Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
Il Fondo offre contributi alle Pmi italiane danneggiate dalla crisi economica derivante dal conflitto in Ucraina
Il “Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina”, con una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto, a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subìto ripercussioni economiche negative derivanti dal conflitto in Ucraina.
Il fondo, istituito dal DL del 17 maggio 2022, n. 50 (art. 18, c.1), convertito con modifiche dalla Legge del 16 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, punta a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla crisi russo-ucraina (contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti, crisi nelle catene di approvvigionamento) che, per le imprese nazionali, si sono tradotti in rilevanti perdite di fatturato.
Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole (come definite dalla raccomandazione n. 2003/ 361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003) che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fono perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.
La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022, solo attraverso la piattaforma on line di Invitalia.
Per richiedere le agevolazioni è necessario:
Al termine della compilazione e dell’invio telematico della domanda verrà assegnato un protocollo elettronico.
L’ordine temporale di presentazione delle domane non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’ iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le domande presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.