Il Presidente Mattarella ha promulgato la legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2022 e ha
inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al
Presidente del Consiglio
C o m u n i c a t o
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 30
dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 e ha
inviato in data odierna al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La
Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la seguente lettera:
«mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2022. Il provvedimento rappresenta uno dei traguardi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da conseguire entro il quarto
trimestre del 2023 e pertanto, al fine di adempiere all’impegno assunto in sede
europea, è necessario procedere con sollecitudine alla promulgazione.
Ritengo, tuttavia, doveroso richiamare l’attenzione del Governo e del
Parlamento sull’articolo 11 della legge, in materia di assegnazione delle
concessioni per il commercio su aree pubbliche, che, oltre a disciplinare le
modalità di rilascio delle nuove concessioni, introduce l’ennesima proroga
automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo,
in modo che appare incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di
Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al
mercato dei servizi. Inoltre, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni,
secondo quanto affermato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, appaiono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in
contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti.
La disciplina in esame presenta evidenti analogie con quella delle concessioni
demaniali marittime, introdotta con la legge di conversione del decreto legge
29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi”, oggetto di una mia precedente lettera del 24 febbraio 2023, inviata
ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ove
evidenziavo i profili di contrasto di quella disciplina con il diritto europeo e,
quindi, con il dettato costituzionale.
Della legge ora in esame suscitano analoghe, rilevanti perplessità di ordine
costituzionale le disposizioni del richiamato articolo 11 che intervengono sulle
concessioni in essere e ne dispongono proroghe a vario titolo.
Si prevede infatti che continuino ad avere efficacia fino al termine previsto nel
relativo titolo, non solo – com’è logico – le concessioni assegnate con
procedure selettive, ma anche le concessioni già riassegnate ai sensi
dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il predetto
comma 4-bis ha disposto, a suo tempo, il rinnovo per la durata di dodici anni
per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, mentre il comma 4-ter ha
previsto la facoltà delle regioni di disporre che i comuni possano assegnare,
su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro
criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove
necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti
esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero
che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la
riassegnazione della concessione.
L’articolo 11 della legge in esame prevede, per i procedimenti di rinnovo dei
titoli concessori individuati dal comma 4-bis non ancora conclusi anche per
inerzia dei Comuni, un ulteriore termine di sei mesi, con applicazione, in sede
di rinnovo, del termine di dodici anni di durata previsto dal comma 4-bis.
Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento in tale ulteriore
termine di sei mesi, il titolo concessorio è rinnovato automaticamente, salva la
rinuncia dell’avente titolo.
Infine, con una disposizione di cui non sono chiare la ratio e l’impatto, le
concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo ai sensi del citato art.
181 sono automaticamente prorogate sino al 31 dicembre 2025, salva
l’eventuale maggiore durata prevista nel titolo.
La disciplina del commercio su aree pubbliche, come affermato anche dalla
Corte costituzionale, con sentenza n. 291 del 2012, rientra nell’ambito di
applicazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
(cd. “direttiva servizi”). La direttiva è autoapplicativa, con la conseguente
necessità della disapplicazione delle norme interne incompatibili, con l’obbligo
di una procedura di selezione “qualora il numero di autorizzazioni disponibili
per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse
naturali o delle capacità tecniche utilizzabili”, escludendo procedure di rinnovo
automatico. La necessità di disapplicare le norme interne in contrasto con tale
obbligo è stata ribadita di recente, con riferimento alla disciplina delle
concessioni demaniali marittime, dal TAR Lazio, con sentenza n. 19051 del 15
dicembre 2023, e dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 20 aprile 2023.
Con specifico riferimento alle concessioni per il commercio su aree pubbliche,
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, rispetto alla proroga
disposta dal decreto legge n. 34 del 2020, aveva già rilevato, nel parere del 15
febbraio 2021, l’incompatibilità con la direttiva servizi, invitando i Comuni a
disapplicare le norme di legge.
Appare paradigmatica la vicenda del Comune di Roma che ha, quindi,
proceduto a disapplicare il citato comma 4-bis e ha avviato le procedure per la
messa a gara delle concessioni.
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della disapplicazione da parte
del Comune di Roma di tale disposizione interna, in quanto incompatibile con
la direttiva servizi (Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza n. 9104 del 19
ottobre 2023).
Il Consiglio di Stato ha confermato, in tal modo, la sentenza di primo grado
che aveva indicato anche per le concessioni dei posteggi per il commercio su
aree pubbliche, oltre che per le concessioni del demanio marittimo, il limite
massimo del 31 dicembre 2023, raggiunto il quale le concessioni cesseranno
di produrre effetti, “nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa
che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza
effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. e fermo
restando che, nelle more, l’amministrazione ha il potere/dovere di avviare le
procedure finalizzate all’assegnazione della concessione” (Tar Lazio,
sentenza n. 530/2022).
Analogamente il Tar Lazio si è pronunciato in altri giudizi con le sentenze n.
539/2022; 8136/2022, non impugnate e, quindi, passate in giudicato.
La proroga di dodici anni prevista dalla legge in esame per le concessioni in
essere appare, alla luce di questi orientamenti giurisprudenziali, eccessiva e
sproporzionata.
Va rilevata inoltre l’incongruenza di prevedere una proroga automatica di
durata superiore (12 anni) a quella delle nuove concessioni (10 anni).
Il contesto che viene in tal modo a determinarsi presenta caratteristiche molto
simili a quello oggetto della mia lettera del 24 febbraio scorso.
I profili di contrasto con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali
definitive accrescono l’incertezza del quadro normativo, determinando la
necessità di garantire la certezza del diritto e l’uniforme interpretazione della
legge da parte di tutti i soggetti coinvolti. Così come ho osservato riguardo alla
vicenda delle concessioni demaniali, ciò rende indispensabili, a breve, ulteriori
iniziative di Governo e Parlamento».
Roma, 02/01/2024 (II° mandato)
fonte: PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA