Aiuti di Stato 2023-2024: cosa sono, elenco
La guida agli aiuti di Stato 2023-2024.
Ecco cosa sono, quali sono le regole
che li disciplinano e quando sono considerati compatibili
Per “Aiuti di Stato” si intendono tutti trasferimenti di risorse pubbliche,
destinati a soggetti che svolgono attività economica in un determinato settore.
L’Unione Europea stabilisce le regole e il tetto massimo delle concessioni,
fissando norme comunitarie che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.
Negli ultimi anni si è sempre più parlato di Aiuti di Stato, soprattutto durante
l’emergenza pandemica del 2020. Ma di cosa si tratta esattamente e qual è
l’elenco 2023 2024 aggiornato delle agevolazioni concesse?
In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro cosa sono gli Aiuti di Stato,
come funzionano e quali sono i limiti e le regole da rispettare per riceverli e
poterne usufruire.
COSA SONO GLI AIUTI DI STATO
Gli “aiuti di Stato” sono trasferimenti di risorse pubbliche a favore di alcune
imprese o produzioni, riconosciuti per andare incontro a determinate criticità.
Con il termine “aiuto” infatti non ci si riferisce soltanto a un’erogazione di
denaro, ma a qualsiasi misura che, direttamente o indirettamente, produca un
beneficio economico all’impresa.
Può essere considerato “aiuto di Stato”, ad esempio, la riduzione di un canone
di affitto o di un prezzo di vendita rispetto al prezzo di mercato, ma anche un
mutuo a tasso agevolato, uno sgravio o un’esenzione fiscale.
Negli corso degli anni l’Unione Europea ha modificato la normativa sugli
aiuti di Stato con deroghe su limiti e su alcune categorie, nonché con una
riforma sostanziale in condizioni di emergenza (ad esempio Covid o guerre).
A tal fine, per meglio spiegare come funzionano gli aiuti di Stato, bisogna
distinguere tra 3 tipologie di aiuti:
● aiuti non emergenziali con obbligo di notifica all’Unione Europea;
● aiuti non emergenziali senza obbligo di notifica all’Unione Europea;
● aiuti emergenziali.
In linea generale, gli aiuti di Stato sono vietati dall’UE. Fanno eccezione,
previa autorizzazione obbligatoria dell’Unione, i casi in cui siano rispettati dei
requisiti o dei limiti economici stabiliti negli anni a livello normativo. Discorso a
parte sono gli aiuti erogati per specifiche “emergenze”. Vediamo i dettagli.
1) AIUTI DI STATO CON OBBLIGO DI NOTIFICA ALL’UE
Per avere il via agli aiuti di Stato “non emergenziali” ogni Paese deve
richiedere all’UE l’autorizzazione. Infatti, a disciplinare gli aiuti di Stato “non
emergenziali” è la Comunità Europea che li vieta, per non turbare la libera
concorrenza, salvo casi specifici.
Le misure statali a favore di un’azienda, infatti, porrebbero l’impresa
beneficiaria in una posizione di vantaggio rispetto alle altre europee che
non godono dello stesso aiuto. La Comunicazione del 19 luglio 2016 è il
vademecum in tal senso, spiega le linee guida per identificare tali tipi di
misure a livello nazionale e stabilisce che gli aiuti di Stato con obbligo di
notifica all’UE e previo nullaosta sono ammissibili se:
● consentono di realizzare obiettivi di comune interesse;
● rappresentano il giusto strumento per correggere taluni “fallimenti
del mercato”. Ad esempio, il rimedio ad una situazione di fallimento del
mercato può talora bilanciare gli effetti distorsivi della concorrenza. In
tali casi l’aiuto è considerato compatibile.
2) AIUTI DI STATO SENZA OBBLIGO DI NOTIFICA ED ELENCO
Tra gli aiuti di Stato “non emergenziali”, non legati a situazioni temporanee ed
urgenti, vi sono alcuni esentati dall’obbligo di notifica. In particolare,
quando si tratta di aiuti a favore:
● dello sviluppo di talune attività o di Regioni economiche, sempre
che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse;
● della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, dell’occupazione e
della formazione, della cultura e della conservazione del
patrimonio, dell’eventuale riparazione dei danni arrecati dalle calamità
naturali, della tutela dell’ambiente, secondo quanto stabilito dal
Regolamento n. 994/98, come modificato dal Regolamento n. 733 del
2013;
● delle PMI. Le piccole e medie imprese possono beneficiare di aiuti
all’investimento, di aiuti per consulenza e altri servizi, purché non
continuativi o periodici e non connessi alle normali spese di
funzionamento dell’impresa. Possono anche beneficiare di aiuti alla
ricerca e allo sviluppo, di aiuti per studi di fattibilità tecnica e di aiuti per i
costi di brevetto. L’entità dell’aiuto non deve superare determinate
soglie stabilite in dettaglio per ogni categoria di aiuto. A disciplinare la
deroga è il Regolamento n. 70/2001, e successive modifiche;
● di alcune categorie nell’ambito di determinate soglie, come
disciplinato dal Regolamento de minimis e quello Commissione n.
651/2014. Si tratta, in estrema sintesi, di “aiuti di modico valore”
concessi da uno Stato membro a un’impresa unica senza obbligo di
notifica all’UE. Tale importo non può superare 200.000 euro nell’arco di
tre esercizi finanziari, ma per alcune categorie la soglia è differente.
Ovvero, gli aiuti – per essere esentati dalla notifica all’UE – devono
rispettare il limite di: