FORMAZIONE E LAVORO – Tirocini extracurriculari: dall’INL chiarimenti sulle sanzioni applicabili ai rapporti iniziati nel 2021

Tirocini extracurriculari: dall’INL
chiarimenti sulle sanzioni applicabili
ai rapporti iniziati nel 2021


Le sanzioni previste per i tirocini extracurriculari svolti in modo
irregolare si possono applicare anche a quelli avviati prima dell’entrata
in vigore della legge di Bilancio 2022 e terminati successivamente: i
chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1451
dell’11 luglio 2022. Penali imposte a decorrere dal 1° gennaio 2022
I tirocini extracurriculari svolti a cavallo dell’entrata in vigore della Legge di
Bilancio 2022 possono essere oggetto delle penali previste in caso di
irregolarità.
Le sanzioni amministrative saranno commisurate in base al periodo di tirocinio
non regolare svolto a partire dal 1° gennaio 2022.
Per dimostrare la natura fraudolenta è sufficiente provare che questo è stato
effettuato in sostituzione del lavoro dipendente, e quindi come un vero e
proprio rapporto di lavoro subordinato.
Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, l’utilizzo improprio è punito con la
sanzione di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ogni giorno di
lavoro.
Il recupero contributivo nei casi di irregolarità non è legato alla scelta dei
tirocinanti di intraprendere l’azione giudiziaria per il riconoscimento del
rapporto di lavoro subordinato, ma sarà effettuato in ogni caso.
Tirocini extracurriculari: dall’INL chiarimenti sulle sanzioni applicabili ai
rapporti iniziati nel 2021
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite la nota giuridica n. 1451 dell’11
luglio 2022, ha fornito dei chiarimenti in materia di tirocini extracurriculari.
Nello specifico, scioglie i dubbi relativi all’applicabilità delle sanzioni previste
dalla Legge di Bilancio 2022 per quanto riguarda i tirocini avviati nel 2021 ma
ancora attivi al 1° gennaio 2022.
La legge n. 234/2021 prevede specifiche sanzioni per i tirocini extracurriculari,
che come precisato nella nota n. 530/2022 sono già applicabili. Si tratta delle
penali che puniscono il mancato riconoscimento di una congrua indennità al
tirocinante e l’utilizzo fraudolento dell’istituto.
La nota n. 1451 dell’INL fa riferimento in particolare a quest’ultimo aspetto. Il
comma 723 della Legge di Bilancio 2022, infatti, stabilisce che il tirocinio non
costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del
lavoro dipendente.
Le sanzioni previste per lo svolgimento di tirocini extracurriculari fraudolenti,
cioè quando il datore di lavoro li utilizza in sostituzione del lavoro dipendente,
si possono applicare a partire dal 1° gennaio 2022 anche ai rapporti avviati a
cavallo dell’entrata in vigore della Legge e non solo a quelli avviati dopo tale
data.
Tirocini extracurriculari: sanzioni commisurate alle giornate lavorate a
partire dal 1° gennaio 2022
L’utilizzo fraudolento dei tirocini extracurriculari è punibile con una sanzione
amministrativa di 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ogni giorno di
lavoro svolto in maniera irregolare.
Il reato in questione, l’utilizzo dell’istituto in sostituzione del lavoro dipendente,
si configura a partire dal 1° gennaio 2022. La relativa sanzione, dunque, sarà
commisurata alle sole giornate di tirocinio irregolare svolte successivamente a
questa data.
Per dimostrare la natura fraudolenta è sufficiente provare che la prestazione è
stata svolta come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso in cui il tirocinio venga svolto in maniera fraudolenta, il tirocinante ha
la possibilità di richiedere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato,
anche se avviato prima del 2022.
Questa possibilità da parte del tirocinante non condiziona il recupero dei
contributi, che andrà effettuato in ogni caso, con o senza richiesta laddove
l’ispettore ritenga di essere in presenza di un tirocinio fraudolento.
allegato: Ispettorato Nazionale Lavoro – Nota n. 1451 dell’11 luglio 2022

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