IN VIGORE IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

IN VIGORE IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Il 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il codice rispetta i principi definiti dall’Unione europea e ha lo scopo di rilevare con anticipo eventuali stati di sofferenza dell’impresa, in modo da intervenire in tempo attraverso ristrutturazioni per preservare la continuità aziendale.

Cosa si intende per “crisi d’impresa”? Una situazione in cui i flussi di cassa prospettici sono inadeguati a far fronte alle obbligazioni dell’impresa nei successivi 12 mesi.

Cosa devono fare le imprese? Devono dotarsi di assetti organizzativi adeguati in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi. Per essere adeguati, questi strumenti devono essere in grado di:

  • rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico- finanziario;
  • verificare la non sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i 12 mesi successivi;

Il codice ha individuato alcuni segnali di allarme da tenere in considerazione. Ad esempio:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • le esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni (pari ad almeno il 5% delle esposizioni);
  • i ritardi nei pagamenti che determinano l’attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, tra cui: INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE, che devono inviare una comunicazione all’impresa affinché si attivi per verificare la continuità aziendale.

Queste segnalazioni sono di carattere informativo e scattano al superamento di certe soglie di debito:

  • INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
    • al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro  per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
    • all’importo di 5.000 euro  per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, ;
  • INAIL: ritardi di oltre 90 gg. nel versamento dei premi assicurativi superiori a 5.000 euro;
  • AGENZIA ENTRATE: esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle Liquidazioni Periodiche trimestrali superiore all’importo di 5.000 euro ;
  • AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE: esistenza di crediti affidati per la riscossione scaduti da oltre 90 giorni, superiori a
    • 100.000 euro per le imprese individuali
    • 200.000 euro per società di persone
    • 500.000 euro per le altre società.

Le segnalazioni riguarderanno:

  • per INPS i debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per l’Agenzia entrate i debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022;
  • per l’Agenzia entrate-Riscossione i carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 per quanto di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

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