FISCO – IRES: cos’è, come funziona e come cambia nel 2023

IRES: cos’è, come funziona e come cambia
nel 2023


La guida su cos’è, come funziona e come cambia l’IRES nel 2023. Ecco i
dettagli e il vademecum
IRES è l’acronimo di “Imposta sui Redditi delle Società”, la cui aliquota è pari
al 24%.
L’imposta sul reddito delle società, IRES, subirà una serie di modifiche con
l’entrata in vigore della riforma fiscale del 2023, tuttora al vaglio del
Parlamento.
In questa guida vi spieghiamo come funziona l’IRES, qual è la sua aliquota e
le sue regole, nonché come cambia con la riforma fiscale 2023.
CHE COS’È L’IRES
L’IRES è l’imposta sui redditi delle società, la cui aliquota è pari al 24%. Il
reddito imponibile, ossia l’importo su cui si calcola l’aliquota unica del 24% è
rappresentato dai profitti (o dalle perdite) delle società.
È stata istituita con la vecchia denominazione di “IRPEG“ (imposta sul reddito
delle persone giuridiche), dall’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato prima dal
Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 e poi dal Decreto Legge del
24 gennaio 2012, n. 1, articolo 96.
L’IRES è entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, bypassando l’IRPEG con
delle piccole modifiche e con lo scopo di modernizzare il regime fiscale dei
capitali, nonché delle imprese, facendo riferimento al modello prevalente nei
Paesi dell’Unione Europea. Dal 2017, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la
riduzione dell’aliquota IRES al 24%, percentuale ancora vigente, ma che
potrebbe cambiare grazie alla riforma fiscale in corso di discussione.
COME CAMBIA L’IRES CON LA RIFORMA FISCALE 2023
Con la riforma fiscale 2023 approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo e
dal 10 luglio al vaglio del Parlamento, subirà delle modifiche.
Ovvero, il Governo – come chiarito anche nel DEF 2023 – ha l’obiettivo di
ridurre l’attuale aliquota del 24% (forse fino al 15%), in linea con la
Direttiva UE sulla global minimum tax che dovrebbe entrare in vigore dal 1°
gennaio 2024. Tra le novità introdotte, anche l’ipotesi di avviare il bonus IRES
per garantire agevolazioni alle aziende che assumono o investono in
innovazioni tecnologiche. Il testo bozza della riforma fiscale 2023 introduce,
accanto alla misura ordinaria dell’aliquota (24%), la riduzione dell’IRES nel
caso di impiego del reddito prodotto:
● in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;
● in nuove assunzioni, ovvero in schemi stabili di partecipazione dei
dipendenti agli utili.
La riduzione (da definire) riguarda una somma corrispondente, in tutto o in
parte, al reddito, entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione.
La norma modificata in Parlamento chiarisce anche che:
● tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che,
nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’attività d’impresa;
● la distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia
accertata l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati
o di componenti negativi inesistenti. Tale disciplina dovrà essere
coordinata con le altre disposizioni in materia di reddito d’impresa;
● per le imprese che non beneficiano della riduzione dell’imposta sui
redditi, il Governo nell’esercizio della delega è tenuto a prevedere la
possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli
investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento
dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione di
nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della
deducibilità dei costi relativi alle medesime assunzioni. Qui potrebbe
entrare in gioco il cosiddetto bonus IRES, su cui il Governo
specificherà i dettagli con un Decreto ad hoc (e noi vi aggiorneremo).
Ricordiamo che, dopo l’ok in Parlamento della riforma fiscale 2023, il
Governo ha due anni di tempo per disciplinare, tramite uno o più Decreti
Legislativi, come attuare le modifiche disposte. In attesa di novità in tal senso,
vediamo nel dettaglio come funziona attualmente l’IRES e chi deve versarla.
CHI VERSA L’IRES
Devono versare l’IRES:
● le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua
assicurazione, le società europee (Regolamento CE n. 2157/2001) e le
società cooperative europee (Regolamento CE n. 1435/2003) residenti
in Italia;
● gli Enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i
trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non
commerciali (organizzazioni no profit);
● le società e gli Enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in
Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.
Sono considerati fiscalmente residenti in Italia:
● le società o Enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno
in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto
principale della loro attività;
● gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia;
● i trust (e istituti analoghi) istituiti in un Paese diverso da quelli con cui
l’Italia attua lo scambio di informazioni previsto dalle Convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, se almeno uno dei
disponenti e uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia;
● i trust istituiti in un Paese diverso quando, dopo la loro costituzione,
un soggetto residente in Italia trasferisce al trust beni immobili, diritti
reali immobiliari e vincoli di destinazione su immobili situati in Italia,
anche se per quote.
CHI È ESENTE DALL’IRES
Sono esenti dal pagamento dell’imposta sulle società i redditi degli organismi
di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in
Lussemburgo, nei casi previsti dalla legge (TUIR articolo 73, comma
5-quinquies).
QUANTO È L’ALIQUOTA IRES?
L’aliquota IRES è pari al 24% del reddito imponibile. La riforma fiscale 2023
mira ad abbassare gradualmente questa aliquota dal 24% al 15%. Vi
aggiorneremo non appena il Governo pubblicherà il Decreto attuativo di tale
misura.
PAGAMENTO IRES, COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE
Per capire qual è la base imponibile a cui applicare l’aliquota IRES ai soggetti
interessati, è bene specificare come si effettua il calcolo a seconda del tipo di
contribuente IRES. Ecco i dettagli per determinare il reddito imponibile
d’impresa:
● per le società e degli Enti commerciali si parte dall’utile o dalla
perdita risultante dal bilancio. All’utile (o perdita) indicato nel bilancio è
necessario apportare, in fase di compilazione della dichiarazione, le
variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale
per gli elementi attivi e passivi del reddito d’impresa;
● per gli Enti non commerciali, si tiene conto della somma dei redditi
fondiari, di capitale, di impresa e dei redditi diversi, ovunque prodotti e
qualunque sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
La base imponibile del reddito complessivo si determina, quindi,
sommando le singole categorie di reddito;
● per le società e gli Enti commerciali non residenti, il reddito
complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti in Italia; sono esclusi
i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile si determina come
somma dei redditi delle diverse categorie reddituali, tra cui il reddito
d’impresa prodotto tramite stabile organizzazione in Italia.
Ma come funziona questo tributo? Come si paga? Una volta determinata la
base imponibile, adottando un metodo diverso a seconda dei soggetti passivi
considerati, si procede quindi all’applicazione dell’aliquota IRES. L’aliquota,
fissata al 24% dal 2017, si versa con l’utilizzo del modello F24 entro
determinate scadenze. Scopriamo quali sono.
QUANDO PRESENTARE DICHIARAZIONE IRES
I soggetti IRES devono presentare il modello Redditi SC (società di capitali)
ogni anno. La dichiarazione va inviata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo
giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se
la società o l’Ente ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il
termine per presentare la dichiarazione è fissato al 30 novembre di ciascun
anno.
COME EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE IRES
L’autorità competente ad effettuare la dichiarazione IRES, in quanto
responsabile della procedura, è l’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle
Entrate mette a disposizione il software gratuito RedditiOnLine SC per la
compilazione della dichiarazione Redditi SC. Una volta compilato il modello,
la dichiarazione va inviata online tramite i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di
● credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
● Carta d’identità elettronica (CIE);
● Carta nazionale dei servizi (CNS);
● Credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
(Fisconline/Entratel).
Una volta effettuato l’invio, il sistema telematico rilascia un messaggio di
conferma della ricezione del file. Dopo aver elaborato i dati inviati e non
aver rilevato errori, il sistema invia al contribuente una comunicazione di
conferma della presentazione della dichiarazione. Il pagamento delle somme
dovute avviene tramite modello F24.
IRES, CODICI TRIBUTO 2023
I codici tributo da utilizzare per il pagamento in F24 dell’IRES variano a
seconda dei casi. Per trovare il codice tributo adatto alla vostra situazione, vi
consigliamo di consultare questa sezione, messa a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate.
OBBLIGHI FISCALI DEI SOGGETTI IRES
I soggetti che devono versare l’IRES hanno una serie di obblighi. Ovvero, per i
soggetti IRES, le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali sono:
● libro giornale e libro degli inventari;
● scritture ausiliarie (conti di mastro e scritture di magazzino);
● registro dei beni ammortizzabili;
● registri previsti dalla normativa IVA;
● libri sociali obbligatori previsti ai fini civilistici.
Inoltre:
● i registri contabili vanno conservati per i 5 anni successivi a quello
di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, che diventano
7 se la dichiarazione non è stata presentata. Dal punto di vista civilistico
le scritture contabili vanno comunque conservate per 10 anni;
● entro il 16 marzo di ogni anno le società di capitali (SPA, SRL, SAPA),
comprese quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle
concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e
registri contabili pari a 309,87 euro, elevata a 516,46 euro per società
con capitale sociale superiore, al 1° gennaio, a 516.456,90 euro.
RIFERIMENTI NORMATIVI
● Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) del 22 dicembre1986 n.
917 (Pdf 1 Mb);
● Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
● Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 96.
● Testo bozza della riforma fiscale 2023 in corso d’esame in Parlamento.

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