FISCO – Detassazione dal 2024 dei fringe benefit e premi di risultato

Detassazione dal 2024 dei fringe benefit e
premi di risultato


di Paola Sabatino
Tra i diversi interventi previsti dal DDL Bilancio 2024, vi è la detassazione dei
fringe benefit e dei premi di risultato.
Fringe benefit – Si ricorda che si definiscono fringe benefit i beni e i servizi
che il datore di lavoro può concedere, in varie forme, ai propri dipendenti o ai
loro familiari. Nello specifico, si tratta di erogazioni in natura, il cui controvalore
monetario (il c.d. “valore normale”) costituisce reddito e deve, pertanto, essere
assoggettato tanto a contribuzione previdenziale quanto a prelievo fiscale.
Com’è noto, la disciplina di riferimento contenuta nell’articolo 51 del TUIR, ha
subito nel corso degli anni diverse modifiche. Da ultimo la legge n. 85/2023 di
conversione del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro), ha previsto l’aumento della
soglia dei fringe benefit esenti a 3.000,00 euro, ma soltanto per i lavoratori
dipendenti con figli a carico. Per i lavoratori privi di figli a carico, resta
confermata la soglia prevista dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, ossia 258,23
annui.
Nello specifico, il D.L. n. 48/2023, all’articolo 40, prevede che, limitatamente al
periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3,
prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrono a formare il reddito,
entro il limite complessivo di euro 3.000,00, il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del
matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni
previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui
redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai
datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il DDL Bilancio 2024, limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del
TUIR, prevede che, non concorrono a formare il reddito, entro il limite
complessivo di 1.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai
lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi
lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del
servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese
per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla
prima casa.
Il summenzionato limite di euro 1.000,00 è elevato ad euro 2.000,00 per i
lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio
riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste
dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Sul punto si ricorda che, il richiamato
articolo 12 chiarisce che, sono considerati fiscalmente a carico i figli che
hanno un reddito non superiore a euro 2.840,51. Per i figli di età superiore a
24 anni, tale limite di reddito è elevato ad euro 4.000,00.
Il summenzionato limite, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al
datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Premi di risultato – Con riguardo ai premi di risultato il DDL Bilancio 2024
prevede che, per i premi e le somme erogate nel 2024, l’aliquota dell’imposta
sostitutiva è ridotta al 5 per cento.
In merito a quanto appena evidenziato si evidenzia che già la legge n.
197/2022 (legge di Bilancio 2023), aveva confermato nell’anno 2023 la
riduzione al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Si rammenta che, originariamente ai sensi dell’articolo 1, comma 182, della
legge di Stabilità 2016, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro,
sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (5 per cento
per il 2023 e 2024) entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 euro lordi
(innalzato a 4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori
nella organizzazione del lavoro), i premi di risultato di ammontare variabile la
cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate
sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Tali disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai
titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro
80.000,00.

FONTE – FISCAL FOCUS TODAY

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