Detrazioni e deduzioni fiscali per spese
sportive ed erogazioni a favore degli enti
sportivi dilettantistici
di Enrico Savio
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato l’annuale guida (c.d.
Raccolta) contenente disposizioni normative e indicazioni di prassi riguardanti
ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, fornendo così al
contribuente utili indicazioni sui documenti da presentare al proprio
professionista o CAF incaricati di predisporre la relativa dichiarazione dei
redditi, oltre a ricordare a questi ultimi i loro obblighi in materia di
conservazione. In tale ambito si vuole focalizzare l’attenzione sul tema delle
detrazioni e deduzioni fiscali che il privato può fruire nei rapporti con gli enti
sportivi dilettantistici.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per alcune delle
spese indicate nell’art. 15 del Tuir varia in base all’importo del reddito
complessivo. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito
complessivo fino ad euro 120.000: al superamento di tale soglia la detrazione
decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari
ad euro 240.000. Per quanto di nostro interesse si tratta in particolare delle
detrazioni spettanti per le spese veterinarie, per attività sportive di ragazzi
minorenni, per erogazioni liberali alle società ed associazioni e sportive
dilettantistiche.
Le spese veterinarie ex art. 15, comma 1, lett. c-bis), del TUIR (Rigo E8/E10,
cod. 29) sono detraibili nella misura del 19%, calcolata nel limite massimo di
euro 550, con una franchigia di euro 129,11. La detrazione spetta al soggetto
che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale detenuto
per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.1). La
documentazione di supporto è rappresentata dalle fatture relative alle
prestazioni professionali del medico veterinario e/o scontrino dal quale risulti il
codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la
quantità dei medicinali acquistati, nonché l’autocertificazione attestante che
l’animale è legalmente detenuto per la pratica sportiva.
Tuttavia, se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private
accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere
attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
commerciale, da parte del medico. In sua mancanza sarà necessario esibire
la ricevuta del versamento bancario o postale, della transazione effettuata
tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite
Istituti di moneta elettronica autorizzati.
Le spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età 5-18 anni ex art. 15,
comma 1, lett. i – quinquies) del TUIR (Rigo E8/E10, cod. 16) sono detraibili
nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a
euro 210 per il contribuente (l’importo deve essere inteso quale limite
massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i
genitori). Nel dettaglio, la detrazione spetta per l’iscrizione annuale e
l’abbonamento ad associazioni e società sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica,
rispondenti alle caratteristiche individuate con il D.M. 28.3.2007.
La documentazione di supporto dovrà essere rappresentata da bollettino
bancario o postale oppure fattura, ricevuta, o quietanza di pagamento dai
quali risultino la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e
nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice
fiscale, del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.), la causale del
pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.), l’attività sportiva esercitata,
l’importo pagato, i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva
dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento il
pagamento effettuato con sistemi “tracciabili”.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni
sportive dilettantistiche ex art. 15, comma 1, lett. i-ter), del TUIR (Rigo
E8/E10, cod. 21) sono detraibili in misura del 19% da calcolarsi su un importo
non superiore a euro 1.500. La detrazione non spetta in riferimento alle quote
associative, bensì solo per le somme corrisposte a titolo di liberalità.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento tracciabile (bonifico
bancario o postale o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni
bancari e circolari).
Altro requisito ai fini delle detrazioni fiscali è l’iscrizione dell’associazione o
società sportiva nell’apposito Registro tenuto dal Coni.
Concludendo, si ricorda l’ulteriore detrazione riguardante le spese sanitarie di
cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir (Rigo E1) inerenti alle prestazioni rese
da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico di medicina
sportiva, per il rilascio di certificati medici per attività sportiva agonistica o non.