente per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti che operano
senza fini di lucro mentre si riferisca al solo personale diverso dai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato per gli altri soggetti d’imposta.
Con un’altra modifica, è stato consentito ai contribuenti di compilare il
modello IRAP 2022 secondo quanto previsto dalla normativa
precedentemente vigente.
In sintesi, la disposizione:
● ammette la deduzione integrale del costo complessivo per il personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è invece
ammessa nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente
sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120
giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto
stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a
partire dalla cessazione del precedente contratto;
● prevede che la deduzione per i contributi per le assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prevista è ammessa solo in
relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
● abroga la deduzione prevista dal numero 2) della lettera a) del comma 1
dell’articolo 11 del Dlgs. n. 446/1997, di un importo pari a 7.500 euro, su
base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35
anni;
● abroga la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, prevista dal numero 4) del
comma 1 dell’articolo 11 del Dlgs. n. 446/1997;
● limita al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato
la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle
spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro,
nonché, per i soggetti passivi d’imposta (ad eccezione delle
amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali) dei costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo a favore dei
soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli
da 5 a 9 del medesimo decreto legislativo. La stessa deduzione rimane
pienamente applicabile al personale, con le medesime caratteristiche,
degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività
non commerciali;
● specifica che la deduzione 1.850 euro, su base annua, di cui al comma
4-bis dell’articolo 11 del Dlgs. n. 446/1997, riconosciuta ai soggetti
d’imposta per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo
d’imposta fino a un massimo di 5 (non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro) è
limitata ai lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato;
● abroga il comma 4-quater dell’articolo 11 del Dlgs. n. 446/1997, che
prevedeva per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d’imposta precedente, la possibilità di dedurre il
costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a
15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell’incremento complessivo del costo del personale;
● riscrive il comma 4-septies, per cui ora per ciascun dipendente l’importo
delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque
eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri
e spese a carico del datore di lavoro.
Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal 2021 per i soggetti
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Decreto Semplificazioni: novità anche per l’assegno unico
Molto rilevante anche l’articolo 12, che modifica la disciplina in materia di
esterometro, escludendo dall’obbligo di comunicazione dei dati le operazioni
fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di valore inferiore a
5.000 euro.
Si tratta di acquisti di beni e di prestazioni di servizi da un fornitore estero non
identificato a fini Iva.
Il DL fa riferimento a precise disposizioni della normativa IVA: quindi, le
operazioni interessate riguardano, ad esempio, acquisto di carburante o
pernottamenti all’estero e devono essere comunicate nell’esterometro solo se
la singola fattura è superiore al detto imponibile. Sotto la soglia di 5.000 euro,
invece, nessuna comunicazione deve essere fatta.
In sostanza, per effetto della modifica legislativa sono escluse dall’obbligo
comunicativo:
● le operazioni documentate da bolletta doganale;
● le operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture
elettroniche;
● le operazioni fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di
valore inferiore a 5.000 euro.
Ai sensi dell’articolo 14 viene concesso più tempo per registrare gli atti che vi
sono soggetti in termine fisso, se formati in Italia, per le operazioni societarie
che non risultino da atto scritto e per la denuncia di eventi successivi alla
registrazione: non più venti giorni ma trenta.
In tema di monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso
intermediari bancari e finanziari e altri operatori, l’articolo 16, per le
comunicazioni relative ad operazioni effettuate dal 2021, fissa invece a 5.000
euro, rispetto alla precedente soglia di 15.000 euro, il limite sopra il quale vige
l’obbligo, da parte di banche ed intermediari finanziari, di segnalare
all’Agenzia delle entrate e di trasmettere i dati relativi alle transazioni da e per
l’estero eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali
e di società semplici e associazioni equiparate.
L’articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del meccanismo
di inversione contabile dell’IVA per le operazioni indicate nelle lettere b), c),
d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 del Dpr. n. 633/1972:
● cessioni di telefoni cellulari;
● cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a
circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione,
effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al
consumatore finale;
● trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra;
● trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per
conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas
e all’energia elettrica;
● cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai
sensi dell’art.7-bis, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/72.
Ancora, l’articolo 24, in tema di disposizioni in materia di indici sintetici di
affidabilità fiscale, estende all’anno 2022, fattispecie che tengano conto degli
effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente
all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché che
prevedano ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di
affidabilità fiscale.
Viene quindi disposto che:
● per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto
anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante
dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
● per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto
anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante
dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
All’articolo 38 vengono invece apportate diverse modifiche alla disciplina
dell’assegno unico universale.
In particolare:
● tra i destinatari dell’assegno sono inseriti i nuclei familiari orfanili,
composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già
titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti;
● per il solo anno 2022, l’importo base previsto per ciascun figlio con
disabilità senza limiti di età viene parificato a quello per i figli minorenni,
che varia in base all’ISEE da 175 a 50 euro mensili.
A decorrere dal 2023, la misura di base per ciascun figlio maggiorenne
a carico e disabile torna ad essere pari a 85 euro mensili in caso di
ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, con una riduzione graduale per
livelli di ISEE superiori, fino (per ISEE pari o superiore a 40.000 euro)
ad un valore pari a 25 euro;
● limitatamente al 2022, la maggiorazione dell’assegno prevista per
ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa per i figli
maggiorenni – a carico e disabili – di età inferiore a 21 anni: tale
maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità
ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro
mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di
disabilità media. A decorrere dal 2023, per ciascun figlio maggiorenne a
carico, disabile e di età inferiore a 21 anni, la maggiorazione torna ad
essere pari a 80 euro mensili;
● sempre limitatamente al 2022 si prevede, inoltre, un importo aggiuntivo
di 120 euro per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con
disabilità e con ISEE non superiore a 25.000 euro.
In materia di bonus edilizi l’articolo 40-quater abroga il comma 3 dell’articolo
57 del decreto Aiuti (Dl. 50/2022), riconoscendo quindi alle banche di cedere
tutti i crediti fiscali da superbonus 110 per cento e da bonus edilizi minori
ai clienti dotati di partita IVA; e questo non solo per quelli comunicati
all’Agenzia delle entrate dopo il 1° maggio 2022, ma anche per quelli
comunicati prima.
Resta comunque in vigore l’impossibilità da parte del correntista con partita
IVA che riceve il credito di poter effettuare ulteriori cessioni del credito
d’imposta.
Queste le principali modifiche approvate. Ma altre in realtà sono rimaste solo
proposte.
Tra queste ricordiamo in particolare la revisione delle tabelle dei coefficienti di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali.
L’articolo 102 del TUIR prevede che la deduzione delle quote di
ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto oggi in vigore è il Dm. 31 dicembre 1988, che fa riferimento ad un
tessuto produttivo e industriale di trenta anni fa, ormai profondamente
cambiato in forza dell’evoluzione avutasi in questi decenni fino ad arrivare alla
più recente quarta rivoluzione industriale (definita “industria 4.0”).
Appare quindi necessario un aggiornamento del decreto che intervenga sia
sulla mappatura delle attività aziendali, sia sulla tipologia delle
immobilizzazioni e delle relative aliquote di ammortamento, riducendo per
quanto possibile le categorie di attività e di beni previste dal decreto.
In tal modo, si renderebbe meno aleatoria l’individuazione della categoria di
appartenenza e più conforme alla realtà il processo di ammortamento,
evitando rischi interpretativi e riducendo la creazione di doppi binari (civilistico
e fiscale) negli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.

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