GOVERNO ITALIANO – Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 59 del 16 Novembre 2023

Comunicato stampa del Consiglio dei
Ministri n. 59 del 16 Novembre 2023


DISPOSIZIONI SU SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato tre disegni di legge che introducono
nuove norme in materia di sicurezza pubblica, tutela delle forze di polizia e
delle vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso, valorizzazione della
specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di
funzionalità dell’amministrazione civile dell’interno, riordino delle funzioni e
dell’ordinamento della polizia locale.
Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti, con l’indicazione dei
proponenti.

  1. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di
    Polizia nonché di vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso (disegno di
    legge – Ministro dell’interno, Ministro della giustizia, Ministro della
    difesa)
    Il disegno di legge interviene in materia di:
    ■ prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata,
    beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia;
    ■ sicurezza urbana;
    ■ tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo
    nazionale dei vigili del fuoco;
    ■ tutela delle vittime di usura;
    ■ ordinamento penitenziario.
    Prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni
    sequestrati e confiscati, controlli di polizia
    Si introduce il reato di “detenzione di materiale con finalità di terrorismo” che
    punisce, con la reclusione da due a sei anni, chiunque si procura o detiene
    materiale finalizzato a preparare atti di terrorismo e si prevede la reclusione
    da sei mesi a quattro anni per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale
    contente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti, al fine
    di attentare all’incolumità pubblica.
    Si prevede un ampliamento dei casi in cui gli esercenti il servizio di
    autonoleggio devono comunicare alla Questura i dati identificativi del cliente e
    si introduce la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206
    euro per chi omette tale comunicazione.
    In considerazione della progressiva diffusione del cosiddetto “contratto di
    rete”, si inseriscono tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della
    documentazione antimafia le imprese aderenti al contratto stesso. Inoltre,
    nell’ambito del procedimento di rilascio dell’informazione antimafia, si prevede
    che il Prefetto possa escludere, d’ufficio o su istanza di parte, l’operatività dei
    divieti conseguenti all’applicazione definitiva di una misura di prevenzione
    personale, ove accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento
    all’interessato e alla sua famiglia.
    In materia misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, si
    chiarisce che l’utilizzazione dei documenti di copertura può essere consentita
    anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura
    cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare.
    Inoltre, si consente che il Servizio centrale di protezione utilizzi i documenti di
    copertura per funzionari e addetti e crei identità fiscali “di copertura”, anche di
    tipo societario.
    Si modificano alcune norme relative alla gestione dei beni sequestrati e
    confiscati, semplificando la gestione delle aziende e stabilendo che
    l’amministratore giudiziario illustri al giudice le caratteristiche
    tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, evidenziando gli eventuali
    abusi e i possibili impieghi urbanistici. In caso di accertamento di abusi non
    sanabili, con il provvedimento di confisca viene ordinata la demolizione in
    danno del soggetto destinatario del provvedimento. In tal caso, il bene non
    viene acquisito al patrimonio dell’Erario e l’area di sedime viene acquisita al
    patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente.
    Infine, si estende da 3 a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la
    revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne
    definitive per specifici reati.
    Sicurezza urbana
    Si introduce il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a
    domicilio altrui”, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con
    la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o
    detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il
    rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo
    detiene legittimamente. La stessa pena viene applicata anche a chi si
    appropria dell’immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile
    occupato. Si prevede, inoltre, una procedura volta a consentire a chi ne ha
    titolo il rapido rientro in possesso dell’immobile occupato, con provvedimento
    del giudice nei casi ordinari e, quando l’immobile sia l’unica abitazione del
    denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria,
    successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.
    Si sanzionano più gravemente i reati che riguardano la “truffa aggravata”, per
    colui che ha profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata
    difesa. In tali circostanze si prevede anche l’arresto obbligatorio in flagranza.
    Si estende la possibilità di disporre il cosiddetto “DASPO urbano”, previsto per
    le manifestazioni sportive, anche per vietare l’accesso alle aree di
    infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o
    condannati per reati contro la persona o il patrimonio. Inoltre, si estende alle
    ferrovie la fattispecie di illecito amministrativo che punisce chiunque
    impedisce la libera circolazione su strada ordinaria e si prevede la
    trasformazione dell’illecito amministrativo in reato quando il fatto è commesso
    da più persone riunite.
    Al fine di assicurare la certezza dell’esecuzione della pena nei casi di grave
    pericolo, si modificano le norme relative al rinvio della pena per donne incinte
    e madri di bambini fino a un anno di età, in modo da rendere tale rinvio
    facoltativo anziché obbligatorio. In tal modo, si allinea la norma a quella che
    già prevedeva il rinvio facoltativo per le madri di bambini tra uno e tre anni di
    età. Si prevede, comunque, che la madre con figlio tra uno e tre anni possa
    scontare la pena, in alternativa rispetto all’istituto penitenziario “ordinario”
    (come è attualmente previsto), anche presso l’istituto a custodia attenuata per
    detenute madri (ICAM). Nell’ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un
    anno, ove si escluda il differimento della pena per grave pericolo, si prevede
    sempre e comunque l’esecuzione della pena presso gli istituti a custodia
    attenuata.
    Inoltre, si innalza da 14 a 16 anni l’età dei minori coinvolti per stabilire la
    punibilità delle condotte relative all’avvalersi, permettere, organizzare o
    favorire l’accattonaggio, si inasprisce la pena prevista per tali condotte e si
    introduce la condotta di induzione.
    Tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo
    nazionale dei vigili del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per
    la sicurezza della Repubblica
    Si aggrava la pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un
    pubblico ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di agenti
    di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Inoltre, si estende il reato previsto
    per chi cagiona lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di pubblica
    sicurezza o polizia giudiziaria in occasione di manifestazioni sportive,
    ricomprendendovi tutte le condotte di lesioni cagionate a tali soggetti nell’atto
    o a causa dell’adempimento delle funzioni o dell’esercizio del servizio.
    Al fine di potenziare la salvaguardia dei beni mobili e immobili adibiti
    all’esercizio di funzioni pubbliche, si introduce una fattispecie aggravata per
    colui che imbratta o deturpa tali beni qualora il fatto sia commesso con la
    finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene
    appartiene, con inasprimento della reclusione in caso di recidiva.
    Si inaspriscono le sanzioni nei casi d’inosservanza delle prescrizioni impartite
    dal personale che svolge servizi di polizia stradale (es. inosservanza
    dell’obbligo di fermarsi intimato, rifiuto di esibire documenti di guida o di far
    ispezionare il veicolo).
    Si aggrava la pena prevista per il delitto d’istigazione a disobbedire alle leggi,
    se è commesso al fine di far realizzare una rivolta all’interno di un istituto
    penitenziario, a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.
    Inoltre, si introduce il delitto di rivolta in istituto penitenziario, che punisce
    chiunque promuove, organizza e dirige una rivolta all’interno di un istituto
    penitenziario e chi vi partecipa, prevendo specifiche aggravanti.
    Si prevede anche un reato che punisce, con la pena della reclusione da uno a
    sei anni, lo straniero che, durante il trattenimento presso i centri per i rimpatri
    o la permanenza nelle strutture per richiedenti asilo o altre strutture di
    accoglienza o di contrasto all’immigrazione illegale, mediante atti di violenza o
    minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli
    ordini impartiti dalle autorità, posti in essere da tre o più persone riunite,
    promuove, organizza, dirige una rivolta. Per il solo fatto di partecipare alla
    rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Si prevede, inoltre, un
    aggravamento della pena se il fatto è commesso con l’uso di armi o se nella
    rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime. In
    quest’ultimo caso, l’aggravante sussiste anche nell’ipotesi in cui l’uccisione o
    la lesione personale avvengano immediatamente dopo la rivolta e in
    conseguenza di essa.
    Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma
    diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio.
    Si estende l’esimente penale prevista dalle norme vigenti per il personale che,
    per le necessità delle operazioni militari, faccia uso o ordini di fare uso di armi,
    forza o altro mezzo di coazione fisica anche all’uso di apparecchiature,
    dispositivi, programmi, apparati o strumenti informatici. Si estendono le
    condotte scriminabili per il personale del Sistema di informazione per la
    sicurezza della Repubblica con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di
    reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica e si
    attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia
    di prevenzione, anche al personale delle Forze armate che concorra alla
    tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la
    sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si interviene
    con ulteriori norme per il rafforzamento delle attività di contrasto al terrorismo
    internazionale.
    Tutela delle vittime di usura
    Si prevede la possibilità, per gli operatori economici vittime di usura ai quali
    venga erogato il mutuo nell’ambito del cosiddetto “Fondo di solidarietà per le
    vittime dell’usura”, di servirsi di un esperto, con funzioni di consulenza e di
    assistenza, iscritto, a richiesta, in un Albo istituito presso il Ministero
    dell’interno-Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative
    antiracket e antiusura, al fine di assicurare un efficace sostegno all’impresa
    beneficiaria, garantirne il rilancio e il reinserimento nel circuito economico
    legale.
    Ordinamento penitenziario
    Si inseriscono, tra i reati “ostativi”, le fattispecie già esistenti di “istigazione a
    disobbedire alle leggi” e di “rivolta in istituto penitenziario”. In questi casi, per
    concedere benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare la
    positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica previsto per il
    detenuto.
    Per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, si includono, tra le aziende che
    possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge, anche quelle
    che organizzano attività produttive o di servizi all’esterno degli istituti
    penitenziari o che impiegano persone ammesse al lavoro esterno. Inoltre, si
    aggiungono i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla
    detenzione e al lavoro all’esterno nell’elenco dei soggetti che possono fruire
    dell’apprendistato. Infine, il disegno di legge prevede una delega al Governo
    per apportare modifiche alle norme che disciplinano l’organizzazione del
    lavoro dei detenuti.
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  2. Misure in materia di valorizzazione della specificità del Comparto
    sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità
    dell’Amministrazione civile dell’interno (disegno di legge – Presidente
    del Consiglio dei Ministri, Ministro dell’interno, Ministro della difesa,
    Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro della giustizia)
    Si innalza il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione
    degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori in prova e dei Commissari capo, che
    passa da due a quattro anni in caso di sede ordinaria e da uno a due anni nel
    caso di sede disagiata.
    Si accorpano le posizioni di vertice del Comando unità mobili e del Comando
    unità specializzate dell’Arma dei Carabinieri, in modo da riunirne le funzioni e
    recuperare una posizione relativa all’incarico di “Manager Privacy”.
    In merito al Corpo della Guardia di finanza, si stabiliscono nuovi meccanismi
    in relazione alle promozioni conferite in caso di vacanze nei gradi superiori.
    In materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, si estende per un
    ulteriore triennio (2024-2026) la previsione in base alla quale i periodi minimi
    di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, validi ai fini
    dell’avanzamento, sono da intendersi ridotti di 30 giorni. Inoltre si modificano
    le norme relative alla ferma degli ufficiali in servizio permanente destinati a
    incarichi particolarmente qualificati.
    Attraverso apposito concorso per titoli da indire nell’anno 2024, si consentirà
    di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con
    analoghi concorsi, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso
    di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie.
    In materia di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale del
    Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in ragione del loro ufficio o comunque
    attribuiti dall’amministrazione o su designazione della stessa, in parziale
    deroga al principio della onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti
    pubblici, viene riconosciuta agli stessi una quota dei compensi spettanti che
    quindi non affluisce al “fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per
    la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo
    nazionale dei vigili del fuoco”.
    Inoltre, si prevede una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti
    legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo
    ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra gli obiettivi della
    delega vi sono l’ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo, anche
    con soppressione, ridefinizione ed istituzioni dei ruoli e delle qualifiche
    esistenti e conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.
    Per far fronte alle attività connesse al contrasto all’immigrazione illegale, si
    prevede che la procedura flessibile di definizione delle dotazioni organiche dei
    volontari del Corpo delle capitanerie di porto e di personale del Corpo delle
    capitanerie diporto – Guardia costiera si applichi anche a decorrere dal
    gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2028. La norma indica, per ciascun anno,
    i numeri massimi che potranno essere oggetto del decreto interministeriale
    attuativo.
    Si interviene poi in merito al trattamento economico e previdenziale e ai
    benefici a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
    pubblico.
    In particolare, in materia di area negoziale del personale dirigente delle Forze
    di polizia e delle Forze armate, al fine di dare piena attuazione alle norme di
    adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze
    armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e per l’istituzione delle
    aree negoziali per i dirigenti (decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206), si
    modifica il meccanismo di finanziamento delle aree negoziali stesse.
    Inoltre, si trasforma il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di
    Stato in Fondazione, della quale si elencano le finalità istituzionali, tra le quali
    l’assistenza agli orfani del personale; l’assistenza scolastica a favore dei figli
    degli appartenenti alla Polizia di Stato; la stipula di determinati contratti di
    assicurazione; la concessione di sovvenzioni al personale per grave malattia,
    per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di
    necessità e l’assistenza sociale e sanitaria.
    Il Consiglio dei Ministri ha poi convenuto sull’istituzione di un fondo di circa
    100 milioni di euro, destinato all’avvio della previdenza complementare
    dedicata, alla tutela legale e assicurativa e agli emolumenti accessori per il
    personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; tale fondo sarà
    disciplinato da disposizioni che verranno inserite, attraverso appositi
    emendamenti, in un veicolo legislativo che ne consenta l’operatività a
    decorrere dal 1° gennaio 2024.
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  3. Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento
    della Polizia locale (disegno di legge – Ministro dell’interno)
    Il testo delega il Governo alla riforma delle funzioni fondamentali della polizia
    locale e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi costituzionali di
    sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le nuove norme dovranno
    tenere ferma la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle esercitate
    dalle Forze della polizia dello Stato, in base a quanto previsto dalle
    disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Si chiarisce,
    inoltre, che le Regioni esercitano la potestà legislativa in materia di polizia
    amministrativa locale.
    I decreti attuativi dovranno individuare e disciplinare le funzioni per le quali è
    attribuita la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agente di
    polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza, definendo l’ambito per
    l’esercizio delle funzioni connesse. Inoltre, si introdurranno norme relative agli
    strumenti di autodifesa e all’armamento individuale e di reparto,
    all’addestramento, all’uso, al porto, alla tenuta e alla custodia dell’armamento
    e ai casi di revoca e sospensione.
    Infine, si introducono specifici criteri di delega in merito: alla materia
    previdenziale, assicurativa, infortunistica e pensionistica; a forme di
    collaborazione con le Forze di polizia, anche con il collegamento tra il numero
    unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale;
    all’accesso ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
    automobilistico.
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    ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE
    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze
    Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi
    di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto
    2023, n. 111).
    Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti.
  4. Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo
    19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame
    preliminare)
    Il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della
    disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:
    ■ il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase
    antecedente la costituzione in giudizio;
    ■ l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia
    tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale
    funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario,
    l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti
    processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina
    delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi
    di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione
    da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite
    nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il
    diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
    ■ il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi
    processuali successivi al primo;
    ■ la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle
    parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini
    ristretti;
    ■ l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di
    giudizio successivi al primo;
    ■ le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge
    l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
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  5. Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi
    dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo –
    esame preliminare)
    In attuazione della delega, il decreto introduce misure volte a potenziare il
    regime dell’adempimento collaborativo attraverso:
    ■ l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di
    accesso all’applicazione dell’istituto;
    ■ l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di
    ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui
    almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il
    gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
    gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte
    le società del gruppo;
    ■ la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati
    di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in
    ordine alla loro conformità ai principi contabili;
    ■ la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo,
    anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti
    all’ammissione al regime;
    ■ nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti
    aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;
    ■ procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del
    contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che
    richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
    ■ l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi
    dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
    ■ la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda
    l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo,
    in caso di violazioni fiscali non gravi;
    ■ il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime
    dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici
    presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative
    tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele;
    riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
    Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la
    volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione,
    gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non
    posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo
    comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni
    amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del
    reato di dichiarazione infedele.
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    RIFORMA DEL PROCESSO PENALE
    Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre
    2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante
    delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia
    di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
    procedimenti giudiziari (decreto legislativo – esame preliminare)
    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio,
    ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce
    disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
    150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al
    Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia
    riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
    Il testo interviene con alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo
    n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle
    leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti
    con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione
    di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere
    problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma.
    Nella elaborazione dei correttivi si è tenuto conto dei contributi provenienti dal
    mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, che hanno
    segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa.
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    DISPOSIZIONI SUL COMPARTO “AFAM”
    Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione
    e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e
    tecnico del comparto AFAM (decreto del Presidente della Repubblica –
    esame preliminare)
    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del
    Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato, in
    esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente
    della Repubblica, recante le procedure e le modalità per la programmazione e
    il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e
    tecnico del comparto AFAM.
    Il testo prevede, tra l’altro: l’abilitazione artistica nazionale quale requisito per
    l’accesso alle procedure di reclutamento del personale docente; il
    decentramento delle procedure di reclutamento al fine di valorizzare
    l’autonomia delle singole istituzioni; procedure per il reclutamento dei
    ricercatori; il superamento del precariato del personale; disposizioni per le
    cattedre a tempo definito. Con riferimento all’attività di ricerca nel sistema
    AFAM, sono disciplinati anche i contratti di ricerca, che sono diversi da quelli a
    tempo determinato in quanto conclusi per l’esclusivo svolgimento di specifici
    progetti di ricerca, finanziati totalmente con fondi esterni e non aventi impatto
    sull’organico delle istituzioni.
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    DISPOSIZIONI APPROVATE IN ESAME DEFINITIVO
    Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri competenti, ha approvato in
    esame definitivo i seguenti provvedimenti.
  6. Abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti (disegno di
    legge)
  7. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo
    2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul
    finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
    comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante
    l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione
    dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
    (decreto legislativo)
  8. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
    regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per
    la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga
    la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (decreto legislativo)
  9. Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi
    dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n.
    119 (decreto legislativo)
  10. Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel Codice
    di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento
    normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli
    Istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell’articolo 16, comma 1,
    lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022 (decreto
    legislativo)
  11. Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
    del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva
    2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile
    risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di
    assicurare tale responsabilità (decreto legislativo)
  12. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4
    del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo
    alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi
    medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento
    europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del
    Consiglio (decreto legislativo)
  13. Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli
    Uffici di diretta collaborazione (decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri)
    I testi tengono conto dei pareri eventualmente espressi dalle competenti
    Commissioni parlamentari o dalle Conferenze Stato-regioni o unificata.
    ٠٠٠٠٠
    DELIBERAZIONI MOTIVATE
    Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato, con deliberazione motivata ai sensi
    dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
    Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ad adottare i seguenti
    schemi di decreti ministeriali:
    ■ “Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di
    ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore
    di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99”;
    ■ “Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di
    utilizzazione delle risorse del fondo per l’istruzione tecnologica
    superiore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022”.
    ٠٠٠٠٠
    FABBISOGNI STANDARD
    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze
    Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’adozione della nota
    metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le
    Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario
    relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente, Istruzione,
    Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica
    appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni
    discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole
    Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario, per il
    2022, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
    ٠٠٠٠٠
    NOMINE
    Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
    ■ su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la nomina dei dottori Stefano
    Messina e Sandro Gambuzza a componenti del Consiglio nazionale
    dell’economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria “imprese”,
    in sostituzione rispettivamente del dott. Paolo Uggé, dimissionario,
    (Conftrasporto) e del dott. Massimiliano Giansanti (Confagricoltura);
    ■ su proposta del Presidente Giorgia Meloni, visti i pareri favorevoli delle
    competenti Commissioni parlamentari, la nomina del Generale di
    Divisione Aerea Luca Valeriani a Presidente dell’Agenzia nazionale per
    la sicurezza del volo e del dott. Costantino Fiorillo, del generale di
    divisione aerea in ausiliaria Maurizio Antonio Agrusti e della prof.ssa
    avv. Anna Masutti a componenti del Collegio della stessa Agenzia;
    ■ su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, la nomina a
    dirigente generale penitenziario della dott.ssa Rosella Santoro, dirigente
    dei ruoli dirigenziali dell’amministrazione penitenziaria.
    fonte: GOVERNO ITALIANO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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