Inail: comunicata la riduzione di premi e
contributi per il 2023

Inail: comunicata la riduzione di premi e
contributi per il 2023


di Salvatore Cortese
Con la Circolare n. 12 del 30 marzo 2023, l’Inail ha comunicato la misura della
riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013, a valere per
l’anno 2023.
La riduzione, da applicare esclusivamente a quei settori per i quali non è stata
ancora completata la revisione tariffaria, è stata fissata nella misura del
15,17% dal Decreto Interministeriale 20 settembre 2022, che ha approvato la
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail 2 agosto 2022, n. 176.
Con la medesima deliberazione sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi
(IGM) per il triennio 2023- 2025, da utilizzare per l’applicazione della riduzione
in argomento ai soli premi e contributi per i quali è ancora in corso la revisione
tariffaria.
Conseguentemente, nelle more del completamento delle relative revisioni
tariffarie, la citata riduzione del 15,17% si applica, per il 2023, esclusivamente:
● ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad
esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
● ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni
causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla
legge n. 93/1958;
● ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del
D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Modalità di applicazione –Per quanto attiene i criteri di applicazione, si ricorda
che l’individuazione dei beneficiari della riduzione (15,17% per il 2023) si basa
sull’andamento infortunistico aziendale e che sono previsti criteri differenziati a
seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un
biennio.
Nel primo caso (attività iniziata da oltre un biennio), la riduzione si applica ai
soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 202 e il criterio
utilizzato è quello del confronto tra l’Indice di Gravità Medio (IGM) e l’Indice di
Gravità Aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento
infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n.
1124/1965 e per i contributi della gestione agricoltura (per il 2023 dovranno
essere applicati gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025).
Per coloro che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, invece, la
riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La
domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza
del primo biennio di attività.
Per la riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione degli
alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non
statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di
lavoro, e per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione
dei raggi X e delle sostanze radioattive, le scuole non statali e i possessori di
apparecchi radiologici e sostanze radioattive dovranno presentare la domanda
con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile nei
servizi online dell’Inail.
Per il settore agricoltura, i soggetti interessati dovranno presentare la
domanda compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L147-2013
primo biennio Agricoltura da trasmettere tramite PEC alla casella di posta
elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale
dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi,
da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la
riduzione.
Per le attività iniziate da non oltre un biennio (ossia quelle con data inizio
uguale o successiva al 3 gennaio 2021) laddove nel corso del suddetto
biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per
l’anno 2023 nella nuova misura del 15,17% è applicata senza necessità di
presentare una nuova istanza.

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