Taglio cuneo fiscale 2023 per redditi bassi:
cos’è, come funziona, esempi
Tutti i dettagli sulla taglio del cuneo fiscale previsto dal Governo nella
Legge di Bilancio 2023 e l’incremento previsto con il Decreto lavoro
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Lavoro diventato
Legge, aumenta il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi, con
conseguente incremento degli importi delle buste paga dei lavoratori.
L’intervento già in atto dal 1° gennaio 2023 prevedeva, per i lavoratori
dipendenti, un esonero contributivo del 2% per i redditi fino a 35.000 euro e
del 3% per i redditi fino a 25.000 euro. Tale esonero passa rispettivamente al
6% e al 7% dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.
In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato il taglio del
cuneo fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 e poi modificato dal
Decreto Lavoro divenuto legge. Vi diamo tutte le informazioni utili su come
funziona.
TAGLIO CUNEO FISCALE PER REDDITI BASSI, NOVITÀ 2023
La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 281) in vigore dal 1° gennaio
aveva introdotto importanti novità per i lavoratori dipendenti. Il Parlamento,
in linea con le indicazioni del Governo precedente, aveva messo in campo un
taglio del cuneo fiscale con percentuale variabile in base al reddito, con
percentuali pari al 3 o al 2% (rispettivamente per redditi fino a 25.000 o 35.000
euro). In sostanza, si tratta di uno sconto sulle trattenute in busta paga, valido
fino al 30 giugno 2023, che poi è stato potenziato dal Decreto lavoro divenuto
legge. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’agevolazione si sdoppia in due
decontribuzioni parametrate al reddito del dipendente, ossia:
● uno sgravio del 7% per i lavoratori con i redditi sotto i 25.000 euro
(importo mensile non superiore a 1.923 euro). Fino al 30 giugno 2023,
lo sgravio è del 3%;
● uno sgravio del 6% per i lavoratori con i redditi sotto i 35.000 euro
(importo mensile non superiore a 2.692 euro). Fino al 30 giugno 2023,
lo sgravio è del 2%.
Lo sgravio potenziato dal 1° luglio 2023 permette a chi percepisce un reddito
da lavoro più basso di avere più soldi sullo stipendio aumentando così il
potere di acquisto. A spiegare i dettagli su come funziona la misura già
operativa e valida fino al 30 giugno 2023 è la Circolare n° 7 del 24-01-2023.
Invece, con il Messaggio INPS n. 1932 del 24-05-2023 sono arrivate le nuove
istruzioni operative e contabili sgravio contributivo 2023, valide da luglio 2023.
I dettagli sulla nuova comunicazione ve li illustriamo in questo focus. Intanto,
prima di approfondire come funziona questo bonus lavoratori dipendenti,
vediamo cos’è il cuneo fiscale.
COS’È IL CUNEO FISCALE
Con “cuneo fiscale” si intende la somma delle imposte, sia dirette che
indirette, e dei contributi previdenziali che incidono sul costo del lavoro. In
sostanza il “cuneo fiscale” è la differenza tra lo stipendio lordo versato dal
datore di lavoro e la paga netta ricevuta dal lavoratore. Questa differenza
è influenzata da diversi fattori che vanno dalla pressione fiscale sul lavoro fino
al valore stesso del mercato del lavoro.
In Italia il peso del cuneo fiscale è del 45,9%, uno dei dati più alti tra i Paesi
dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
secondo il Taxing Wages 2023 che vi illustriamo in questo focus. Quindi, per
ogni 100 euro pagati dall’azienda per il dipendente, 45,90 euro sono
impiegati per tasse e contributi. Maggiori dettagli sull’aumento del costo del
lavoro, li trovate anche in questa guida.
A CHI SI RIVOLGE IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE
Come spiegato nella Circolare n° 7 del 24-01-2023 per il taglio attivo fino al 30
giugno 2023 e dal Messaggio INPS n. 1932 del 24-05-2023 per quello attivo
dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, possono accedere allo sgravio tutti i
lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. La misura si
applica:
● per i periodi di paga fino al 30 giugno 2023. La misura è maggiorata dal
Decreto Lavoro 2023 convertito in Legge dal 1° luglio 2023 al 31
giugno 2023;
● per tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi,
con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Vale purché vengano
rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (ai fini della
riduzione di 2 punti percentuali fino al 30 giugno 2023 e di 6 punti dal 1°
luglio al 31 dicembre 2023) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione di 3
punti percentuali e di 7 punti dal 1° luglio al 31 dicembre 2023). Sono
inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i
rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di
retribuzione mensile.
CHI È ESCLUSO
Restano esclusi dallo sgravio coloro che superano questo reddito e i
rapporti di lavoro domestico. Infatti, per i rapporti di lavoro domestico, il
quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali
in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Ciò, come spiegato nella Circolare
n° 7 del 24-01-2023 per il taglio attivo fino al 30 giugno 2023 e dal Messaggio
INPS n. 1932 del 24-05-2023 per quello attivo dal 1° luglio al 31 dicembre
2023.
A QUANTO AMMONTA DAL 1° LUGLIO
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le percentuali di esonero IVS salgono al 6
o al 7% con le disposizioni del Decreto lavoro 2023 convertito in legge. Il
Messaggio n. 1932 del 24-05-2023, l’Istituto specifica che la riduzione sulla
quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS)
dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, è pari a:
● 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la
retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo
parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda
l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del
mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
● 7% della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, a condizione che
la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, non ecceda l’importo
mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di
dicembre, del rateo di tredicesima.
L’importo dell’esonero per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno
2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
era pari al:
● 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la
retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo
parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda
l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del
mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
● 3% della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, a condizione che
la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, non ecceda l’importo
mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di
dicembre, del rateo di tredicesima.
Per maggiori dettagli sul calcolo e l’applicazione dell’esonero sul rateo di
tredicesima vi rimandiamo alle indicazioni INPS fornite con il Messaggio
numero 2924 del 10-08-2023.
COME SI CALCOLANO I LIMITI RETRIBUTIVI
La Circolare n° 7 del 24-01-2023 specifica che l’esonero trova concretamente
applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore. La logica è la stessa
anche per lo sgravio che parte da luglio, come chiarito dal Messaggio n. 1932
del 24-05-2023. Il limite massimo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro –
dirimente ai fini dell’applicabilità della riduzione e della sua entità – è riferito
alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in
cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e
pensionabile, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere
considerata:
● sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS;
● sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il
superamento del massimale.
L’INPS precisa, inoltre, che i massimali mensili debbano essere maggiorati,
per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Diversamente, nei contratti in cui è prevista l’erogazione di mensilità ulteriori
rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel
mese interessato, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo se
l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommati alla
retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile
previsto. Viceversa, se tale limite risulta superato, l’esonero non sarà previsto.
La Circolare n° 7 del 24-01-2023 e il Messaggio n. 1932 del 24-05-2023
spiegano anche come si calcola il massimale della retribuzione imponibile
in presenza di più denunce mensili. Per maggiori dettagli su questa
casistica, vi consigliamo di leggere il paragrafo 3.2 della Circolare 7 del 2023.
COME FUNZIONA IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE 2023
Il taglio del cuneo fiscale si applica in base ai limiti retributivi mensili che vi
abbiamo spiegato. Le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate
come massimali mensili saranno valutate per verificare l’applicabilità della
riduzione contributiva e la determinazione della sua entità. Ne deriva che:
● se la retribuzione imponibile supera il limite pari a 2.692 euro al
mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una
retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non
avrà diritto al beneficio;
● se la retribuzione imponibile supera il limite pari a 1.923 euro, ma
è, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la
riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere
riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
● se la retribuzione mensile non supera il limite pari a 1.923 euro, la
riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere
riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.
In altri termini, poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve
essere effettuata nel singolo mese di paga, il taglio del cuneo fiscale dovuto
dal lavoratore sarà diverso e da calcolare in base alla retribuzione
effettivamente percepita. Inoltre, potrà non applicarsi, in caso di superamento
del massimale di 2.692 euro. L’INPS nella Circolare 7 del 2023 e nel
Messaggio seguente, come vi illustriamo in questo focus, specifica anche che:
● l’agevolazione non è un incentivo all’assunzione.
Conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali
in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31
del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
● il diritto al taglio del cuneo fiscale non comporta benefici in capo al
datore di lavoro. Non è subordinato al possesso del Documento unico
di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro.
COME OTTENERE IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE 2023
La Circolare n° 7 del 24-01-2023 spiega che ai fini dell’accesso al beneficio, i
datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di
competenza dei mesi da gennaio al 30 giugno 2023, i lavoratori per i quali
spetta l’esonero. L’INPS spiega nel dettaglio come procedere nel caso di
datori di lavoro privati, pubblici o agricoli nei paragrafi 7, 8 e 9 della Circolare 7
del 2023. In calce al documento, vi sono anche le istruzioni contabili.
Per il taglio che opera dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il Messaggio n.
1932 del 24-05-2023 spiega che ai fini dell’accesso al beneficio, i datori di
lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza dei
mesi da luglio al 31 dicembre 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero. I
dettagli li potete leggere dal paragrafo 3.
COMPATIBILITÀ
Il taglio del cuneo fiscale non rientra nella nozione di aiuti di Stato. Dunque,
l’applicazione di tale misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione
della Commissione Europea e alla registrazione nel Registro Nazionale
degli aiuti di Stato. L’esonero contributivo è cumulabile, per tutti i periodi di
paga:
● con gli altri esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei
limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro
e dal lavoratore;
● con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico
delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, che vi
spieghiamo in questa guida. Si tratta della misura prevista dall’articolo
1, comma 137, della Legge di Bilancio 2022. La cumulabilità vale
sull’intero ammontare della contribuzione a carico della dipendente. Per
sapere come funziona il calcolo, tutti i dettagli sono stati resi noti
dall’INPS con il Messaggio numero 2924 del 10 agosto 2023;
● con l’incentivo NEET, il cd. Bonus assunzioni NEET under 30
introdotto dal decreto Lavoro convertito in legge. A chiarirlo è il
Messaggio INPS numero 2924 del 10-08-2023, che ha riassunto ed
esplicato tutti i casi di cumulabilità.
QUANTO SI PUÒ GUADAGNARE IN PIÙ?
Con il nuovo taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi i lavoratori avranno
diritto ad aumenti in busta paga. Nello specifico, con le novità del Decreto
Lavoro 2023 convertito in Legge si prevede che dal 1° luglio al 31 dicembre
2023 gli importi in più in busta paga per i dipendenti privati o pubblici, sono i
seguenti:
● per gli stipendi fino ai 10.000 euro lordi all’anno, si ricevono da
luglio 44,92 euro in più al mese (-7%);
● per gli stipendi fino a 15.000 euro all’anno, si ricevono 67,38 euro in
più al mese (-7%);
● per gli stipendi fino ai 20.000 euro lordi all’anno, si ricevono 76,82
euro in più al mese (-7%);
● per gli stipendi fino ai 25.000 euro lordi all’anno, si ricevono 96,03
euro in più al mese (-7%);
● per gli stipendi fino ai 30.000 euro lordi all’anno, si ricevono 90,49
euro in più al mese (-6%);
● per gli stipendi fino ai 35.000 euro lordi all’anno, si ricevono 98,56
euro in più al mese (-6%).
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE, ALTRE RISORSE GRAZIE AL MINOR
DEFICIT
Il taglio del cuneo fiscale iniziato da gennaio 2023 è un passaggio che rientra
in uno schema più ampio che punta ad incrementare ulteriormente il taglio
del cuneo fiscale entro i prossimi 3 anni come ha sostenuto Adolfo Urso,
Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Un quadro confermato anche dal DEF 2023 con cui il Governo ha previsto di
raddoppiare il taglio del cuneo fiscale a 13,8 milioni di lavoratori
dipendenti, privati e pubblici, per 8 mesi, cioè da luglio a dicembre 2023.
Come? Stanziando altri 3,5 miliardi di euro (oltre ai 4,1 miliardi già investiti in
Manovra) liberati dal minor deficit per l’anno in corso. I soldi extra
permetteranno di allargare la soglia dei lavoratori aventi diritto all’aiuto. Per
maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l’approfondimento sul taglio dei
contributi per dipendenti con redditi medio bassi.