FLAX TAX – Ancora tanti dubbi sulla nuova “flat tax incrementale”

Ancora tanti dubbi sulla nuova “flat tax
incrementale”


di Lucia Recchioni – Comitato Scientifico Master Breve 365
Come noto, con la Legge di bilancio 2023 è stata istituita una nuova “flat
tax incrementale”, operativa soltanto per il periodo d’imposta 2023.
Si tratta, pertanto, di una previsione normativa che riguarda un singolo
periodo d’imposta, essendo di conseguenza stabilito che, nella
determinazione degli acconti Irpef e relative addizionali per il periodo
d’imposta 2024 debba essere assunta, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le
disposizioni in esame.
Possono beneficiare della nuova flat tax incrementale “i contribuenti persone
fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che
applicano il regime forfetario“; secondo una prima analisi del testo
normativo risultano quindi ammessi sia gli imprenditori che i lavoratori
autonomi, che non applicano il regime forfettario nel 2023 (per mancanza
dei presupposti o per libera scelta), indipendentemente dal regime contabile
adottato.
Per poter beneficiare della nuova flat tax il contribuente deve aver realizzato,
nel 2023, un reddito più elevato rispetto a quello dei precedenti periodi
d’imposta.
L’imposta sostitutiva del 15% prevista dalla norma in esame è infatti
calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro,
pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo
determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo
d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di
un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
Di seguito si propone un esempio di calcolo.
Reddito 2020 (quadri RF, RG o RE) 10.000,00 €
Reddito 2021 (quadri RF, RG o RE) 30.000,00 €
Reddito 2022 (quadri RF, RG o RE) 50.000,00 €
Reddito più alto nel triennio 50.000,00 €
Reddito 2023 (quadri RF, RG o RE) 80.000,00 €
Differenza (80.000 – 50.000) 30.000,00 €
5% del reddito più alto nel triennio (50.000
x 5%)
2.500,00 €
Base imponibile flat tax incrementale
(30.000 – 2.500)
27.500,00 €
Flat tax incrementale (27.500 x 15%) 4.125,00 €
Reddito soggetto a tassazione “ordinaria” 52.500,00 €
Non assumono pertanto rilievo, ai fini delle verifiche in esame, gli altri
redditi percepiti dal contribuente (diversi dal reddito d’impresa o di lavoro
autonomo), quali, ad esempio, i redditi di partecipazione da indicare nel
quadro RH della dichiarazione dei redditi.
Soffermando invece l’attenzione sulle modalità di determinazione della
base imponibile, prima indicate, pur dovendo rilevare un recente
chiarimento delle Entrate finalizzato ad individuare correttamente l’importo
sul quale calcolare il richiamato “abbattimento” del 5% (rappresentato,
appunto, dal reddito più alto dell’ultimo triennio), nulla è stato ancora detto con
riferimento a tutti quei casi in cui la base imponibile risulta superiore a
40.000 euro (e dovrebbe essere pertanto ricondotta al suddetto limite).
Secondo un primo orientamento, una volta ricondotta la base imponibile
alla soglia massima dei 40.000 euro si dovrebbe procedere
all’“abbattimento” del 5%; secondo un altro, invece, il 5% dovrebbe essere
applicato sull’intero incremento reddituale, per poi ricondurre gli importi
complessivi a 40.000 euro.
In altre parole, abbracciando la prima tesi, la base imponibile sarebbe in ogni
caso di importo inferiore a 40.000 euro, in quanto si dovrebbe tenere sempre
conto del successivo “abbattimento”; in ossequio alla seconda tesi, invece,
la base imponibile potrebbe essere anche pari a 40.000 euro.
A parere di chi scrive la norma è chiara nel fissare l’importo di 40.000 euro
quale limite massimo della “base imponibile”: ne discende, quindi, che il
secondo orientamento potrebbe ritenersi più coerente con il dato normativo.
Non è stato inoltre ancora chiarito se, anche nei periodi d’imposta 2020-2022,
l’applicazione del regime forfettario possa essere preclusiva.
A parere di chi scrive la formulazione normativa pare escludere dal beneficio
in esame soltanto i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 applicano il
regime forfettario, in quanto alternativo alla nuova “flat tax”.
Ulteriori dubbi interpretativi potrebbero poi riguardare tutti quei contribuenti
che hanno avviato la loro attività d’impresa/di lavoro autonomo dopo il
2020, e che, pertanto, non dispongono di tutti i dati del trimestre precedente
per il confronto.
In tal caso, salvo difformi (e poco giustificabili) chiarimenti da parte
dell’Agenzia delle entrate, ancora oggi non pervenuti, potrebbe ritenersi che il
contribuente possa far riferimento anche alla sola annualità 2022, oppure
al maggiore tra i redditi dichiarati negli anni 2021 e 2022.
Si ricorda, da ultimo che, per espressa previsione normativa, quando le
norme di legge fanno riferimento, per il riconoscimento della
spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti
reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito
assoggettata all’imposta sostitutiva nell’ambito della c.d. nuova “flat
tax” incrementale.
fonte:NEWS EUROCONFERENCE

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