Indennità maternità e paternità 2022 per autonomi e liberi professionisti

Indennità maternità e paternità 2022
per autonomi e liberi professionisti


La guida aggiornata su come cambiano le indennità di maternità e paternità
nel 2022 per autonomi, liberi professionisti e parasubordinati
Cambiano le regole per le indennità di maternità e paternità 2022 per
autonomi, liberi professionisti e parasubordinati.
Già con la Legge di Bilancio 2022 è possibile avere 3 mesi in più d’indennità
di maternità o paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi,
rispettando determinati requisiti reddituali. A questi mesi si aggiunge la
possibilità, prevista dal Decreto Conciliazione vita – lavoro, di anticipare la
maternità anche prima dei 2 mesi antecedenti al parto (prima era fruibile solo
nei 2 mesi prima e nei 3 mesi successivi).
Vediamo insieme quali sono le indicazioni INPS sulle nuove indennità di
maternità e paternità 2022 e cosa prevede la Legge di Bilancio per tali
categorie di lavoratori.
LE NUOVE INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ 2022
Nel 2022 ci sono diverse novità per l’indennità di maternità riconosciuta alle
lavoratrici autonome. Nello specifico, l’articolo 239, della Legge 30 dicembre
2021, n. 234 dispone che alle lavoratrici autonome venga riconosciuta
l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del
periodo di maternità. Ciò, a condizione che il reddito dichiarato nell’anno
precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. Questi
3 mesi extra vanno ad aggiungersi ai 5 mesi già spettanti, due prima del parto
e tre dopo il parto. Quindi in totale si arriva a 8 mesi.
In seconda battuta, il Decreto Conciliazione – vita lavoro pubblicato in
Gazzetta il 29 luglio 2022 ha stabilito che dal 13 agosto 2022 (data di entrata
in vigore del provvedimento) il diritto viene riconosciuto anche agli eventuali
periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio accertati dall’ASL
fruibili anche prima dei 2 mesi antecedenti al parto. Per i dettagli sulle
novità previste da questo decreto in materia di maternità, paternità e congedi
vi consigliamo questo approfondimento dedicato.
Scopriamo nel dettaglio chi sono i destinatari, quali sono i requisiti di accesso
e tutto ciò che c’è da sapere sulle novità per la maternità o la paternità per
autonomi e liberi professionisti nel 2022.
INDENNITÁ DI MATERNITÁ AUTONOME, COS’È
Secondo la normativa in vigore fino al 13 agosto, il Testo Unico della maternità
e paternità (DL n. 151/2001), l’indennità di maternità è riconosciuta alle
lavoratrici autonome per i 2 mesi prima del parto e per i 3 successivi. In caso
di adozione o affidamento spetta, invece, per i 5 mesi successivi. A questi 5
mesi si aggiungono 3 mesi extra nel caso le neomamme rispettano
determinati requisiti che vi spieghiamo in seguito. Il Decreto n. 105/2022 per
favorire la parità di genere in ambito familiare e lavorativo, tra le altre cose,
prevede una importante modifica all’articolo 68 del Testo Unico dando la
possibilità di astenersi dal lavoro e richiedere l’indennità anche prima dei 2
mesi canonici antecedenti al parto o all’ingresso del bambino.
A CHI SPETTANO I 3 MESI AGGIUNTIVI
L’indennità extra pari a 3 mesi in più di maternità nel 2022 spetta alle
lavoratrici che rientrano in queste categorie:
● le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
● lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (capo XI del Decreto
Legislativo n. 151 del 2001);
● libere professioniste di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo n.
151 del 2001 non gestite dall’INPS ma dalle specifiche Casse
previdenziali di appartenenza, si tratta in particolare di:

  1. Cassa nazionale del notariato.
  2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e
    procuratori.
  3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
  4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
  5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
  6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
  7. Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi.
  8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori
    commercialisti.
  9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli
    architetti liberi professionisti.
  10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri
    e periti commerciali.
  11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del
    lavoro.
    La disposizione normativa nel Bilancio 2022 cita le sole lavoratrici, tuttavia
    l’INPS chiarisce che la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri
    lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle
    condizioni reddituali inferiori a 8.145 euro nell’anno precedente,
    subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente
    (articoli 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del Decreto
    Legislativo n. 151 del 2001, e l’articolo 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile
    del 2002). Quindi è possibile richiedere il congedo di paternità in alternativa al
    congedo di maternità al verificarsi di uno di questi eventi: morte o grave
    infermità della madre; abbandono del figlio o mancato riconoscimento del
    neonato da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre.
    REQUISITI
    Innanzitutto, come già accennato, il requisito sempre necessario per poter
    richiedere gli ulteriori 3 mesi d’indennità di maternità o paternità nel 2022 è
    che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità
    sia inferiore a 8.145 euro.
    Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente
    l’inizio del periodo di maternità o paternità, ossia il periodo compreso dal 1°
    gennaio al 31 dicembre. Il reddito inteso è quello fiscalmente dichiarato.
    Inoltre, per la fruizione delle nuove tutele della maternità o paternità delle
    lavoratrici e dei lavoratori autonomi è necessaria la regolarità contributiva
    nei periodi interessati. Infatti, per il riconoscimento dell’indennità extra sono
    necessari:
    ● il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile
    dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale;
    ● la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per
    maternità.
    PERIODO INDENNIZZABILE CON 3 MESI EXTRA INDENNITÀ
    MATERNITÀ 2022
    Quando è possibile fruire dei 3 mesi extra? Il periodo indennizzabile si ottiene
    in misure differenti, facendo una distinzione tra le categorie di lavoratori o
    lavoratrici interessate. Ovvero:
    ● per le lavoratrici e i lavoratori autonomi si può ottenere un’indennità
    di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi
    di maternità o paternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto)
    di cui all’articolo 66 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001. In caso
    d’indennizzo degli ulteriori 3 mesi, il congedo parentale per le madri
    lavoratrici autonome pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o
    dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore – potrà essere
    fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di
    maternità;
    ● in relazione alle libere professioniste (o ai liberi professionisti) e
    categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata INPS può essere
    riconosciuta l’indennità extra per i 3 mesi immediatamente successivi ai
    3 mesi dopo il parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo
    16-bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Inoltre, può essere
    riconosciuta anche nei 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità,
    nei 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto
    oppure successivamente ai giorni non goduti nel caso di parto
    prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di
    maternità post partum (articolo 16, comma 1, lettera d), del Decreto
    Legislativo n. 151 del 2001). Il requisito contributivo non deve essere
    nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza
    soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità o
    paternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi d’indennità si applica anche in
    caso di adozione o affidamento;
    ● per le lavoratrici e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla
    Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità o
    di paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 3 mesi dopo il
    parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del
    Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Inoltre, può essere riconosciuta
    anche nei 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità, nei 5 mesi
    successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto o nei 7
    mesi successivi al parto in caso d’interdizione prorogata. Infine
    l’indennità può essere anche successiva ai giorni non goduti nel caso di
    parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo
    di maternità post partum (articolo 16, comma 1, lettera d), del Decreto
    Legislativo n. 151 del 2001). Anche per tali destinatari il requisito
    contributivo non deve essere nuovamente accertato. La tutela degli
    ulteriori 3 mesi d’indennità si applica anche in caso di adozione o
    affidamento.
    Si aggiunge poi la novità introdotta dal Decreto conciliazione vita lavoro
    pubblicato in GU il 29 luglio 2022. Il provvedimento estende dal 13 agosto
    2022 (data di entrata in vigore) il diritto all’indennità per le lavoratrici di questa
    categoria in “caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme
    morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”
    accertate dall’Asl. Per maggiori dettagli sulle novità previste dal Decreto
    conciliazione vita lavoro rimandiamo all’approfondimento dedicato.
    VINCOLI LEGATI AL PERIODO DI TRANSIZIONE
    Come prevede la Circolare INPS del 3 gennaio 2022, sono indennizzabili gli
    ulteriori 3 mesi di maternità o paternità, qualora i periodi di maternità o
    paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022.
    Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di indennità, qualora i periodi di
    maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e
    siano parzialmente ricadenti nella vigenza della Legge di Bilancio 2022.
    Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi, nel caso di
    periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022. In questo
    caso restano pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto
    e i 3 mesi successivi alla stessa.
    IMPORTO
    Ricordiamo che l’indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori
    autonomi ha un importo pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita
    annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. Il diritto all’indennità si
    prescrive nel termine di un anno dalla fine del teorico periodo indennizzabile di
    maternità/paternità. Più precisamente, l’indennità è pari a 80% dei 5/12 del
    reddito professionale denunciato (per le professioniste) o pari all’80% della
    retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli (per le autonome).
    Si ribadisce che ora, oltre ai 2 mesi precedenti e ai 3 successivi al parto (5
    successivi all’ingresso del bimbo in famiglia in caso di adozione), possono
    essere agevolati anche ulteriori 3 mesi, come abbiamo visto, o la maternità
    può essere anticipata anche prima dei 2 mesi antecedenti alla nascita del
    bambino in caso di gravidanza a rischio anticipata.
    COME PRESENTARE DOMANDA
    La domanda per l’indennità di maternità e paternità 2022 deve essere
    presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS attraverso uno
    dei seguenti canali, ovvero tramite:
    ● portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi
    servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
    ● Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164
    (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a
    pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
    ● Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
    LA PROCEDURA
    Gli interessati possono chiedere già da subito l’estensione di ulteriori 3 mesi di
    indennità. Per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della
    paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con ‘SI’ la nuova
    dichiarazione. Ovvero la dicitura: “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di
    indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del
    periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di
    riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n.
    234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita
    nella pagina “Dati domanda”.
    A spiegare la nuova procedura è il Messaggio INPS n° 1657 del 14-04-2022.
    La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla
    data di presentazione della stessa,. in ogni caso, l’estensione della tutela per
    maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo ordinario
    è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della
    Legge di Bilancio 2022.
    CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ E CONGEDO OBBLIGATORIO /
    FACOLTATIVO PER I PAPÀ: LA DIFFERENZA E LE NOVITÀ
    Quando si parla di congedo di paternità bisogna fare una dovuta distinzione
    tra il congedo di maternità/paternità e il congedo obbligatorio/facoltativo di
    paternità.
    Il congedo di maternità (o paternità) è il periodo di astensione obbligatoria
    dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio. In
    alternativa, in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre
    di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre. Ecco
    perché si parla di congedo di paternità alternativo al congedo di maternità. A
    disciplinare questo tipo di congedo è il Testo Unico sulla maternità e paternità
    (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
    La legge italiana poi prevede anche il congedo obbligatorio e il congedo
    facoltativo di paternità disciplinato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 e
    reso strutturale con la Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 134. Il
    congedo obbligatorio per il padre è un permesso retribuito di astensione dal
    lavoro per 10 giorni rivolto a lavoratori dipendenti. Viene concesso in
    occasione della nascita, dell’adozione o dell’affidamento di un bambino. La
    Circolare INPS del 3 gennaio 2022 interviene anche su questo tipo di
    congedo parentale per spiegare che dal 2022 in poi viene confermata la
    durata di 10 giorni per il congedo di paternità obbligatorio e di un giorno per il
    congedo facoltativo del padre. Su tale misura, che non è in contrasto con il
    congedo di maternità o paternità previsto dal Decreto Legislativo 151 del
    2001, vi invitiamo a leggere questo approfondimento.
    NORMATIVA
    ● Circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1
    ● Messaggio INPS n° 1657 del 14-04-2022 (Pdf 58 Kb)
    ● Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

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