FORMAZIONE DEL PERSONALE – Fondo Nuove Competenze: cos’è, a chi spetta, come funziona

Fondo Nuove Competenze: cos’è, a chi
spetta, come funziona


La guida al Fondo Nuove Competenze per la formazione avanzata dei
lavoratori
È operativo anche nel 2023 il Fondo Nuove Competenze che rimborsa le
spese sostenute dalle imprese per la formazione dei propri dipendenti,
purché le ore di formazione siano realizzate durante l’orario di lavoro.
Gestito dall’ANPAL, è stato potenziato con il Decreto Lavoro divenuto Legge
con altre risorse e nuovi canali, con lo scopo di aumentare le competenze
dei lavoratori.
I progetti formativi dell’ultima edizione dovranno concludersi entro 150 giorni
dall’approvazione, non oltre il 31 dicembre 2023.
In questa guida spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cos’è e come
funziona il Fondo Nuove Competenze, a chi spetta il contributo e come
utilizzarlo.
COS’È IL FONDO NUOVE COMPETENZE
Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva, cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo, destinato alle imprese che vogliono migliorare le
competenze dei propri lavoratori.
In particolare, grazie al suo impiego, i lavoratori possono seguire percorsi di
formazione durante l’orario lavorativo e le ore di stipendio del personale
dedicate alla formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello
Stato e del FSE – PON SPAO, gestito da ANPAL.
In sostanza l’azienda, non solo non paga la formazione, ma riceve anche un
rimborso per coprire il costo delle ore di lavoro “perse” perché destinate
alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei propri
dipendenti (inclusi i contributi previdenziali e assistenziali).
L’obiettivo è sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemia da
Covid, attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla
persona, soddisfacendo i fabbisogni emergenti delle imprese.
Al momento è operativa la seconda edizione dell’avviso Fondo Nuove
Competenze, che sta a cavallo tra l’anno 2022 e 2023, la cui documentazione
è disponibile in questa pagina del sito ANPAL.
Le domande scadevano il 27 marzo 2023 ma i beneficiari devono anche
rispettare la scadenza dei 150 giorni per la realizzazione dei progetti
formativi e la presentazione dell’istanza di saldo ad ANPAL (entro il 31
dicembre 2023). A chiarirlo sono la nota ANPAL del 7-08-2023 e il
Comunicato n. 12596 del 04.09.2023.
Per una migliore comprensione di seguito spieghiamo come funziona il
fondo e ogni altra informazione che è utile conoscere.
COME FUNZIONA IL FONDO NUOVE COMPETENZE
Con le risorse del Fondo Nuove Competenze (FNC) viene ricompensato il
mancato guadagno delle imprese che impiegano ore di lavoro in formazione,
attraverso un rimborso comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non
può eccedere i 10 milioni di euro.
Come disciplinato dal Decreto 22 settembre 2022 del Ministero del Lavoro,
il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei
percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti
modalità:
● la retribuzione oraria è finanziata dal FNC per un ammontare pari al
60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla
retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS
riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo,
moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un
tempo lavorativo annuo standard. Per chiarimenti su come calcolare il
costo del lavoro e quali sono i criteri di verifica applicati da ANPAL,
come da Decreto n. 275 del 23 settembre 2022, vi consigliamo di
leggere questa pagina;
● gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore
destinate alla formazione sono rimborsati per intero, inclusivi della
quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi
fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri
sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando
l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria;
● la quota di retribuzione oraria è rimborsata per intero in caso di
accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a
percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, parità di
retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per
almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi
devono prevedere una riduzione di almeno un’ora del normale orario di
lavoro settimanale.
Nel paragrafo 9 del bando ANPAL, aggiornato dal Decreto del Commissario
Straordinario n. 345 del 12 dicembre 2022, vengono specificati i criteri di
valutazione di ogni istanza da parte dell’Agenzia. Invece, l’erogazione del
contributo viene eseguita da INPS, ma sempre su richiesta di ANPAL.
Scopriamo insieme a chi si rivolge la misura.
A CHI SI RIVOLGE IL FONDO NUOVE COMPETENZE
Il Fondo Nuove Competenze si rivolge ai datori di lavoro privati, incluse le
società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di
rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di
accrescimento delle professionalità dei lavoratori in specifici ambiti, da
realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023.
Tali datori di lavoro:
● devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e
assistenziale;
● non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento,
cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti
finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
● non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL
riguardanti contributi pubblici.
Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo
pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni
pubbliche o da società a controllo pubblico. Per la seconda edizione, la
scadenza per la sottoscrizione degli accordi collettivi era il 27 marzo 2023.
COME FUNZIONANO GLI ACCORDI COLLETTIVI
Gli accordi collettivi sono quelli previsti ai sensi dell’articolo 88, comma 1 del
Decreto Rilancio e dell’articolo 4 del Decreto Agosto e servono a rispondere
alle esigenze dei datori di lavoro a seguito di mutate esigenze organizzative e
produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. In particolare,
per il secondo sportello della misura gli accordi collettivi di rimodulazione
dell’orario di lavoro devono:
● essere stati sottoscritti dal 3 novembre 2022 (data di pubblicazione
del Decreto attuativo) ed entro il 27 marzo 2023 (non più il 31
dicembre 2022);
● specificare il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
● indicare il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al
progetto formativo. Il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40,
mentre quello massimo è pari a 200;
● precisare il periodo entro il quale realizzare le attività formative
che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi
entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione
dell’istanza. Il datore di lavoro, inoltre, al momento della presentazione
dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110
giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla
rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo
delle competenze Nel paragrafo 7 e 8 del bando ANPAL 2022,
aggiornati dal Decreto del Commissario Straordinario n. 345 del 12
dicembre 2022, vengono specificati i dettagli su come erogare le
attività formative e come attestare le competenze acquisite. A chiarire i
passaggi per gli Enti formativi, nel caso in cui le Regioni non abbiano
stilato gli appositi elenchi, è anche la nota integrativa n. 4360 del 5
aprile 2023;
● presentare il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore
di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze. Nel paragrafo 6 del
bando ANPAL, vengono specificati i dettagli tecnico operativi su come
stilare il progetto formativo;
● indicare il fabbisogno di adeguamento strutturale delle
competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un
accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico o nel caso del
ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
FOCUS SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA
Dall’avvio del secondo sportello FNC, gli accordi collettivi devono specificare
anche i processi dove è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei
lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.
I processi devono prevedere innovazioni:
● nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che
richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
● per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti sostenibili;
● volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di
sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento
acque;
● per la produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto
impatto ambientale;
● volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e
servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di
ricettività agrituristica;
● per la promozione della sensibilità ecologica, di azioni di
valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e
culturale.
Vi aggiorneremo non appena vi saranno, invece, novità sul nuovo bando 2023
per accedere alle risorse del Fondo Nuove Competenze.
SCADENZA SECONDA EDIZIONE
Con apposito avviso l’ANPAL e il successivo Decreto n. 31 del 24 febbraio
2023, hanno disposto che per accedere al Fondo Nuove Competenze la
scadenza per la firma degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di
lavoro era il 27 marzo 2023. Entro la stessa data, era possibile presentare la
domanda di contributo.
Il nuovo termine era stato fissato considerando le tempistiche legate
all’ammissibilità delle spese (a valere sulla programmazione 2014 2020 del
Fondo sociale europeo) e ai tempi di realizzazione dei progetti.
Ma per la seconda edizione, i beneficiari devono anche rispettare la scadenza
dei 150 giorni per la realizzazione dei progetti formativi e la presentazione
dell’istanza di saldo ad ANPAL. A chiarirlo sono la nota ANPAL del 7-08-2023
e il Comunicato n. 12596 del 04.09.2023.
COME PRESENTARE DOMANDA
L’istanza può essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato
tramite l’accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica
dedicata MyANPAL secondo i criteri stabiliti dall’ultimo bando ANPAL (Pdf
279 Kb).
L’eventuale delega doveva essere fatta per iscritto ed essere allegata alla
domanda di contributo. L’istruttoria delle istanze di contributo viene gestita da
ANPAL secondo il criterio cronologico di presentazione delle domande.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Secondo quanto stabilito dall’avviso ANPAL per il 2022/2023, nella domanda
vanno inserite le seguenti informazioni:
● anagrafica del datore di lavoro;
● anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione
delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
● accordo collettivo di rimodulazione;
● progetto formativo per l’accrescimento delle competenze, secondo le
caratteristiche del paragrafo 6 del bando ANPAL 2022;
● dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del
numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi
di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato.
All’istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
● accordo collettivo conforme a quanto stabilito dal bando ANPAL
2022 come integrato anche dal Decreto n. 31 del 24 febbraio 2023;
● eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di
identità del delegato e del delegante.
Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da
parte di ANPAL, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del
contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di
approvazione dell’istanza. Non vi sono proroghe, come chiarito dalla nota
ANPAL del 7-08-2023 e dal Comunicato n. 12596 del 04.09.2023.
ASSISTENZA COMPILAZIONE DOMANDA E FAQ
L’ANPAL ha messo a disposizione degli utenti una sezione con le risposte alle
principali FAQ raggiungibili cliccando nell’area “FNC – Fondo Nuovo
Competenze”, per dissipare ogni dubbio sull’uso del Fondo. In questa
pagina, trovate il manuale per le aziende.
Per chiarimenti amministrativi è poi possibile scrivere a:
fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it con indicazione del mittente.
Invece, per informazioni generali e supporto tecnico inviare il modulo di
contatto.
Infine, ANPAL garantisce l’assistenza ai servizi della piattaforma informatica
nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.30
alle 13.00 del venerdì.
CUMULABILITÀ FNC
Le agevolazioni previste dal Fondo nuove competenze (FNC) sono, come
accennato, cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali. I
Fondi aderenti sono quelli che trovate in questa pagina. Questo aspetto è da
non sottovalutare, poiché consente alle aziende di formare i propri lavoratori
in modo del tutto gratuito.
Può essere finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto
che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso
formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo
Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con
riferimento alle verifiche e ai controlli.
COME È CAMBIATO IL FONDO NUOVE COMPETENZE
Si ricorda che dall’edizione 2022, e quindi anche per il 2023, il Decreto 22
settembre 2022 del Ministero del Lavoro ha previsto diverse novità, che
riassumiamo per punti qui di seguito:
● Orientamento della formazione alla creazione di competenze
digitali e green al fine di orientare selettivamente le risorse pubbliche
al conseguimento dei risultati attesi del PNRR.
● Rafforzamento della qualità ed efficacia dei programmi formativi.
Qui i fondi interprofessionali costituiscono il canale di accesso
privilegiato al Fondo Nuove Competenze, ma per i datori di lavoro che
non hanno fondi interprofessionali la formazione viene erogata da enti
accreditati a livello nazionale o regionale. Non può essere soggetto
erogatore della formazione la medesima impresa che ha presentato
istanza di accesso al Fondo.
● Co-finanziamento. Il Fondo copre i costi del 100% dei contributi
assistenziali e previdenziali (al netto degli eventuali sgravi contributivi
fruibili nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo) e del
60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione. È
prevista una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione
dell’orario di lavoro a parità di salario: in caso di accordi che prevedano,
oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche
una strutturale riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione
complessiva, la quota di retribuzione finanziata dal fondo sarà pari al
100%.
Sempre dal 2022, inoltre, il Governo aveva anche inciso legislativamente sulla
misura a più riprese. In particolare:
● il Decreto Milleproroghe convertito in Legge 2022 aveva, di fatto,
prolungato a tutto il 2022 l’operatività del Fondo Nuovo Competenze.
Nel testo veniva individuata la tipologia di aziende ammesse a godere
dell’agevolazione in quelle appartenenti al settore della transizione
ecologica e digitale;
● il Decreto Bollette 2022 ha aggiunto tra le aziende anche quelle che
abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento
strategico, o siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione
industriale (Legge di Bilancio 2022), dai quali emerge un fabbisogno di
adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.
I CONTROLLI ANPAL
ANPAL verificherà che l’istanza sia stata presentata nei termini e secondo le
modalità previste dall’Avviso in via di pubblicazione. In caso di
documentazione incompleta, ANPAL invierà al soggetto richiedente una
richiesta di integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta.
Il soggetto richiedente avrà, 10 giorni di tempo per trasmettere la
documentazione integrativa. Per procedere con l’approvazione definitiva,
ANPAL richiederà alle Regioni o Province Autonome interessate di esprimere
un parere sul progetto formativo. Decorsi i 10 giorni, il parere si intenderà
acquisito positivamente per “silenzio assenso”.
I TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
Come indicato dal bando ANPAL, i percorsi per lo sviluppo delle competenze
devono essere realizzati entro 150 giorni dall’approvazione della domanda. A
chiarirlo, oltre al bando, sono anche la nota ANPAL del 7-08-2023 e il
Comunicato n. 12596 del 04.09.2023.
COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO
Secondo quanto stabilito dal bando ANPAL, una volta ammesso al contributo,
l’erogazione al datore di lavoro può avvenire in due modi:
● il 40% dell’importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa
presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo. Deve
essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e
senza eccezioni, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della
somma stessa. La garanzia dovrà essere redatta, a pena di
inammissibilità, secondo questo schema (Word 134 Kb). Il restante
importo è stato erogato all’esito delle verifiche sulla documentazione
allegata all’istanza di saldo;
● oppure in un’unica tranche a saldo, all’esito delle verifiche sulla
documentazione allegata all’istanza di saldo. Tale richiesta va
presentata entro 150 giorni dalla data di approvazione della domanda.
CHI SI OCCUPA DELLA FORMAZIONE
Come previsto dal bando ANPAL la formazione non può essere erogata
direttamente dal datore di lavoro. L’azienda deve coinvolgere dei partner che
si occupano della formazione, in particolare possono essere:
● gli enti accreditati a livello nazionale o regionale;
● altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla
base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche
regionali, svolgono attività di formazione ivi comprese le Università
statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per gli
Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di ricerca
accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in
reti di partenariato territoriali o settoriali.
L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici
Interprofessionali aderenti l’iniziativa, ossia che abbiano manifestato ad
ANPAL l’interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC. Il
datore di lavoro deve indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il
Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce.
MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
I progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al
conseguimento di una qualificazione (almeno al livello EQF 3) o di singole
unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue
articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in
trasparenza degli apprendimenti.
Gli esiti dei percorsi formativi, ove riferiti al Repertorio nazionale o referenziati
alle ADA dell’Atlante del Lavoro, sono attestati da un ente accreditato alla
formazione professionale o da un ente titolato.
In particolare ai fini dell’identificazione del soggetto che attesta le competenze
ricorrono i seguenti casi:
● nel caso in cui la formazione sia finanziata da un Fondo Paritetico
Interprofessionale aderente al FNC, le attestazioni possono essere
prodotte dal soggetto erogatore della formazione secondo la disciplina
prevista dal Fondo stesso;
● negli altri casi, le attestazioni devono essere prodotte dall’ente titolato
nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un
ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale
medesimo.
Come precisato dalla nota integrativa n. 4360 del 5 Aprile 2023 nel caso in
cui le Regioni non abbiano ancora definito un elenco di enti titolati alla
certificazione delle competenze, le imprese possono fare ricorso agli enti
regionali accreditati alla formazione per erogare la formazione prevista dal
Fondo nuove competenze e per rilasciare ai partecipanti l’attestazione finale,
ferma restando la possibilità di fare ricorso agli enti titolati a livello nazionale.
TUTTE LE RISORSE
Esauriti i fondi erogati nel 2021, con il Decreto del Ministro del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 settembre 2022, redatto di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è arrivato il rifinanziamento del
Fondo per il 2022. Il FNC è finanziato con le seguenti risorse:
● 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU,
affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive
per l’Occupazione (PON SPAO);
● 180 milioni di euro con il Decreto n. 31 del 24 febbraio 2023. La
somma proviene dai residui della precedente edizione del Fondo, dovuti
a rinunce, minori rendicontazioni oppure da tagli in sede istruttoria.
Per il 2023, a rifinanziare il FNC è il Decreto Milleproroghe convertito in
Legge con risorse pari a 230 milioni di euro. Infine, il Decreto lavoro
convertito in Legge ha previsto l’incremento delle risorse per il periodo di
programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea. I fondi – da
definire in sede di programmazione – potranno essere presi da:
● il Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo
sociale europeo Plus;
● il Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive
e l’occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione
finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.
CI SARÀ UNA TERZA EDIZIONE?
Vi aggiorneremo nel caso in cui venisse pubblicato un nuovo bando FNC per
il 2023 – 2024 con le scadenze per questa annualità (si tratta della possibile
terza edizione dell’avviso ANPAL).
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
Facciamo un passo indietro per capire l’evoluzione della normativa. Ecco qual
è la strada che ha condotto al FNC:
● il Fondo Nuove Competenze è stato istituito dal Decreto Rilancio per
l’annualità 2020 2021 nell’ambito del Piano Nazionale Nuove
Competenze, affianco al programma GOL e al sistema duale, con lo
scopo di riformare il mercato del lavoro italiano in ottica “europea”
all’interno del PNRR;
● per quanto riguarda l’edizione 2022 il Decreto 22 settembre 2022
del Ministero del Lavoro ha rifinanziato il Fondo con un miliardo di
euro. Per i dettagli sui criteri, potete leggere il nuovo bando ANPAL
2022, integrato dal Decreto del Commissario Straordinario n. 345
del 12 dicembre 2022 e dal Decreto n. 31 del 24 febbraio 2023.
Quest’ultimo provvedimento aumentava le risorse per l’edizione 2022 di
altri 180 milioni di euro e sposta il termine per le domande e per la
sottoscrizione degli accordi collettivi per la rimodulazione dell’orario di
lavoro;
● il Fondo Nuove competenze è confermato anche per l’anno 2023. A
stabilirlo è il Decreto Milleproroghe convertito in Legge che permette
ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale
di prevedere, anche per il 2023, specifiche intese di rimodulazione di
parte dell’orario di lavoro al fine di attivare i percorsi di sviluppo delle
competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive
dell’impresa;
● il 5 aprile 2023 è stata pubblicata la nota integrativa n. 4360 che
riguarda le modalità di erogazione della formazione e l’attestazione
delle competenze;
● il Decreto lavoro convertito in Legge ha previsto l’incremento delle
risorse per il periodo di programmazione 2021-2027 della politica di
coesione europea.

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