Tirocini non curriculari 2022: cosa cambia,
nuove regole e sanzioni
La guida dettagliata sulle nuove regole e le sanzioni previste per chi non
rispetta la normativa sui tirocini non curriculari
La Legge di Bilancio 2022 stabilisce nuove regole per i tirocini non
curriculari.
Oltre a prevedere la definizione di nuove linee guida, vengono anche
introdotte sanzioni per chi stipula contratti per tirocini non retribuiti. Si tratta
di un cambiamento importante che si traduce in una revisione dell’intera
normativa che regola i tirocini extracurriculari.
In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa cambierà
per i tirocini non curriculari nel 2022, quali sono le future linee guida e quali le
disposizioni già vigenti da seguire, tra sanzioni e direttive governative.
TIROCINI NON CURRICULARI E CURRICULARI
Partiamo dalle basi. La Legge di Bilancio 2022, nel prevedere un nuovo
riassetto della disciplina sui tirocini, parte dalle loro definizioni. L’articolo 1,
comma 720 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisce che:
“il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato
all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
Qual’è la differenza tra tirocinio curriculare e non curriculare?
● Il tirocinio curriculare è funzionale al conseguimento di un titolo di
studio formalmente riconosciuto.
● Il tirocinio non curriculare o extracurriculare è costituito al fine di
agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di
giovani disoccupati o inoccupati.
LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE
Per i tirocini curriculari è vigente una normativa con valenza nazionale che
si basa sull’articolo 18, della legge n. 196/1997 ed il successivo decreto
attuativo (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998). Questa Legge stabilisce i principi
generali, ma sta poi agli enti di formazione definire la disciplina per
l’attivazione e il funzionamento dei tirocini curriculari.
E’ ben diverso il campo normativo dei tirocini non curriculari la cui
regolamentazione è a livello regionale e si basa su un accordo raggiunto in
sede di conferenza Stato – Regione con l’emanazione di linee guida. Le
ultime linee guida emanate risalgono al 2017. Queste regole verranno
riviste e la Legge di Bilancio 2022 definisce come verranno cambiate, in
attesa dell’emanazione di nuove linee guida.
LE NUOVE REGOLE DEL TIROCINIO NON CURRICULARE
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, ovvero
entro giugno 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di nuove linee
guida condivise in materia di tirocini non curriculari. L’accordo dovrà essere
sulla base dei seguenti criteri:
● revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano
l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà d’inclusione sociale;
● riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione
(compenso per i tirocinanti);
● fissazione di una durata massima dei tirocini, comprensiva di eventuali
rinnovi;
● imposizione di un limite numerico di tirocini attivabili in relazione alle
dimensioni dell’impresa ospitante;
● definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un
bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione
delle competenze alla sua conclusione;
● definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare
l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di
tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
● previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso
distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle
modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sono
stati abrogati i commi 34, 35 e 36 dell’articolo 1, Legge 28 giugno 2012, n.
- Tali commi riguardano i tirocini formativi e di orientamento. Dunque,
non vi sarà più la possibilità di prevedere un’indennità forfettaria e le regole
per i tirocini non curriculari o stage andranno completamente riorganizzate
secondo quanto verrà stabilito in sede di conferenza Stato – Regioni.
Andiamo ad approfondire tutte le novità, per capire meglio i cambiamenti
radicali che andranno a rivoluzionare i tirocini non curriculari e ad analizzare i
nuovi adempimenti a carico delle aziende e le possibili sanzioni.
CHI PUO’ SVOLGERE UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE
La Legge di Bilancio introduce un cambiamento importante sui destinatari dei
tirocini non curriculari. Infatti, verranno limitati ai “soggetti con difficoltà di
inclusione sociale”. Ma cosa vuol dire esattamente “soggetti con difficoltà di
inclusione sociale”? Alcuni sono facilmente individuabili, come i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti
ed ex alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione, ex
detenuti, rifugiati, richiedenti asilo e così via.
Tuttavia, è più verosimile che la platea si allarghi alla categoria ben più ampia
dei disoccupati, anche nell’accezione ristretta dei disoccupati “di lunga
durata” e, quindi, secondo le definizioni ufficiali di ANPAL, persone adulte che
cercano e non trovano lavoro da oltre 12 mesi, e persone giovani (under 25)
nella medesima situazione da oltre 6 mesi. Ad ogni modo, su questo aspetto
saranno necessari chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.
VINCOLI DI QUANTITÀ E DURATA PER I TIROCINI NON CURRICULARI
Per evitare abusi nell’utilizzo dei tirocini da parte delle aziende verrà
individuata una nuova ‘durata massima’ dello stage, anche in termini di
proroghe e rinnovi. Le aziende non potranno attivare più di un certo numero di
tirocini contemporaneamente e nel caso di attivazione di tirocini oltre la quota
prevista dovranno prevedere l’assunzione di una quota minima di tirocinanti al
termine del periodo di stage. I limiti numerici dei tirocinanti verranno rapportati
alle dimensioni dell’azienda. Saranno le nuove linee guida a stabilire nel
dettaglio questi numeri e vincoli.
OBBLIGHI PER I SOGGETTI ORGANIZZATORI IN MATERIA DI
SICUREZZA
Il soggetto organizzatore dello stage è anche tenuto, nei confronti dei
tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza. Il rapporto dovrà prevedere tutti i limiti e le
indicazioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
SANZIONI PER I TIROCINI NON CURRICULARI SENZA COMPENSO
Una delle novità più importanti introdotte dal comma 721 della Legge di
Bilancio 2022, riguarda proprio l’obbligo di prevedere una “congrua
indennità”, pena una sanzione. La mancata corresponsione dell’indennità per
uno stage o tirocinio non curriculare comporta infatti, a carico del
trasgressore, l’erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare
è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso. La normativa attuale già
vieta i tirocini gratis ma con le nuove regole i trasgressori verranno puniti con
una multa.
A QUANTO AMMONTA LA SANZIONE?
La sanzione per chi organizza tirocini non curriculari senza indennità va da un
minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni
di cui alla Legge 689 del 1981.
ALTRE SANZIONI PER L’USO IMPROPRIO DI TIROCINI NON
CURRICULARI
Il tirocinio non curriculare non costituisce rapporto di lavoro e non può
essere utilizzato in sostituzione al lavoro dipendente (Legge di Bilancio,
comma 723). Se lo stage è svolto in modo fraudolento nascondendo un
rapporto di lavoro ed eludendo tali prescrizioni, il soggetto ospitante è punito
con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per
ciascun giorno di tirocinio. La nota INL 1451 dell’11 luglio 2022 ha anche
chiarito che la sanzione interviene anche nel caso di i tirocini extracurricolari
iniziati prima dell’entrata in vigore della Manovra, ma le sanzioni giornaliere si
calcolano a partire dal 1° gennaio 2022.
Resta, poi la possibilità, su domanda del tirocinante, di far riconoscere la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia
giudiziale. Ma in ogni caso – si legge nella nota – i contributi andranno
comunque pagati dal soggetto ospitante per tutto il periodo del tirocinio
“fraudolento” a prescindere dall’esercizio dell’opzione.
L’Ispettorato del Lavoro chiarisce anche che ai fini della contestazione del
reato di tirocinio fraudolento, è poi sufficiente provare che lo stage si è svolto
come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Diversamente,
non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative che
normalmente sono applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di
lavoro in termini di subordinazione (ovvero omessa comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di
assunzione).
L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
La Legge di Bilancio 2022 (comma 724) stabilisce che i tirocini non
curriculari sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto
ospitante, così come già avviene per i tirocini curriculari. La comunicazione,
da effettuare da parte dei datori di lavoro privati entro il giorno antecedente a
quello d’instaurazione del tirocinio, deve contenere:
● i dati anagrafici del partecipante;
● la data di avvio;
● data di cessazione;
● la tipologia (“tirocinio non curriculare”);
● qualifica per la quale è stato avviato il tirocinio;
● l’indennità di partecipazione erogata al partecipante.
In sostanza la comunicazione deve prevedere quanto stabilito ai sensi
dell’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510
(Testo coordinato con la Legge 28 novembre 1996, n. 608).
DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE VIGENTI
Fino a quando non saranno adottate tutte le linee guida previste dalla Legge
di Bilancio 2022 per i tirocini non curriculari, in una nota, l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, nella nota n. 530 del 21 marzo 2022 ha specificato che
vi sono alcuni obblighi che sono già vigenti per i tirocini non curriculari. Si
tratta, in particolare, dei precetti già evidenziati in precedenza quali:
● l’obbligo di remunerazione adeguata;
● il divieto di impiego del tirocinio in modo fraudolento;
● l’obbligo di comunicazione;
● gli obblighi in materia di salute e sicurezza.
GLI OBIETTIVI DEL RIASSETTO DEI TIROCINI NON CURRICULARI
Oltre ad evitare abusi e povertà lavorativa, il Parlamento con il riassetto dei
tirocini non curriculari ha dimostrato di puntare sulla formazione in
“partnership” con Enti locali e privati. Questa nuova linea è stata anche
confermata da strumenti come il Piano Nazionale Nuove Competenze, il
Programma GOL e l’incentivo al Sistema Duale. Inoltre, sempre in
quest’ottica, la Manovra vuole favorire il ricorso al contratto di apprendistato
come modalità di inserimento, disincentivando di fatto il ricorso al tirocinio. A
questo proposito, per quanto riguarda il contratto di apprendistato di primo
livello, il Governo ha prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo del 100%
nei primi tre anni del contratto. Questo è valido solo per le imprese con un
massimo di 9 dipendenti, estremamente diffuse nel sistema industriale
italiano. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la guida sulle
agevolazioni per assunzioni con contratto di apprendistato.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo della Legge di Bilancio 2022 (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta
Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49.
Ispettorato del Lavoro, nota n. 530 del 21 marzo 2022 (Pdf 290 Kb)
Nota INL 1451 dell’11 luglio 2022 (Pdf 266 Kb).
Si attende l’emanazione delle nuove linee guida per i tirocini non curriculari
che doveva avvenire entro giugno 2022, ma è in ritardo.