FISCO ED IMPOSTE – Le novità del DL cessione crediti

Le novità del DL cessione crediti


di Serena Pastore
Il Ministro dell’Economia e finanze, Giancarlo Giorgetti, ha posto la questione
di fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del DL n.
11/2023 recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui
all’articolo 121 del DL Rilancio n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 77/2020. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgeranno nel
pomeriggio di oggi 30 marzo.
Durante l’esame in Commissione Finanze della Camera sono stati approvati
alcuni emendamenti. Analizziamoli nel dettaglio.
Interventi territori sisma – Il primo emendamento approvato stabilisce che è
ancora possibile optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo
sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta per gli interventi
effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre, il
divieto di sconto/cessione non si applica altresì agli interventi effettuati in
relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a
partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre
2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.
Edifici unifamiliari – Prorogato il termine per avvalersi della detrazione al 110%
per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Infatti, si potrà fruire della
detrazione maggiorata anche per le spese sostenute entro 30 settembre
2023, rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023, a condizione che, alla
data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30%
dell’intervento complessivo.
Barriere architettoniche – Anche per le spese relative ad interventi di
superamento delle barriere architettoniche, con detrazione al 75%, è prevista
la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del
credito prevista dall’articolo 121 comma 1 lettere a) e b) del DL Rilancio
n.34/2020.
Bonus minori – Il divieto di sconto in fattura e cessione del credito non si
applica alle opzioni relative alle spese sostenute per i bonus minori per i quali
in data antecedente al 17 febbraio 2023:
● per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo
abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso di lavori non ancora
iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la
fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla
data di entrata in vigore del decreto non risultino versati acconti, la data
antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante
tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve
essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o
prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Inoltre, il divieto non si applica per la realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei
comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, per cui risulti presentata in data antecedente al 17 febbraio 2023 la
richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori.
IACP/ONLUS/Terzo Settore – Il divieto di sconto in fattura o cessione del
credito non si applica nel caso in cui i beneficiari delle detrazioni siano:
● istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché
dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di
loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
● cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
● organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Per prevenire eventuali frodi, i predetti soggetti possono avvalersi dell’opzione
per lo sconto in fattura e cessione del credito a condizione che risultino già
costituiti alla data di entrata in vigore del decreto.
Utilizzo del credito e comunicazione AdE – Un altro degli emendamenti
approvati riconosce la possibilità di ripartire l’utilizzo del credito in 10 rate
annuale per il superbonus, per gli interventi finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche, nonché per gli interventi antisismici
e di riduzione del rischio sismico, laddove la comunicazione di cessione del
credito o sconto in fattura sia inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo
2023.
Compensazione crediti previdenziali – La compensazione può avvenire, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti per contributi previdenziali o
assistenziali e crediti tributari o viceversa.
Integrazioni CILAS – È possibile fruire del superbonus al 110% per il 2023 e
dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura con riguardo
agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante
alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di
interventi edilizi da eseguire; lo stesso trattamento è previsto per gli interventi
su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova
delibera assembleare di approvazione della variante.
Norme di interpretazione autentica – Il decreto introduce norme di
interpretazione autentica, quindi con efficacia retroattiva, le quali chiariscono
che:
● per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in
base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un
obbligo;
● l’indicazione delle spese per il visto di conformità nel computo metrico e
nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati
costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
● è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in
bonis rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione
di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini del
sismabonus e del superbonus;
● per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e
il 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso della
occorrente qualificazione, oppure di documentare al committente o
all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto, è
sufficiente che risulti soddisfatta entro la data dell’1° gennaio 2023;
● la soglia di 516.000 euro va calcolata avendo riguardo a ciascun singolo
contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto;
● l’articolo 10-bis, essendo riferito alle spese sostenute per l’esecuzione
dei lavori, non si applica con riguardo agli incentivi che agevolano le
spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari, anziché le spese
sostenute per l’effettuazione degli interventi.

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