FISCO – Mutuo casa, passaggio dal tasso variabile al fisso: le novità con la Legge di Bilancio 2023

Mutuo casa, passaggio dal tasso variabile al
fisso: le novità con la Legge di Bilancio 2023


di Tommaso Gavi – FISCO
Nel testo del DDL di Bilancio 2023, approvato dalla Camera, c’è una
misura per passare dal tasso variabile al tasso fisso per i mutui ipotecari
per acquisto o ristrutturazione della casa. Le condizioni da rispettare:
ISEE fino a 35.000 euro, importo fino a 200.000 euro e regolarità nei
pagamenti delle rate
Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera dei
deputati lo scorso 24 dicembre dopo gli emendamenti della Commissione
Bilancio, contiene una misura che riguarda il mutuo ipotecario per l’acquisto o
la ristrutturazione di casa.
Come già anticipato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, viene
ripristinata una vecchia norma del 2011, applicabile fino alla fine del 2012, che
permette per i contratti dei mutui di passare dal tasso variabile al tasso fisso.
Rimangono gli stessi requisiti di accesso.
Il primo è legato al valore ISEE di chi ha stipulato il contratto di mutuo: non
può essere superiore a 35.000 euro.
Il secondo riguarda il valore del mutuo stesso, fino a 200.000 euro. Il terzo è
relativo al pagamento delle rate: il soggetto non deve avere avuto ritardi nel
versamento delle quote.
Mutuo casa, passaggio dal tasso variabile al fisso: le novità con la
Legge di Bilancio 2023
Novità in arrivo per i mutui per acquisto o ristrutturazione di casa. Il testo
modificato del Disegno di Legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera il
24 dicembre 2022, introduce una misura per passare con maggiore facilità dal
tasso variabile al tasso fisso, nel rispetto di determinate condizioni.
Ad anticiparlo era già stato il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo
Giorgetti, il quale aveva spiegato quanto di seguito riportato:
“viene ripristinata una vecchia norma del 2012 che permette per i contratti dei
mutui ipotecari di tornare dal tasso variabile al tasso fisso.”
La norma citata è l’articolo 8 comma 6 della legge 106 del 2011, di
conversione del decreto legge n. 70 del 2011, che però si applicava fino al 31
dicembre 2012.
I mutui ipotecari interessati erano quelli stipulati fino all’entrata in vigore della
disposizione. Tale possibilità viene nuovamente introdotta anche per i mutui
stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.
I requisiti per avere accesso a tale norma sono gli stessi della precedente
disposizione e riguardano sia il soggetto che stipula il mutuo con la banca, sia
l’importo dello stesso.
In sintesi, le condizioni da rispettare sono le seguenti:
● valore ISEE non superiore a 35.000 euro;
● importo del mutuo fino a 200.000 euro;
● regolarità nei pagamenti delle rate.
Risulta quindi importante non avere avuto ritardi nel pagamento delle rate del
mutuo.
Per l’ufficialità si dovrà attendere il via libero definitivo del Senato, che
dovrebbe arrivare nella giornata del 29 dicembre 2022.
Mutuo casa, quando conviene il passaggio dal tasso variabile al
fisso?
La misura rappresenta una buona notizia per chi ha stipulato un contratto di
mutuo a tasso variabile.
Tale tipologia di mutuo è infatti vantaggiosa nei periodi in cui si prevede una
discesa dei tassi.
Di contro, già dal secondo trimestre dell’anno in corso i tassi si sono alzati
notevolmente, tanto da contribuire al “blocco” della concessione di mutui
agevolati per giovani under 36 con garanzia Consap.
Quest’ultima possibilità è tornata recentemente, a partire dal 1° dicembre
scorso e fino a fine anno. La nuova Legge di Bilancio 2023 prevede una
proroga per il prossimo anno.
Tornando alla norma citata dal Ministro Giorgetti, il meccanismo di calcolo del
tasso è piuttosto complesso:
“la rinegoziazione assicura, in funzione delle esigenze del cliente, per un
periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente,
per un periodo inferiore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non
superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l’IRS in euro a 10 anni e
l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non
disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data
di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di
uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel
contratto di mutuo.”
Al di là del tecnicismo, è più probabile prevedere un proseguimento del trend
di rialzo del tasso dei mutui, vista anche la complessa congiuntura economica
globale.
Un’ultima possibilità prevista dalla norma citata è quella di stabilire una durata
più lunga del mutuo.
Il mutuatario e il finanziatore possono rinegoziare il periodo prevedendo un
allungamento fino a 5 anni, a patto che con l’aumento della durata il mutuo
non diventi superiore a 25 anni.
La norma entrerà in vigore il 1° gennaio e sarà applicabile per tutto l’anno
2023.
fonte: F INFORMAZIONE FISCALE

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