Il DL Semplificazioni approvato al Senato
di Serena Pastore
Con 168 sì, 23 no e 2 astensioni, il Senato, martedì 2 agosto, ha approvato
in via definitiva il ddl, trasmesso dalla Camera, con modificazioni, del DL
Semplificazioni n. 73/2022, recante misure urgenti in materia di
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato
e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Seguono le principali novità
contenute nel testo.
Registri contabili digitali – Il testo abroga l’obbligo annuale di conservazione
sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. D’ora in
poi, infatti, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su
supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte
dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Versamento unitario – Altra novità riguarda il versamento unificato. Viene
infatti previsto che i contribuenti possano effettuare versamenti unitari di
qualsiasi imposta, tassa o contributo comunque denominati, in favore dello
Stato, degli enti territoriali e previdenziali, tramite modello F24.
Precompilata – Per le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta
2022 nel caso di presentazione con modifiche, mediante Caf o professionista,
il controllo formale non sarà effettuato sui dati delle spese sanitarie che non
risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Di conseguenza, il
Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi
alle spese sanitarie.
INTRA – La scadenza per la trasmissione degli elenchi INTRA viene
ripristinata dal 30 al 25 del mese successivo al periodo di riferimento, in
quanto la nuova scadenza non consente all’Istituto nazionale di statistica di
rispettare le disposizioni dei regolamenti statistici europei, che prevedono
l’interscambio dei micro dati relativi alle cessioni tra gli Istituti nazionali di
statistica dei Paesi UE.
Controlli – Importanti novità anche nelle attività istruttorie di controllo. Infatti,
l’Amministrazione Finanziaria entro 60 giorni dalla conclusione della
procedura di controllo dovrà comunicare al contribuente dell’esito negativo di
quest’ultima. La comunicazione verrà inviata con modalità semplificate, che
saranno individuate dall’Amministrazione in seguito, e potrebbe essere
recapitata mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza
mobile del destinatario, della posta elettronica anche non certificata o
dell’AppIO.
Versamenti fiscali con compensazione crediti – Viene previsto che per
qualsiasi tipologia di imposta, tassa o contributo i contribuenti possano
effettuare versamenti unitari a favore dello Stato con eventuale
compensazione dei crediti.
Vendita diretta di immobili privi di rendita catastale – Il testo introduce una
specifica disciplina opzionale nel caso in cui la vendita diretta su proposta del
debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza
attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione,
fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree
urbane. In tali ipotesi il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene,
con il consenso dell’Agente della Riscossione, al valore determinato da perizia
inoppugnabile, effettuata dall’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta energia e gas – Per quanto riguarda i crediti d’imposta
previsti dall’articolo 1 commi da 1 a 3 del DL n.50/2022, ossia quelli relativi
all’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, gli stessi non sono più
concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in
regime de minimis.
Cessione crediti – Il testo introduce un’importante modifica normativa
finalizzata a favorire lo smobilizzo dei crediti fiscali connessi agli interventi di
recupero edilizio. Infatti, viene riconosciuta, non più alle sole cessioni
comunicate dopo il 1° maggio 2022, ma anche alle cessioni precedenti, di
potersi avvalere della nuova normativa facilitata di cessione del credito
introdotta dall’articolo 14 comma 1 lettera b) del DL n.50/2022, ossia l’ulteriore
possibilità di cessione riconosciuta alle banche, ovvero alle società
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia,
a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche
che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà
di ulteriore cessione.
Contributo acquisti veicoli elettrici – Per il 2022 le risorse destinate per la
concessione di incentivi per l’acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, fascia
di emissione 21-60gr., sono ridotte di 20 milioni di euro. Tale importo
incrementa la dotazione degli incentivi previsti per i veicoli elettrici nuovi di
fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7.
Derivazione rafforzata – L’applicazione del cd. principio di derivazione
rafforzata, secondo cui la determinazione del reddito d’impresa ai fini Ires è
coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi, viene esteso alle microimprese che optano
per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Inoltre, viene chiarito che le
poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori rilevano
anche a fini Irap, purché per tali componenti negative di reddito non sia
scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. Tali
modifiche si applicano dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022.
Terzo settore – Per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali,
l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e
a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale. Inoltre, nel
computare i 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del
Terzo settore, una volta ricevute le informazioni contenute nei registri speciali
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale,
devono richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a
verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione non va considerato il
periodo compreso tra la data del 1° luglio 2022 e quella del 15 settembre
2022.
Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli enti del
terzo settore devono adattarsi alle disposizioni di cui al Codice del terzo
settore. Infine, viene disposto che le Organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione,
possano accreditarsi nell’esercizio 2022 entro il 31 dicembre 2022, anziché
entro il 31 ottobre 2022.
Rafforzamento strutture finanziarie – In ragione della turbolenza sui mercati
finanziari, viene esteso all’esercizio 2022 il regime derogatorio per la
valutazione dei titoli non immobilizzati, di cui all’art. 20-quater del DL
119/2018.
Quindi, viene prevista la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione risultante
dall’ultimo bilancio approvato, anziché al valore desumibile dall’andamento di
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.