Definizione UE micro, piccola e media
impresa per i bandi pubblici
di Anna Maria D’Andrea – INCENTIVI ALLE IMPRESE
Le Micro, piccola e media impresa (PMI) si definiscono in base a limiti di
dimensione e parametri adottati dalla normativa comunitaria. Focus
sulla definizione, utile anche per compilare l’autodichiarazione sugli
Aiuti di Stato così come per l’accesso ai bandi pubblici, considerando il
dato relativo a dipendenti, fatturato e bilanci e le previsioni della
Raccomandazione UE 2003/361/CE
In base a quali criteri si definizione micro, piccola e media un’impresa?
Bisogna considerare precisi limiti di dimensione e parametri previsti dalla
normativa comunitaria: un focus sulla definizione, che è utile conoscere anche
per compilare l’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid in scadenza il 30
novembre oltre che per la partecipazione ai bandi pubblici.
I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella
Raccomandazione dell’Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il
Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.
Sono tre le dimensioni da considerare per individuare le PMI:
● numero dei dipendenti;
● fatturato annuo;
● totale in bilancio.
A fornire le indicazioni per individuare quando un’impresa si considera micro,
piccola o di medie dimensioni è una guida pubblicata dall’Unione Europea nel
corso del 2020, considerando che le attività economiche di dimensioni minori
sono tra le principali destinatarie delle agevolazioni UE e la definizione di PMI
comunitaria, applicabile a tutti i Paesi membri, consente di individuare chi può
beneficiarne.
Forniamo quindi di seguito la definizione comunitaria utile per individuare quali
sono le PMI e quali i parametri da considerare.
Definizione UE micro, piccola e media impresa per i bandi pubblici
La Raccomandazione n. 2003/361/CE definisce come impresa ogni entità a
prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica.
Rientrano quindi nella categoria delle imprese le entità che esercitano
un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di
persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.
Accanto alla definizione generale vi è poi quella specifica che riguarda le PMI,
per le quali bisogna considerare specifici parametri per quel che riguarda i
limiti di dimensione.
Secondo le regole UE, recepite in Italia con il DM del 18 aprile 2015, si
considerano micro, piccole e medie le imprese che:
“occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni
di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.”
Sono quindi tre i parametri utilizzati: i dati sul numero di dipendenti, sul
fatturato annuo, sul totale attivo di bilancio.
All’interno del testo della Raccomandazione UE che definisce le PMI sono
analizzati i criteri che hanno portato all’individuazione dei parametri relativi alle
dimensioni delle imprese di cui sopra.
Il numero di dipendenti viene definito come uno dei più significativi, elemento
che tuttavia sarebbe poco rilevante se non affiancato a quelli finanziari.
Il requisito del limite di fatturato consente di apprezzare la “vera importanza di
un’impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti”.
A questo è tuttavia necessario affiancare il parametro del totale di bilancio, il
quale riflette l’insieme degli averi di un’impresa e che consente di superare le
variazioni e le differenze di fatturato che, come evidente, possono essere
condizionate da diversi fattori.
Prima di analizzare punto per punto la definizione di PMI, si allegano di
seguito la Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE ed il Decreto Ministeriale di recepimento del 18 aprile
2005.
Si mette inoltre a disposizione dei lettori la guida della Commissione
Europa alla definizione delle PMI.
Definizione PMI: limiti micro, piccole e medie imprese
Nella macro categoria delle PMI è necessario poi analizzare le diverse
tipologie di imprese, suddivise in base ai parametri di dimensione.
Sulla base della definizione UE,
● si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone
e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
a 10 milioni di euro.
● si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di euro.
È possibile quindi riassumere le regole e la definizione di micro, piccola e
media impresa in un’utile tabella riepilogativa con i diversi parametri:
Definizione
PMI
Numero di
dipendenti
Fatturato Totale di bilancio
Micro
Impresa
meno di 10 non superiore a 2
milioni di euro
non superiore a 2
milioni di euro
Piccola
impresa
meno di 50 non superiore a 10
milioni di euro
non superiore a 10
milioni di euro
Media
impresa
meno di 250 non superiore a 50
milioni di euro
non superiore a 43
milioni di euro
I requisiti relativi al numero di dipendenti e al totale del fatturato, o al numero
di dipendenti e al totale di bilancio, devono ambedue sussistere e sono
cumulativi. È invece prevista l’alternatività tra i requisiti di fatturato e totale di
bilancio (la scelta di quale considerare dipende dalla convenienza
dell’azienda).
Definizione UE PMI: totale del fatturato e di bilancio
Per la verifica dei requisiti richiesti, il totale del fatturato previsto dalla
definizione di micro, piccola e media impresa dovrà essere calcolato tenendo
conto della voce A.1 del conto economico.
Si tratta quindi dell’importo netto del volume d’affari, ovvero gli importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti
nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle
vendite nonché dell’IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il
volume d’affari
Per totale di bilancio si intende invece il totale dell’attivo patrimoniale.
Secondo quanto previsto dal DM del 18 aprile 2005, per la verifica di fatturato
e totale di bilancio bisognerà far riferimento ai dati dell’ultimo esercizio
contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione.
Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto
riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per
quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e
delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e
seguenti del codice civile.
Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione
del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo
patrimoniale risultanti alla stessa data.
Definizione UE PMI: numero di dipendenti
Per il calcolo del numero di occupati, bisogna invece far riferimento ai
dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro
matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono
il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione
straordinaria.
La Raccomandazione UE scende ancora più nel dettaglio. Gli effettivi
corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di
persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa o
per conto di tale impresa a tempo pieno.
Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno
lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori
stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.
Gli effettivi sono composti:
● dai dipendenti che lavorano nell’impresa;
● dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la
legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti
dell’impresa;
● dai proprietari gestori;
● dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di
vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di
formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata
dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
Definizione UE di PMI: differenza tra imprese autonome, associate
e collegate
Ai fini dell’accesso a bandi e contributi pubblici, l’impresa dovrà individuare
anche a quale tipologia appartiene, ovvero se fa parte delle imprese
autonome, associate e collegate.
Soltanto le imprese autonome possono infatti accedere ai bandi pubblici.
Anche in tal senso, la definizione di ciascuna di essere è contenuta nella
Raccomandazione UE, la quale specifica che l’ulteriore differenziazione è
importante al fine di valutare la realtà economica della PMI, ed escludere dalla
definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una
PMI.
Definizione UE imprese associate
Partiamo quindi dalla definizione di imprese associate.
Sono considerate tali le imprese tra le quali esiste la seguente relazione:
“un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il
25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.”
Il limite del 25% può essere raggiunto o superato, senza determinare la
qualifica di impresa associata, qualora siano presenti le categorie di investitori
di seguito elencati, a condizione che gli stessi investitori non siano
individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
● società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio,
persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività
di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono
fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito
da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi
1.250.000 euro;
● università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
● investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
● autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni
di euro e meno di 5.000 abitanti.
Definizione UE imprese collegate
Si definiscono imprese collegate le imprese fra le quali esiste una delle
relazioni seguenti:
● un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o
soci di un’altra impresa;
● un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei
membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un’altra impresa;
● un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra
impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù
di una clausola dello statuto di quest’ultima;
● un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in
virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
La definizione di impresa collegata o associata è altrettanto importante per
determinare la possibilità o meno di accedere ai bandi e contributi pubblici. La
verifica viene infatti effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad
esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
Ad eccezione dei casi relativi alle imprese associate, un’impresa sebbene
rientri in tutti i parametri dimensionali di cui sopra, non può mai essere
considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto
è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi
pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
È tuttavia previsto previsto che l’impresa richiedente è considerata autonoma
nel caso in cui il suo capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile
determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter
presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e/o collegate.
Definizione di impresa ai sensi del Quadro Temporaneo Aiuti di
Stato
In merito alla definizione di micro, piccola e media impresa, non si può non
analizzare quanto previsto, in considerazione dell’emergenza Covid-19, dal
Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 19 marzo 2020 e prorogato
fino al 30 giugno 2022.
Il Quadro temporaneo è fondamentale per determinare i limiti per l’accesso
alle misure di sostegno economico introdotte per l’emergenza Covid-19, dai
contributi a fondo perduto fino, a titolo esemplificativo, alla
decontribuzione Sud.
Ai fini della verifica del limite degli Aiuti di Stato previsti dalla Sezione 3.1 del
Quadro temporaneo, pari a 1.800.000 euro per effetto della quinta modifica
approvata dalla Commissione Europea (2021/C 34/06), ai fini della
definizione di impresa si fa riferimento alla nozione assunta nel diritto della
concorrenza, e quindi:
“le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate
rispetto non alla singola impresa ma rispetto al concetto di singola unità
economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse
entità giuridiche”.
In relazione alla verifica relativa a soglie e limiti di cumulo per l’impresa, il
calcolo deve essere effettuato rispetto all’unità economica a cui la singola
impresa appartiene, identificando tale “unità economica” con il “gruppo”.
Quindi, in caso di diverse entità legali che fanno parte di un unico gruppo, è
questo che deve essere considerato impresa, ai fini della determinazione della
soglia massima di 1.800.000 euro